Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 22 luglio 2003, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).' .

(B.U. 24 luglio 2003, n. 30)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
All. A., B.

Capo I. Finalita'

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione con la presente legge:
a) provvede al riordino territoriale delle comunita' montane, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e dell'articolo 27, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
b) adegua le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), modificata dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 267/2000, in armonia con quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);
c) provvede alla definizione del compendio unico agricolo di montagna determinando l'estensione della superficie minima indivisibile, in attuazione dell'articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni.

Capo II. Modifiche alla l.r. 16/1999. Riordino territoriale delle comunita' montane e adeguamento ai principi stabiliti dal d.lgs. 267/2000

Art. 2.
(Inserimento dell'articolo 1 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, e' inserito il seguente:
"Art. 1 bis. (Natura giuridica delle comunita' montane)
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000, le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. In base alle disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, possono far parte delle comunita' montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 ter, comma 2.".

Art. 3.
(Inserimento dell'articolo 1 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:
"Art. 1 ter. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunita' montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunita' montane a norma dell'articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000.
2. I comuni di cui all'articolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.".

Art. 4.
(Modifica dell'allegato A di cui all'articolo 2 della l.r. 16/1999)

1. L'allegato A, di cui all'articolo 2, della l.r. 16/1999, relativo ai territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza, e' sostituito dall'allegato A di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 3 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della l. 265/1999 la Regione dispone il riordino territoriale delle comunita' montane, suddividendo i territori di cui all'articolo 2 in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, e in particolare in base a criteri di unita' territoriale, economica e sociale.
2. Le zone omogenee sono le seguenti:
a) nella Provincia di Alessandria:
1) i comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;
2) i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;
3) i comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;
4) i comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;
b) nella Provincia di Asti, i comuni della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
c) nella Provincia di Biella:
1) i comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;
2) i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;
3) i comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;
4) i comuni dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;
5) i comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;
6) i comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;
d) nella Provincia di Cuneo:
1) i comuni della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;
2) i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;
3) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;
4) i comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
5) i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;
6) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;
7) i comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;
8) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi', Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, Villanova Mondovi';
9) i comuni dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;
10) i comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglie', Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;
11) i comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;
12) i comuni di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;
e) nella Provincia di Novara, i comuni dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;
f) nella Provincia di Torino:
1) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre Pellice, Villar Pellice;
2) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;
3) i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;
4) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;
5) i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;
6) i comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;
7) i comuni della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;
8) i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu';
9) i comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;
10) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;
11) i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;
12) i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;
13) i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;
g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;
2) i comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;
3) i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;
4) i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;
5) i comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;
6) i comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa;
7) i comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;
8) i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;
9) i comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;
10) i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;
h) nella Provincia di Vercelli, i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
3. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalla comunita' montana, mantiene la propria classificazione.".

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 16/1999, le parole: "Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000".
2. Al comma 2, dell'articolo 4 della l.r. 16/1999 le parole: "dall'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000".

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 5 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Costituzione della comunita' montana)
1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3, e' costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000, la comunita' montana.
2. La costituzione della comunita' montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tale provvedimento sono definite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della comunita' montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali.".

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 16/1999)

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 e' sostituita dalla seguente: "Variazioni territoriali delle zone omogenee".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 267/2000, dispongono altresi' circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee.".

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 16/1999)

1. L'alinea del comma 2, dell'articolo 9, della l.r. 16/1999 e' sostituita dalla seguente:
"2. Le comunita' montane esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate in forma associata dai comuni di riferimento. Esercitano altresi' ogni altra funzione conferita dalle Province e dalla Regione. La comunita' montana, in particolare:".
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 16/1999, e' aggiunta la seguente:
"d bis) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana.".

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 16/1999, le parole: "In applicazione dell'articolo 3 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "In applicazione dell'articolo 4 del d.lgs. 267/2000".

Art. 11.
(Modifica dell'articolo 11 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 11 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Statuto)
1. La comunita' montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e definisce l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000.
3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonche', specificamente, le modalita' di elezione dell'organo esecutivo.
4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunita' montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalita' della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
5. Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.
6. Lo statuto determina altresi' la sede e la denominazione dell'ente.".

Art. 12.
(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 12 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Adozione dello statuto)
1. Lo statuto e' approvato dall'organo rappresentativo della comunita' montana.
2. Nella predisposizione dello statuto la comunita' montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.
3. Lo statuto e' approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento e' posto all'ordine del giorno, la votazione e' ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.
4. Lo statuto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.".

Art. 13.
(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 14 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Organi della comunita' montana)
1. La comunita' montana e' dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.".

Art. 14.
(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 15 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo della comunita' montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo.
2. L'organo rappresentativo e' composto dai rappresentanti di ciascuno dei comuni montani e parzialmente montani ricadenti nella zona omogenea. Possono far parte dell'organo rappresentativo anche rappresentanti di comuni non montani inclusi nella zona omogenea, secondo quanto previsto dallo statuto a norma dell'articolo 11, comma 5.
3. Il numero dei rappresentanti che ciascun comune elegge in seno all'organo rappresentativo e' definito dallo statuto della comunita' montana; tale numero non e' superiore a tre.
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentativita' delle minoranze, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e cio' anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della comunita' montana.
6. Le norme per il funzionamento dell'organo rappresentativo e le relative competenze sono stabilite dallo statuto della comunita' montana.".

Art. 15.
(Modifica dell'articolo 17 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 17 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. (Durata in carica e rinnovo dell'organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo della comunita' montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunita' montana.
2. L'organo rappresentativo della comunita' montana si intende rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.
3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo e' disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunita' montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
4. La seduta di cui al comma 3 e' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta'.
5. I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nell'organo rappresentativo della comunita' montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.
6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunita' montana, l'organo rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.".

Art. 16.
(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 19 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. (Organo esecutivo)
1. A norma dell'articolo 47 del d.lgs. 267/2000, l'organo esecutivo e' costituito dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto.
2. Il numero dei componenti dell'organo esecutivo non e' superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti l'organo rappresentativo; in ogni caso non puo' superare il numero di 12.
3. Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalita' di elezione dell'organo esecutivo della comunita' montana.".

Art. 17.
(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: "di cui all'articolo 29 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28 del d.lgs. 267/2000.".
2. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: "La Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo esecutivo".
3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: "Il Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo rappresentativo".

Art. 18.
(Modifica dell'articolo 27 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 16/1999:
a) le parole: "di cui all'articolo 29, comma 4 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000";
b) le parole: "ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000".

Art. 19.
(Modifica dell'articolo 28 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 16/1999 le parole: "di cui all'articolo 27 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.".

Art. 20.
(Modifica dell'articolo 29 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilita' e priorita' dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell'intervento, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica di cui all'articolo 4.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:
"4 bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.".

Art. 21.
(Modifica dell'articolo 30 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 30 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"Art. 30. (Convenzioni)
1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunita' montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell'articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000, per la realizzazione, da parte della comunita' montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunita' montana ed il comune interessato.".

Art. 22.
(Modifica dell'articolo 31 della l.r. 16/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 e' abrogato.
2. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 e' sostituito dal seguente:
"5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunita' montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.".
3. Al comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: "ai sensi dell'articolo 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000".
4. All'alinea del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: "Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000".

Art. 23.
(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 16/1999 le parole: "di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000.".

Art. 24.
(Inserimento dell'articolo 39 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 16/1999, e' inserito il seguente:
"Art. 39 bis. (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunita' montane)
1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunita' montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravita' ovvero muniti di forza motrice.".

Art. 25.
(Inserimento dell'articolo 42 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 16/1999, e' inserito il seguente:
"Art. 42 bis. (Compendio unico agricolo di montagna)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 bis della l. 97/1994, il compendio unico e' costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purche' destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunita' montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:
a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.".

Art. 26.
(Inserimento dell'articolo 42 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 16/1999, e' inserito il seguente:
"Art. 42 ter. (Superficie minima indivisibile)
1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non e' consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 42 bis.
2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attivita' agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile e' determinata nella misura di cinque ettari.".

Art. 27.
(Inserimento dell'articolo 48 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:
"Art. 48 bis. (Principi per la determinazione dell'ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane)
1. Nella determinazione dell'ammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con l'apporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarita' delle zone montane interessate da dette opere.
2. In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.".

Art. 28.
(Modifica dell'articolo 50 della l.r. 16/1999)

1. Dopo la lettera d), del comma 1, dell'articolo 50 della l.r. 16/1999, e' inserita le seguente:
"d bis) i finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000, per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunita' montana.".

Art. 29.
(Inserimento del capo VIII bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo il Capo VIII della l.r. 16/1999, e' inserito il seguente: "Capo VIII bis. Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunita' montane".

Art. 30.
(Inserimento dell'articolo 57 bis alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:
"Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunita' montane)
1. A seguito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale puo' adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunita' montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini della suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale della montagna.
2. Le comunita' montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale, provvedono all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 26 entro un anno dalla costituzione.".

Art. 31.
(Inserimento dell'articolo 57 ter alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:
"Art. 57 ter. (Composizione provvisoria dell'organo rappresentativo)
1. Fino all'entrata in vigore degli statuti adottati a norma dell'articolo 12, l'organo rappresentativo e' costituito da tre rappresentanti eletti dai consigli di tutti i comuni inseriti nella comunita' montana.
2. I comuni devono adottare entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, l'atto di nomina dei propri rappresentanti in comunita' montana.
3. E' facolta' del consiglio comunale, nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, confermare i rappresentanti uscenti ovvero procedere all'elezione di nuovi rappresentanti.
4. La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della comunita' montana e' convocata dal Presidente o dal Commissario, non appena ricevuti gli atti di cui al comma 2.".

Art. 32.
(Inserimento dell'articolo 57 quater alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:
"Art. 57 quater. (Composizione provvisoria dell'organo esecutivo)
1. Nella seduta di cui all'articolo 57 ter, comma 4, l'organo rappresentativo provvede alla elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dell'organo esecutivo. Il documento e' illustrato dal candidato alla carica di presidente.
3. L'elezione avviene secondo le norme dello Statuto. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l'organo rappresentativo e' sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 141 del d.lgs. 267/2000.
4. Fino all'approvazione dei nuovi statuti, la composizione numerica dell'organo esecutivo della comunita' montana resta quella prevista dagli statuti di ciascuna comunita' montana.".

Art. 33.
(Inserimento dell'articolo 57 quinquies alla l.r. 16/1999)

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 e' inserito il seguente:
"Art. 57 quinquies. (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunita' montane)
1. Nel caso di costituzione di nuove comunita' montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunita' montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e di cui all'articolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunita' preesistenti.
2. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunita' montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunita' ed all'elezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater.".

Capo III. Disposizioni transitorie e finali

Art. 34.
(Norme transitorie)

1. Le comunita' montane adeguano i contenuti dello statuto ai principi e alle finalita' contenuti nel d.lgs. 267/2000 e nella presente legge entro centottanta giorni dalla data di ricostituzione dell'organo rappresentativo.
2. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto e in deroga a quanto previsto all'articolo 57 quater della l.r. 16/1999, il presidente, il vice presidente e l'organo esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunita' montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e puo' essere proposta solo nei confronti dell'intero organo esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della comunita' montana e di un nuovo esecutivo. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
3. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, le comunita' montane sono quelle elencate nell'allegato B. Per il riordino territoriale effettuato con la presente legge non si applica l'articolo 60 della l.r. 16/1999.
4. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, provvede alla costituzione delle comunita' montane, secondo la composizione territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.
5. I termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30-7708, del 18 novembre 2002, per la concessione di contributi regionali volti alla gestione associata di funzioni e servizi comunali di cui all'articolo 28 del d.lgs. 267/2000 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scopo di consentire la partecipazione dei comuni in base alla delimitazione delle zone omogenee di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.
6. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di una amministrazione comunale relativa al passaggio ad altra comunita' montana sia sottoposta a referendum, a norma dell'articolo 8 del d.lgs. 267/2000, la Giunta regionale, verificata l'osservanza dei principi di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, all'articolo 7 della legge 265/1999, nonche' delle norme contenute nella presente legge, e' autorizzata ad adottare gli atti conseguenti alla richiesta dell'amministrazione comunale solamente dopo la tenuta della consultazione referendaria. Il suddetto provvedimento di riordino e' adottato con le modalita' previste all'articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

Art. 35.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34 e 35 della l.r. 16/1999;
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della l.r. 16/1999;
c) il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999;
d) il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 16/1999;
e) il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999;
f) il comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 16/1999.
2. Nella rubrica dell'articolo 1 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole: "ed ambito di applicazione".
3. Dopo l'articolo 23 della l.r. 16/1999 le parole: "Capo III. Uffici e personale della Comunita' montana" sono soppresse.
4. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 le parole: "e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale" sono soppresse.

Art. 36.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

Territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza (Art. 4)

I Comuni il cui territorio e' interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.
Per i comuni il cui territorio e' parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano e' individuato per differenza.

a) Provincia di Alessandria:
1) Albera Ligure
2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)
3) Avolasca
4) Borghetto Borbera
5) Bosio
6) Brignano Frascata
7) Cabella Ligure
8) Cantalupo Ligure
9) Carrega Ligure
10) Carrosio
11) Cartosio
12) Casaleggio Boiro
13) Casasco
14) Cassinelle
15) Castellania
16) Castelletto d'Erro
17) Cavatore
18) Costa Vescovato
19) Denice
20) Dernice
21) Fabbrica Curone
22) Fraconalto
23) Garbagna
24) Gremiasco
25) Grondona
26) Lerma
27) Malvicino
28) Merana
29) Molare
30) Momperone
31) Mongiardino Ligure
32) Monleale
33) Montacuto
34) Montechiaro d'Acqui
35) Montegioco
36) Montemarzino
37) Morbello
38) Mornese
39) Pareto
40) Ponzone
41) Pozzol Groppo
42) Roccaforte Ligure
43) Rocchetta Ligure
44) San Sebastiano Curone
45) Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)
46) Spigno Monferrato
47) Stazzano
48) Tagliolo Monferrato
49) Vignole Borbera
50) Voltaggio
b) Provincia di Asti:
1) Bubbio
2) Cassinasco
3) Cessole
4) Loazzolo
5) Mombaldone
6) Monastero Bormida
7) Olmo Gentile
8) Roccaverano
9) San Giorgio Scarampi
10) Serole
11) Sessame
12) Vesime
c) Provincia di Biella:
1) Ailoche
2) Andorno Micca
3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)
4) Bioglio
5) Callabiana
6) Camandona
7) Camburzano
8) Campiglia Cervo
9) Caprile
10) Casapinta
11) Cerreto Castello
12) Coggiola
13) Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)
14) Crevacuore
15) Crosa
16) Curino
17) Donato
18) Graglia
19) Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)
20) Magnano
21) Mezzana Mortigliengo
22) Miagliano
23) Mongrando
24) Mosso
25) Muzzano
26) Netro
27) Occhieppo Inferiore
28) Occhieppo Superiore
29) Pettinengo
30) Piatto
31) Piedicavallo
32) Pollone
33) Portula
34) Pralungo
35) Pray Biellese
36) Quaregna
37) Quittengo
38) Ronco Biellese
39) Rosazza
40) Sagliano Micca
41) Sala Biellese
42) San Paolo Cervo
43) Selve Marcone
44) Soprana
45) Sordevolo
46) Sostegno
47) Strona
48) Tavigliano
49) Ternengo
50) Tollegno
51) Torrazzo
52) Trivero
53) Valdengo
54) Vallanzengo
55) Valle Mosso
56) Valle S.Nicolao
57) Veglio
58) Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8)
59) Zimone
60) Zubiena
61) Zumaglia
d) Provincia di Cuneo:
1) Acceglio
2) Aisone
3) Albaretto della Torre
4) Alto
5) Argentera
6) Arguello
7) Bagnasco
8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)
9) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)
10) Battifollo
11) Bellino
12) Belvedere Langhe
13) Benevello
14) Bergolo
15) Bernezzo
16) Bonvicino
17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; dal 15 al 18)
18) Borgomale
19) Bosia
20) Bossolasco
21) Boves (territori non montani: dall'1 all'8, dal 10 al 12, 20)
22) Briaglia
23) Briga Alta
24) Brondello
25) Brossasco
26) Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71)
27) Camerana
28) Canosio
29) Caprauna
30) Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50)
31) Cartignano
32) Casteldelfino
33) Castellar
34) Castelletto Uzzone
35) Castellino Tanaro
36) Castelmagno
37) Castelnuovo di Ceva
38) Castino
39) Celle di Macra
40) Cerreto Langhe
41) Cervasca
42) Ceva
43) Chiusa Pesio
44) Ciglie'
45) Cissone
46) Cortemilia
47) Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21)
48) Cravanzana
49) Crissolo
50) Demonte
51) Dronero
52) Elva
53) Entracque
54) Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)
55) Feisoglio
56) Frabosa Soprana
57) Frabosa Sottana
58) Frassino
59) Gaiola
60) Gambasca
61) Garessio
62) Gorzegno
63) Gottasecca
64) Igliano
65) Isasca
66) Lequio Berria
67) Lesegno
68) Levice
69) Limone Piemonte
70) Lisio
71) Macra
72) Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)
73) Marmora
74) Marsaglia
75) Martiniana Po
76) Melle
77) Moiola
78) Mombarcaro
79) Mombasiglio
80) Monastero Vasco
81) Monasterolo Casotto
82) Monesiglio
83) Montaldo Mondovi'
84) Montemale di Cuneo
85) Monterosso Grana
86) Montezemolo
87) Murazzano
88) Niella Belbo
89) Nucetto
90) Oncino
91) Ormea
92) Ostana
93) Paesana
94) Pagno
95) Pamparato
96) Paroldo
97) Perletto
98) Perlo
99) Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21)
100) Pezzolo Valle Uzzone
101) Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)
102) Piasco
103) Pietraporzio
104) Pontechianale
105) Pradleves
106) Prazzo
107) Priero
108) Priola
109) Prunetto
110) Revello (territori montani: dal 44 al 52)
111) Rifreddo
112) Rittana
113) Roaschia
114) Roascio
115) Robilante
116) Roburent
117) Rocca Ciglie'
118) Roccabruna
119) Roccaforte Mondovi'
120) Roccasparvera
121) Roccavione
122) Rocchetta Belbo
123) Rossana
124) Sale delle Langhe
125) Sale San Giovanni
126) Saliceto
127) Sambuco
128) Sampeyre
129) San Benedetto Belbo
130) San Damiano Macra
131) San Michele Mondovi'
132) Sanfront
133) Scagnello
134) Serravalle Langhe
135) Somano
136) Stroppo
137) Torre Bormida
138) Torre Mondovi'
139) Torresina
140) Valdieri
141) Valgrana
142) Valloriate
143) Valmala
144) Venasca
145) Vernante
146) Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)
147) Vicoforte
148) Vignolo
149) Villanova Mondovi' (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)
150) Villar San Costanzo
151) Vinadio
152) Viola
e) Provincia di Novara:
1) Armeno
2) Massino Visconti
3) Nebbiuno
f) Provincia di Torino:
1) Ala di Stura
2) Alice Superiore
3) Almese
4) Alpette
5) Andrate
6) Angrogna
7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)
8) Balangero
9) Balme
10) Bardonecchia
11) Bibiana
12) Bobbio Pellice
13) Borgiallo
14) Borgone di Susa
15) Bricherasio
16) Brosso
17) Bruzolo
18) Bussoleno
19) Cafasse
20) Canischio
21) Cantalupa
22) Cantoira
23) Caprie
24) Carema
25) Caselette
26) Castellamonte
27) Castelnuovo Nigra
28) Ceres
29) Ceresole Reale
30) Cesana Torinese
31) Chialamberto
32) Chianocco
33) Chiesanuova
34) Chiomonte
35) Chiusa S. Michele
36) Cintano
37) Claviere
38) Coassolo Torinese
39) Coazze
40) Colleretto Castelnuovo
41) Condove
42) Corio
43) Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)
44) Cuorgne'
45) Exilles
46) Fenestrelle
47) Forno Canavese
48) Frassinetto
49) Frossasco
50) Germagnano
51) Giaglione
52) Giaveno
53) Givoletto
54) Gravere
55) Groscavallo
56) Ingria
57) Inverso Pinasca
58) Issiglio
59) La Cassa
60) Lanzo Torinese
61) Lemie
62) Levone
63) Locana
64) Lugnacco
65) Luserna S. Giovanni
66) Lusernetta
67) Massello
68) Mattie
69) Meana di Susa
70) Meugliano
71) Mezzenile
72) Mompantero
73) Monastero di Lanzo
74) Moncenisio
75) Noasca
76) Nomaglio
77) Novalesa
78) Oulx
79) Pecco
80) Perosa Argentina
81) Perrero
82) Pertusio
83) Pessinetto
84) Pinasca
85) Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2)
86) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)
87) Pomaretto
88) Pont Canavese
89) Porte
90) Pragelato
91) Prali
92) Pramollo
93) Prarostino
94) Prascorsano
95) Pratiglione
96) Quassolo
97) Quincinetto
98) Reano
99) Ribordone
100) Rivara
101) Roletto
102) Ronco Canavese
103) Rora'
104) Roure
105) Rubiana
106) Rueglio
107) S.Didero
108) S.Ambrogio di Torino
109) S.Antonino di Susa
110) S.Colombano Belmonte
111) S.Germano Chisone
112) S.Giorio di Susa
113) S.Pietro Val Lemina
114) S.Secondo di Pinerolo
115) Salbertrand
116) Salza di Pinerolo
117) Sangano
118) Sauze d'Oulx
119) Sauze di Cesana
120) Sestriere
121) Settimo Vittone
122) Sparone
123) Susa
124) Tavagnasco
125) Torre Pellice
126) Trana
127) Trausella
128) Traversella
129) Traves
130) Usseaux
131) Usseglio
132) Vaie
133) Val della Torre
134) Valgioie
135) Vallo Torinese
136) Valperga
137) Valprato Soana
138) Varisella
139) Venaus
140) Vico Canavese
141) Vidracco
142) Villar Dora
143) Villar Focchiardo
144) Villar Pellice
145) Villar Perosa
146) Vistrorio
147) Viu'
g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) Antrona Schieranco
2) Anzola d'Ossola
3) Arizzano
4) Arola
5) Aurano
6) Baceno
7) Bannio Anzino
8) Baveno
9) Bee
10) Beura Cardezza
11) Bognanco
12) Brovello Carpugnino
13) Calasca Castiglione
14) Cambiasca
15) Cannero Riviera
16) Cannobio
17) Caprezzo
18) Casale Corte Cerro
19) Cavaglio Spoccia
20) Ceppo Morelli
21) Cesara
22) Cossogno
23) Craveggia
24) Crevoladossola
25) Crodo
26) Cursolo Orasso
27) Domodossola
28) Druogno
29) Falmenta
30) Formazza
31) Germagno
32) Ghiffa
33) Gignese
34) Gravellona Toce
35) Gurro
36) Intragna
37) Loreglia
38) Macugnaga
39) Madonna del Sasso
40) Malesco
41) Masera
42) Massiola
43) Mergozzo
44) Miazzina
45) Montecrestese
46) Montescheno
47) Nonio
48) Oggebbio
49) Omegna
50) Ornavasso
51) Pallanzeno
52) Piedimulera
53) Pieve Vergonte
54) Premeno
55) Premia
56) Premosello Chiovenda
57) Quarna Sopra
58) Quarna Sotto
59) Re
60) San Bernardino Verbano
61) Santa Maria Maggiore
62) Seppiana
63) Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)
64) Toceno
65) Trarego Viggiona
66) Trasquera
67) Trontano
68) Valstrona
69) Vanzone con San Carlo
70) Varzo
71) Viganella
72) Vignone
73) Villadossola
74) Villette
75) Vogogna
h) Provincia di Vercelli:
1) Alagna Valsesia
2) Balmuccia
3) Boccioleto
4) Borgosesia
5) Breia
6) Campertogno
7) Carcoforo
8) Cellio
9) Cervatto
10) Civiasco
11) Cravagliana
12) Fobello
13) Guardabosone
14) Mollia
15) Pila
16) Piode
17) Postua
18) Quarona
19) Rassa
20) Rima S. Giuseppe
21) Rimasco
22) Rimella
23) Riva Valdobbia
24) Rossa
25) Sabbia
26) Scopa
27) Scopello
28) Valduggia
29) Varallo
30) Vocca.

Allegato B.

Comunita' Montane della Regione Piemonte costituite al 30.9.2001 (Art. 34)

a) nella Provincia di Alessandria:
1) Comunita' montana Valli Curone Grue Ossona (Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone);
2) Comunita' montana Val Borbera e Valle Spinti (Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera);
3) Comunita' montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio);
4) Comunita' montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato);
b) nella Provincia di Asti:
1) Comunita' montana Langa Astigiana, Val Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).
c) nella Provincia di Biella:
1) Comunita' montana Val Sessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno);
2) Comunita' montana Valle di Mosso (Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio);
3) Comunita' montana Alta Valle del Cervo-La Bursch (Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo);
4) Comunita' montana Bassa Valle del Cervo (Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia);
5) Comunita' montana Alta Valle dell'Elvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone);
6) Comunita' montana Bassa Valle dell'Elvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena);
7) Comunita' montana Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonche' i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese);
d) nella Provincia di Cuneo:
1) Comunita' montana Valli Po, Bronda e Infernotto (Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello);
3) Comunita' montana Valle Varaita (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo);
4) Comunita' montana Valle Maira (Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo);
5) Comunita' montana Valle Grana (Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Caraglio);
6) Comunita' montana Valle Stura (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo);
7) Comunita' montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno );
8) Comunita' montana Valli Monregalesi (Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi', Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovi');
9) Comunita' montana Alta Valle Tanaro (Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola);
10) Comunita' montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ciglie', Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonche' i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno);
11) Comunita' montana Alta Langa (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano);
12) Comunita' montana Langa, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida);
e) nella Provincia di Novara:
1) Comunita' montana dei Due Laghi (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).
f) nella Provincia di Torino:
1) Comunita' montana Valle Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre Pellice, Villar Pellice);
2) Comunita' montana Valli Chisone e Germanasca (Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa );
3) Comunita' montana Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Cumiana);
4) Comunita' montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie);
5) Comunita' montana Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo );
6) Comunita' montana Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere);
7) Comunita' montana Val Ceronda e Casternone ( Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella);
8) Comunita' montana Valli di Lanzo (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu');
9) Comunita' montana Alto Canavese (Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga);
10) Comunita' montana Valli Orco e Soana (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana);
11) Comunita' montana Val Chiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio);
12) Comunita' montana Valle Sacra (Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo);
13) Comunita' montana Dora Baltea Canavesana (Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco);
g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) Comunita' montana Valli Antigorio e Formazza, ora denominata "Antigorio Divedro Formazza" (Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo);
2) Comunita' montana Valle Vigezzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette);
3) Comunita' montana Valle Antrona (Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola);
4) Comunita' montana Valle Anzasca, ora denominata "Monte Rosa" (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo);
5) Comunita' montana Valle Ossola (Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna);
6) Comunita' montana Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa);
7) Comunita' montana Val Strona, ora denominata "dello Strona e Basso Toce" (Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona);
8) Comunita' montana Val Grande (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone);
9) Comunita' montana Alto Verbano (Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona);
10) Comunita' montana Valle Cannobina (Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro);
h) nella Provincia di Vercelli:
1) Comunita' montana Valsesia (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).