Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 20 giugno 2003, n. 10.

Esercizio del diritto alla libera scelta educativa.

(B.U. 26 giugno 2003, n. 26)

Art. 1

Art. 1.

1. La Regione Piemonte garantisce l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalita' stabilite nella presente legge.
2. La Regione provvede ad attribuire contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
3. Il contributo e' erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all'iscrizione, nonche' per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all'assistenza scolastica.
5. Le modalita' di attuazione del contributo regionale all'educazione scolastica e l'importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
6. Il regolamento deve determinare inoltre:
a) il limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l'esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l'incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia piu' elevata;
b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in piu' fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito;
c) l'importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione e' maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o in condizioni di particolare svantaggio economico;
d) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del contributo;
e) le procedure e i termini di inoltro delle istanze.
7. Agli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 18.075.991,00 si fa fronte secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).