Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 20 novembre 2002, n. 28.

Ampliamento delle attivita' dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60.

(B.U. 28 novembre 2002, n. 48)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Finalita' e oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al riordino dell'organizzazione e delle attivita' dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, per effetto di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Sono trasferite all'ARPA le funzioni e le competenze tecniche gia' attribuite alla Direzione regionale dei Servizi tecnici di prevenzione, istituita ai sensi della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).
3. Sono comprese nel trasferimento di cui al comma 2:
a) le attivita' tecnico scientifiche degli uffici periferici del Servizio idrografico e mareografico nazionale trasferite ai sensi dell'articolo 92, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in tema di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali);
b) la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito ai sensi dell'articolo 111 del d.lgs. 112/1998;
c) la progettazione, la realizzazione e la gestione a livello regionale delle reti di monitoraggio e relativi sistemi di allarme e preallarme di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 2.
(Modifiche dell'articolo 64 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Ferme restando le competenze regionali in materia sismica, dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), e' aggiunta la seguente:
"c) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici, sulla base degli approfondimenti tecnici svolti dall'ARPA.".

Art. 3.
(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 60/1995)

1. Al comma 2, dell'articolo 2 della l.r. 60/1995, le parole "Unita' Sanitarie Locali (USL)" sono sostituite dalle parole "Aziende sanitarie".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 60/1995, e' inserito il seguente:
"2 bis. Nell'ambito delle funzioni di propria competenza la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, formula specifiche direttive per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 2.".

Art. 4.
(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 60/1995)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 della l.r. 60/1995 e' sostituita dalla seguente:
"a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonche' della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni, lo studio, l'analisi ed il controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici ai fini della prevenzione e previsione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente;".
2. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 della l.r. 60/1995 e' sostituita dalla seguente:
"b) alla raccolta, all'elaborazione, all'organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e comunitari competenti in materia, nonche' all'elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di informazione, formazione, educazione ambientale e di formazione interna.".

Art. 5.
(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 60/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 60/1995 e' sostituito dal seguente:
"1. Il direttore generale e' nominato con deliberazione della Giunta regionale tra persone in possesso di comprovata professionalita' ed esperienza nella direzione delle organizzazioni complesse.".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 60/1995 e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il direttore generale si avvale di un proprio staff, con comprovata esperienza nelle specifiche funzioni, da lui nominato; fanno parte dello staff esperti in campo economico-finanziario, giuridico, di organizzazione e tecnico in numero non superiore a cinque.".
3. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 60/1995 e' sostituito dal seguente:
"6. Il direttore generale e' coadiuvato dall'ufficio di direzione di cui all'articolo 9; e' altresi' coadiuvato da un responsabile amministrativo preposto ad appositi uffici per lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione dell'ente e, eventualmente, da un responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita' tecnico-scientifiche dell'Agenzia.".
4. Il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 60/1995 e' sostituito dal seguente:
"7. Il rapporto di lavoro del direttore generale e dello staff di cui al comma 5 e' a tempo pieno, e' regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale ed e' rinnovabile. Qualora l'incarico di direttore generale sia conferito a persona estranea all'ARPA o all'Amministrazione regionale il rinnovo puo' essere disposto una sola volta. I contenuti del contratto del direttore generale e dello staff, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita' professionale e con cariche elettive pubbliche. Il direttore generale, i componenti dello staff e i direttori tecnico e amministrativo, qualora provenienti da enti pubblici, sono collocati in aspettativa senza assegni sin dalla prima nomina immediatamente successiva alla costituzione dell'ARPA, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'ARPA, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato. Per coloro che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto e' versata dall'ARPA, con recupero della quota a carico dell'interessato.".
5. Il comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 60/1995 e' sostituito dal seguente:
"8. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonche' in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale, con propria deliberazione e sentito il comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del direttore generale. La revoca del direttore generale comporta la decadenza dello staff. La decadenza si verifica altresi' in caso di recesso del direttore generale.".

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 60/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 60/1995 e' sostituito dal seguente:
"1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed e' composto da cinque membri effettivi, di cui due designati dall'Unione Province Piemontesi (UPP) in rappresentanza delle Province, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta del suo Presidente.".

Art. 7.
(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 60/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995 e' sostituito dal seguente:
"1. Fanno parte dell'articolazione centrale l'ufficio di direzione, le aree funzionali quali riferimenti organizzativi definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 per la gestione delle attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico ed amministrativo relative ad un complesso omogeneo delle funzioni elencate all'articolo 3. All'istituzione, modifica o soppressione delle aree funzionali si provvede nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) omogeneita' e rilevanza delle materie e funzioni attribuite;
b) specificita' dei compiti assegnati;
c) organicita' e complessita' dell'azione tecnico-scientifica affidata;
d) rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.".
2. Il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995 e' sostituito dal seguente:
"8. L'ufficio di direzione e' costituito dal direttore generale, dai responsabili delle aree, dal responsabile amministrativo e, se nominato, dal responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita' tecnico-scientifiche nonche' da un rappresentante dei dipartimenti provinciali.".
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995, e' aggiunto il seguente:
"8 bis. I rapporti di lavoro dei dirigenti le aree funzionali, del responsabile degli uffici amministrativi e, se nominato, del responsabile tecnico per il coordinamento delle attivita' tecnico-scientifiche sono regolati da contratti di diritto privato, i cui contenuti sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8. Nell'ambito del medesimo regolamento possono essere individuati altri rapporti di lavoro dirigenziali disciplinabili con contratti di diritto privato.".
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995, e' aggiunto il seguente:
"8 ter. Tutti gli incarichi dirigenziali, sia delle strutture centrali che periferiche, sono rinnovabili e revocabili. La durata e le modalita' di affidamento, rinnovo e di revoca sono disciplinate dal regolamento dell'ARPA.".

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 60/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 60/1995, dopo le parole: "un direttore nominato" sono inserite le seguenti: "sentita la provincia interessata".

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 60/1995)

1. L'articolo 18 della l.r. 60/1995, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. (Contabilita')
1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilita' previste dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, in particolare, quanto previsto dal capo V della citata l.r. 7/2001. Lo statuto dell'ARPA definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilita' di tipo economico.
2. Anteriormente all'approvazione, il bilancio di previsione annuale ed il consuntivo predisposti dal direttore generale sono inviati in bozza al comitato regionale d'indirizzo per le eventuali osservazioni.".

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 60/1995)

1. All'articolo 24, comma 1 della l.r. 60/1995, sono soppresse le parole "ivi comprese quelle della legge 15 marzo 1978, n. 13 e successive modificazioni".

Art. 11.
(Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e del personale assegnato alla Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione; provvede inoltre a fissare la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite nonche' la data dell'effettivo trasferimento della dotazione strumentale e finanziaria della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale provvede a formulare specifiche linee guida per lo svolgimento delle attivita'. Nei medesimi tempi si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 51/1997, alla soppressione della Direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.
2. Con decorrenza dalla data di esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale assegna funzionalmente all'ARPA il personale della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione. Per tutta la durata dell'assegnazione funzionale gli oneri diretti e riflessi relativi a tale personale sono a carico della Regione. Entro il 31 dicembre 2006, il personale stesso, qualora non abbia gia' in precedenza espresso opzione per il trasferimento definitivo all'ARPA, ha facolta' di richiedere la permanenza nei ruoli regionali. Al personale trasferito definitivamente in ARPA si applicano i principi di garanzia sulla conservazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, stabiliti dalla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). Nei dodici mesi successivi alla data di esercizio delle funzioni trasferite, il personale degli enti strumentali regionali e dei consorzi a partecipazione regionale, impiegato nell'esercizio delle funzioni tecniche oggetto del presente trasferimento, puo' richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale tenuto conto delle disposizioni contenute, in materia, nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita' vigenti. La data di decorrenza dell'effettivo trasferimento all'ARPA di tale ultimo personale e' stabilita con successivo provvedimento della Giunta regionale.
3. Alla data individuata al comma 1, sono resi disponibili all'ARPA, in conformita' con i principi individuati all'articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 34/1998, i beni mobili e immobili nonche' le attrezzature della Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 14 della l.r. 60/1995, apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ARPA.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore generale scelto tra persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 della l.r. 60/1995. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data individuata nel provvedimento regionale di nomina, con contestuale cessazione dall'incarico del Direttore generale in carica.
6. Entro centottanta giorni dalla data di effettiva decorrenza della nomina di cui al comma 5, il direttore generale adegua il regolamento dell'ARPA.
7. L'ARPA subentra alla Regione Piemonte in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle competenze della direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione, ivi compresi i rapporti contrattuali e i rapporti di lavoro a tempo determinato.
8. Sino all'adeguamento di cui al comma 6, permangono le strutture organizzative nonche' le relative funzioni dirigenziali cosi' come individuate dalle ll.r. 60/1995 e 51/1997.

Art. 12.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera f), del comma 1, dell'articolo 63 della l.r. 44/2000;
b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della l.r. 60/1995.
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 60/1995, le parole: "sugli impegni di spesa pluriennali" sono soppresse.
3. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 60/1995, le parole "le eventuali convenzioni stipulate" sono soppresse.

Art. 13.
(Disposizione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria assegnata alla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione ai sensi della l.r. 51/1997 necessaria all'esercizio delle funzioni trasferite e comprensiva delle spese di personale, fatto salvo, per quest'ultime, quanto previsto nel comma 3, e' trasferita all'ARPA alla data indicata nell'articolo 11, comma 1.
2. Sono istituiti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 nello stato di previsione della spesa nelle Unita' Previsionali di Base (UPB) 22991 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo I - spese correnti) e 22992 (Tutela ambientale Gestione rifiuti Direzione Titolo II - spese di investimento), appositi capitoli di spesa per il trasferimento di risorse all'ARPA i cui stanziamenti sono determinati in misura corrispondente alla somma delle risorse impiegate dalla Direzione regionale dei servizi tecnici di prevenzione nell'anno 2002 per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e alle spese di funzionamento, ivi compresi gli oneri diretti e riflessi nonche' i trattamenti accessori relativi al personale. Per gli anni 2003, 2004 e successivi si provvede con le dotazioni dei rispettivi bilanci nella misura pari agli stanziamenti previsti per l'anno 2002.
3. Per tutta la durata dell'assegnazione funzionale di cui all'articolo 11, comma 2, gli stanziamenti dei suddetti capitoli sono ridotti in misura pari agli oneri sostenuti dalla Regione per il personale regionale assegnato funzionalmente all'ARPA.

Art. 14.
(Disposizioni finali)

1. Le aree funzionali di cui all'articolo 7, comma 1, non possono essere previste in numero superiore a quattro.
2. I compensi del direttore generale dell'ARPA sono parametrati a quelli dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO) e dei direttori regionali.