Legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni). (B.U. 24 gennaio 2002, n. 4) 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n.1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la parola "sette" e' sostituita da "otto".
1. In sede di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'integrazione del Comitato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2001 e' sostituito dai seguenti:
"2. Allorche' il CO.RE.COM. debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parita' il voto del Presidente conta il doppio.
2 bis. Il CO.RE.COM., nella sua prima seduta, elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza".
3. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2001, dopo le parole "Al Presidente" sono aggiunte le parole "al Vicepresidente".
(Norma transitoria)