Legge regionale 20 dicembre 2001, n. 35. Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti. Abrogazione della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3. (B.U. 27 dicembre 2001, n. 52) 1. La Giunta regionale puo' provvedere all'estinzione anticipata di precedenti mutui contratti a condizioni piu' onerose di quelle attuali di mercato ed e' autorizzata ad assumere nuovi mutui purche' l'onere annuale di ammortamento di questi ultimi consenta la realizzazione di apprezzabili economie di spesa.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, si fa fronte con le disponibilita' del capitolo di entrata 2745 e del capitolo di spesa 30088 del bilancio per l'anno finanziario 2002.
1. E' abrogata la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti). 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Estinzione anticipata di mutui)
2. In alternativa all'assunzione di nuovi mutui, se piu' conveniente, e' possibile provvedere mediante emissione di prestiti obbligazionari.
3. E' possibile provvedere all'estinzione anticipata dei mutui anche utilizzando quote dell'avanzo di amministrazione. L'utilizzo delle quote dell'avanzo di amministrazione tiene conto dei tempi tecnici di utilizzazione delle eventuali economie di fondi statali assegnati con vincolo di destinazione, facendone, di conseguenza, slittare la reimpostazione.
(Movimenti finanziari)
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'estinzione dei mutui si fa fronte con le disponibilita' dei capitoli 15850 e 30070 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002.
(Abrogazione della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3)
(Urgenza)