Disegno di legge regionale, n. 7364.
Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 (Estinzione anticipata di mutui contratti a pareggio del disavanzo dei bilanci regionali di anni precedenti), e' aggiunto il seguente:
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
"2 bis. E' possibile provvedere alla estinzione anticipata anche utilizzando i proventi di dismissioni patrimoniali e/o quote dell'avanzo di amministrazione. In quest'ultimo caso tenendo conto dei tempi tecnici di utilizzazione delle eventuali economie di fondi statali assegnati con vincolo di destinazione e, di conseguenza, facendone slittare la reimpostazione.".