Legge regionale 27 novembre 2000, n. 56. Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). (B.U. 29 novembre 2000, n. 48) 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5, è inserito il seguente:
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
"8 bis. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 8, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari che a seguito della calamità stessa non possano risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.".