Disegno di legge regionale, n. 7161.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e' aggiunto il seguente:
"8 bis. In caso di calamita' naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il Comune e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 8, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari che a seguito della calamita' stessa non possano risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1".