Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 29 agosto 2000, n. 50.

Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

(B.U. 6 settembre 2000, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Art. 1.

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, dopo le parole "al Presidente della Giunta delle elezioni" sono aggiunte le parole "al Presidente della Commissione per il Regolamento interno".
2. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 10/1972, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 21/2000, dopo le parole "ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni" sono aggiunte le parole "al Vice presidente della Commissione per il Regolamento interno".

Art. 2.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Status dei consiglieri e gruppi consiliari) le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono sostituite con le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I.".
2. Nel secondo periodo dello stesso comma le parole "I Consiglieri con domicilio nel Comune di Torino" sono sostituite con le parole "I Consiglieri con domicilio nel comune sede della riunione di carattere istituzionale".
3. Nel comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall'articolo 3 della l.r 14/1994, le parole "quota corrispondente alla percorrenza di 1.500 chilometri calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono sostituite dalle parole "quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente".

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, (Funzionamento dei Gruppi consiliari) aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari) e l'articolo 2 bis, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 28 (Integrazione al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 e all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari) sono abrogati.
2. L'articolo 3 della l.r. 12/1972, sostituito dall'articolo 3 della l.r. 2/1991 e integrato dall'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei consiglieri e sui gruppi consiliari) è abrogato e sostituito dal seguente:
"1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da:
a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica così definita:
- lire 100.000.000 per i Gruppi costituiti da un Consigliere
- lire 150.000.000 per i Gruppi costituiti da 2 a 6 Consiglieri
- lire 200.000.000 per i Gruppi costituiti da 6 a 15 Consiglieri
- lire 250.000.000 per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri
b) una quota variabile di lire 30.000.000 per consigliere appartenente al gruppo.
2. Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura di lire 75.000.000 oltre al contributo di cui alla lettera b). E' pertanto abrogato l'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l.r. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche).
3. Le risorse finanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura massima del 50 per cento, per il finanziamento dei contratti di cui al comma 4, dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 come modificata dalle leggi regionali 33/1998 e 26/1999, e dalla presente legge".

Art. 4.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 2/1992, nonché la tabella A allegata al comma 2 dello stesso articolo, come integrata per effetto dell'articolo 6 della l.r. 69/1995, sono abrogati.
2. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 20/1981, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n.33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e dall'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26 (Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 e 1 dicembre 1998, n. 39) è sostituito dal seguente:
"4. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall'Ufficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D con riferimento all'ex VIII qualifica funzionale per ogni gruppo, costituito ai sensi del Regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale per ogni consigliere aderente al gruppo, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L'importo è determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso. Per ogni componente del Gruppo Misto, vengono definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D con riferimento all'ex VII qualifica funzionale. E' pertanto abrogato l'articolo 2 della l.r. 65/1994".
3. La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma precedente, ad ogni consigliere appartenente al gruppo è ridotta del 50 per cento per i Consiglieri che rivestano la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionali, di Vice presidente del Consiglio regionale e di Assessore regionale.

Art. 5.

1. La composizione dell'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, come definita dall'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42), e dall'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), è integrata di una unità di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale.
2. La composizione dell'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come definita dall'articolo 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 (Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte) e dall'articolo 14 della l.r. 51/1997, è integrata di un'unità di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale per ognuno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno finanziario 2000, in complessive lire 1.680.000.000, si fa fronte come segue:
- per la spesa di lire 420.000.000, riferita agli articoli 1 e 2, con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale;
- per la spesa di lire 1.170.000.000, riferita agli articoli 3 e 4, con lo stanziamento del capitolo 10030 del bilancio regionale;
- per la spesa di lire 90.000.000, riferita all'articolo 5, con lo stanziamento del capitolo 10110 del bilancio regionale.
2. Per gli anni successivi, si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 7.

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), fra i capitoli 10000, 10030, 10110 e 10210, tutti riferiti all'attività del Consiglio regionale, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.