Legge regionale 7 aprile 2000, n. 40. Sospensione nel periodo feriale dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, 'Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati', modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42. (B.U. 12 aprile 2000, n. 15) 1. Il decorso dei termini previsti dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 42, è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano, qualora il Consiglio o la Giunta regionale, devono procedere a nomine, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza, e ciò sia disposto con provvedimento motivato rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.