Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 6 marzo 2000, n. 19.

Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 'Organizzazione dell'attivitā di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte'.

(B.U. 8 marzo 2000, n. 10)

Art. 1, 2

Art. 1.
(Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivitā di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), č sostituito dal seguente:
"2. Ai sensi dell'articolo 4 della l. 217/1983 ed in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:
a) Ambito 1: Comuni di cui al comma 1 dell'area metropolitana di Torino;
b) Ambito 2: Comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese;
c) Ambito 3: Comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo;
d) Ambito 4: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Biella;
e) Ambito 5: Comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
f) Ambito 6: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola;
g) Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 6;
h) Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero;
i) Ambito 9: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 8;
l) Ambito 10: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Alessandria;
m) Ambito 11: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Asti."

Art. 2.
(Modifica delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale)

1. Gli organismi costituiti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 della l.r. 75/1996 e riconosciuti come Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti di fusione, trasformazione, modifica e liquidazione per adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nell'articolo 1.