Legge regionale 6 marzo 2000, n. 17. Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 'Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico'. (B.U. 8 marzo 2000, n. 10) 1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico), è inserito il seguente:
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 50/81, è inserito il seguente:
1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 della l.r. 50/81, è inserito il seguente:
"Art. 4 bis. (Attività decentrata sul territorio)
1. Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi".
"Art. 6 bis. (Rappresentanza processuale)
1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore civico spetta al Presidente della Giunta regionale.
2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato".
"Nel caso di impedimento o congedo del Difensore civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore civico".