Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16.

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare.

(B.U. 1° marzo 2000, n. 9)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Piemonte promuove, con gli interventi previsti dalla presente legge:
a) la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed ambientale;
b) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti;
c) la valorizzazione del territorio e dell'economia con il recupero ed il potenziamento di attivita' economiche specifiche;
d) la qualificazione dei servizi pubblici locali;
e) la riduzione dell'esodo della popolazione cosi' da realizzare anche un' efficace politica di difesa del suolo.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati collinari ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.
2. Sono beneficiari degli interventi regionali della presente legge i Comuni di cui al comma 1 classificati "svantaggiati" e "molto svantaggiati" con apposita deliberazione del Consiglio regionale da emanarsi, su proposta delle Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II. Istituzioni e programmazione

Art. 3.
(Forme associative per lo sviluppo della collina)

1. Per conseguire le finalita' della presente legge i Comuni operano mediante le forme associative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni, e dalla normativa comunitaria. Tali forme associative sono di seguito denominate "Comunita' collinari".
2. I Comuni con popolazione complessiva superiore a 15 mila abitanti e i Comuni parzialmente collinari possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge nell'ambito di progetti predisposti dalle Comunità collinari e limitatamente al territorio collinare di appartenenza classificato svantaggiato o molto svantaggiato con la deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni trasmettono alla Giunta regionale la documentazione comprovante la forma associativa prescelta tenuto conto dei livelli ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali). In assenza di tale trasmissione la Regione non ammette i Comuni stessi ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 4.
(Comitato regionale per lo sviluppo della collina)

1. E' istituito il Comitato regionale per lo sviluppo della collina di seguito denominato "Comitato" con il compito di:
a) formulare proposte e fornire pareri valutando la coerenza dei programmi e degli interventi disposti per la valorizzazione dei territori e delle popolazioni collinari;
b) presentare alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione annuale sulla situazione economica e sociale della collina;
c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Comitato puo' essere sede di promozione di accordi di programma con i quali vengono definite azioni riguardanti il territorio collinare della regione.
3. Il Comitato e' composto da:
a) Presidente della Giunta regionale;
b) Assessore regionale competente per materia;
c) Presidenti delle Comunita' collinari;
d) Presidenti delle Province.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente a ciò delegato.
5. Il Comitato decide autonomamente la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

Art. 5.
(Fondo regionale per la collina)

1. E' istituito il fondo regionale per la collina alla cui copertura finanziaria si provvede destinando, a partire dall'entrata in vigore della presente legge:
a) una quota non superiore al cinque per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente;
b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
c) risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea e da contributi di privati e di istituti di credito.
2. La ripartizione del fondo tra le Comunità collinari avviene per il trenta per cento sulla base del territorio collinare, per il restante settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. La Regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore del proprio bilancio di previsione, provvede al riparto del fondo regionale per la collina e ne dà comunicazione alle Comunità collinari per consentire l'adeguamento dei piani di sviluppo di cui all'articolo 7 e l'approvazione o variazione dei bilanci.
4. Il fondo può alimentare attività di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle Comunità collinari o dei Comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 6. Per le forme di finanziamento a privati, almeno il cinquanta per cento delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'eventuale esaurimento di richieste per iniziative finanziabili con una delle modalità previste dalla presente legge consente il trasferimento delle risorse ad altre iniziative.

Art. 6.
(Convenzione tra Regione ed istituti di credito)

1. La Regione, per una piu' efficace attuazione della presente legge, promuove apposita convenzione con gli istituti di credito operanti in Piemonte al fine di definire i rapporti intercorrenti con gli istituti stessi, la loro partecipazione al fondo regionale per la collina e la concessione di agevolazioni creditizie per le iniziative previste dalla presente legge.
2. La convenzione deve inoltre stabilire gli impegni dei vari istituti di credito:
a) alla promozione dell'assistenza creditizia a condizioni di favore per l'attuazione degli scopi della legge;
b) alla gestione dei fondi stanziati dalla Regione e da altri enti;
c) all'opera di indirizzo e di assistenza a favore di tutte le persone interessate alla concessione delle provvidenze;
d) alla realizzazione di iniziative concordate.

Art. 7.
(Programmazione degli interventi)

1. Entro un anno dalla loro costituzione, le Comunità collinari adottano il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di seguito denominato "piano".
2. Il piano e' costituito da:
a) una deliberazione programmatica che individua le linee guida degli interventi previsti e che deve inoltre specificare le risorse finanziarie disponibili, le attese relative alla riduzione dell'esodo, alla ricaduta economica ed occupazionale, ai benefici ambientali e ai vantaggi sociali;
b) una cartografia a carattere intercomunale nella quale vengono evidenziati gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale dell'area di propria competenza e che costituisce riferimento in sede di predisposizione o rielaborazione dei piani regolatori generali dei Comuni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il piano di cui al comma 1 ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
4. Dopo la sua adozione ai sensi del comma 1, ciascuna Comunità collinare trasmette il piano, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità collinare richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tale caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità collinare alla Presidenza della Giunta regionale.
5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.
6. Alla realizzazione del piano possono concorrere soggetti pubblici e privati, singoli o associati, che devono favorire l'impiego di risorse materiali ed umane dell'area collinare. I progetti sono presentati ai Comuni di competenza per la loro adozione. I Comuni trasmettono i progetti adottati alle competenti Comunità collinari, che li esaminano, stabilendo le priorità, ed assegnano i relativi finanziamenti fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili.

Art. 8.
(Esercizio associato di funzioni)

1. Ai sensi del Capo VIII della l. 142/1990 come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), le Comunita' collinari possono organizzare l'esercizio associato di funzioni comunali nonche' la gestione associata di servizi pubblici che i Comuni ritengano di affidare loro con opportuna delega, con particolare riguardo ai seguenti settori:
a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo del territorio subordinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici, architettonici;
b) manutenzione della viabilita';
c) raccolta e smaltimento dei rifiuti, disincentivo alla loro produzione, selezione, riduzione e riutilizzo degli stessi;
d) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
e) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
f) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
g) promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani per corrispondere ai bisogni della popolazione locale e favorirne la permanenza nonche' gestione delle attività socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);
h) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
i) gestione di funzioni e servizi amministrativi comunali, anche attraverso la realizzazione di un comune sistema informatico;
l) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attivita' istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio.
2. Le Comunità collinari esercitano anche le funzioni conferite dalla legge regionale.

Capo III. Politiche per il territorio

Art. 9.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulicoforestale)

1. Le Comunità collinari individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino di competenza e li coordinano con i piani di bacino promuovendo, se necessario, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, apposite conferenze dei servizi con la Regione Piemonte e l'Autorità di bacino di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Regione riserva annualmente alle aree collinari almeno il trenta per cento delle proprie risorse di bilancio destinate agli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale e delega alle Comunità collinari la realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti.

Art. 10.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Le Comunità collinari possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.

Art. 11.
(Valorizzazione del patrimonio forestale)

1. Le Comunità collinari promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, per la tutela paesaggistica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti. Le Comunità collinari perseguono tali finalità agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con enti pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali o altre forme associative tra proprietari e coltivatori diretti.
2. Le Comunità collinari, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 6, possono concedere ai proprietari pubblici e privati, agli enti pubblici, ai consorzi forestali o ad altre forme associative di cui al comma 1, lettere a), b), c) finanziamenti in conto capitale per:
a) l'acquisto di boschi o terreni inutilizzati;
b) la trasformazione produttiva dei boschi stessi e dei terreni abbandonati;
c) la realizzazione delle piccole infrastrutture necessarie alla gestione degli interventi di cui alla lettera b).
3. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) possono essere inoltre concessi contributi in conto capitale per:
a) la manutenzione e la conservazione del territorio, compresa la pulitura di fossi, torrenti e corsi d'acqua per fini di sistemazione idrogeologica;
b) la manutenzione di strade interpoderali.

Art. 12.
(Interventi per il sostegno di colture non tradizionali)

1. Al fine di favorire l'adozione, l'introduzione e lo sviluppo di colture non tradizionali erbacee, arbustive ed arboree, ivi compresi le piante officinali, i prodotti del sottobosco e le coltivazioni dei funghi, le Comunità collinari concedono, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6, agli imprenditori agricoli, alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed alle associazioni di produttori agricoli contributi in conto capitale per l'acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie, nella misura massima compatibile con il limite posto dalle disposizioni comunitarie.

Art. 13.
(Incentivi per l'insediamento nelle zone collinari)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare il patrimonio immobiliare esistente, le Comunità collinari possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono in Comuni collinari la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica.
2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e per un quinquennio a non trasferire l'attività economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.
3. L'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a sessanta milioni e non può superare il trentacinque per cento del totale delle spese sostenute, nel rispetto della normativa comunitaria.
4. Le Comunità collinari possono erogare altresì contributi in conto capitale, per un massimo di cinque milioni, a favore di residenti in territori collinari, compresi i soggetti di cui al comma 1, per allacciamenti telefonici, acquedottistici, di energia elettrica e di metano al servizio di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. Le provvidenze previste dal presente articolo possono essere estese in via non prioritaria ai proprietari, non residenti, di unità abitative ubicate in Comuni collinari quando non siano proprietari di altre abitazioni.
6. La Giunta regionale determina annualmente, d'intesa con le Comunità collinari, le modalità di concessione, la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento, l'eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi fissati ai commi 3 e 4. Sulla base di tali direttive nonché delle procedure di cui all'articolo 7, comma 6, le Comunità collinari stabiliscono l'entita' del contributo, la graduatoria delle richieste e l'erogazione delle risorse.

Art. 14.
(Trasporti)

1. Per i Comuni collinari con meno di 5 mila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità collinari, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e di merci di prima necessità, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea esistenti.
2. Il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di trasporto da parte delle Comunità collinari è subordinato al nulla osta preventivo della Provincia competente per territorio.
3. Le Comunità collinari delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, pur se non compresi nelle Comunità stesse.
4. L'organizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dalla Comunità collinare.
5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province in cui ricadono le Comunità collinari i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

Capo IV. Interventi per l'economia

Art. 15.
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola nonché le operazioni di ricomposizione fondiaria evitando la frammentazione delle aziende agricole nelle zone collinari, la Regione concede, tramite le Comunità collinari e nel rispetto delle finalità e dei limiti posti dalla normativa comunitaria, contributi in conto capitale a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni ai seguenti soggetti:
a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone collinari;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi, che siano residenti nelle zone collinari e che intendano acquisire, alla scadenza del rapporto di affitto, le quote medesime;
c) cooperative agricole con sede in territori collinari nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in Comuni collinari.

Art. 16.
(Prodotti tipici)

1. Le Comunità collinari possono assumere, d'intesa con i produttori e le loro categorie e con le cooperative, iniziative allo scopo di:
a) individuare e definire, nell'ambito dei prodotti della collina piemontese, i prodotti alimentari ed artigianali tipici;
b) favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità per gli interventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti tipici. Le Comunità collinari provvedono, con le procedure dell'articolo 7, comma 6, ad erogare i contributi ai privati e a finanziare gli interventi pubblici, in conformità della normativa comunitaria.

Art. 17.
(Sostegno alle imprese)

1. Le Comunità collinari, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6 e delle procedure previste dall'articolo 7, comma 6, concedono, nel rispetto del principio comunitario del "de minimis", contributi alle imprese artigianali, industriali, turistiche, commerciali, o loro consorzi, per le iniziative volte alla creazione di nuove attività e all'ampliamento o ammodernamento di quelle esistenti, con priorità per le imprese che adottano nuove o moderne tecnologie produttive.

Art. 18.
(Incentivi per l'occupazione)

1. Le Comunità collinari concedono, con le procedure dell'articolo 7, comma 6, contributi a fondo perduto alle imprese artigiane, industriali, turistiche, commerciali ed agricole, localizzate nelle aree collinari, che aumentano la propria dotazione di addetti mediante assunzione ai sensi di legge.
2. Il contributo ammonta, per ogni assunto, a otto milioni all'anno per tre anni e viene erogato semestralmente nel rispetto della normativa comunitaria in materia. Può essere revocato se non viene rispettata la condizione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale determina annualmente, d'intesa con le Comunità collinari, l'eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi.

Art. 19.
(Turismo rurale)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità collinari promuovono il turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente.
2. Le Comunità collinari devono prevedere nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 7 interventi per:
a) lo sviluppo della ricettività rurale di piccola dimensione, valorizzando il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio rurale e le tipologie edilizie tradizionali;
b) il potenziamento delle strutture e dei servizi turistico-ricreativi, con particolare riferimento a quelli legati al contesto rurale;
c) la valorizzazione degli elementi di attrattiva turistica di carattere naturalistico, ambientale, culturale, paesaggistico, storico ed architettonico, compresa la riqualificazione dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali.

Art. 20.
(Artigianato e mestieri tradizionali)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le Comunità collinari, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della collina piemontese e definisce le possibili azioni di tutela e di valorizzazione, nel rispetto delle norme previste al capo VI della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come modificato dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.
2. Le Comunità collinari definiscono, nell'ambito del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale ed individuano, con le procedure dell'articolo 7, comma 6, i soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi.
3. L'erogazione di eventuali contributi nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".

Capo V. Promozione dei servizi sociali

Art. 21.
(Valorizzazione della cultura locale)

1. Le Comunità collinari, d'intesa con il Comitato, provvedono ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area collinare piemontese e promuovono iniziative finanziabili a norma della legge regionale 10 aprile 1990 n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte), come modificata dalla legge regionale 17 giugno 1997, n. 37.

Art. 22.
(Servizio scolastico)

1. I Comuni e le Comunità collinari, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province per realizzare un equilibrato mantenimento del servizio scolastico sul territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.
2. Le Comunità collinari possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni collinari che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore, o parauniversitari ed universitari.

Art. 23.
(Interventi socioassistenziali)

1. I soggetti, che ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali) esercitano funzioni socio-assistenziali, assegnano carattere di priorità agli interventi a favore della popolazione residente in aree particolarmente disagiate, tra le quali rientrano anche le aree collinari di cui alla presente legge.
2. Nella scheda "Presidi socio-assistenziali" dell'allegato A alla legge regionale 1 marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997) al punto "Equilibrio territoriale" e' aggiunto "Territorio ricompreso in aree collinari (3)".

Capo VI. Disposizioni finanziarie e norma transitoria

Art. 24.
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 25.
(Norma transitoria)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.