Proposta di legge regionale, n. 6230.
Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e
dell'economia collinare. Allegato 1 - Finalita'; Capo I. - Disposizioni generali 1. La Regione Piemonte, in armonia con le vigenti disposizioni
comunitarie e nazionali, promuove con gli interventi previsti dalla
presente legge: 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Comuni i
cui territori siano classificati ai sensi della deliberazione del
Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988. Capo II. - Istituzioni e programmazione 1. Per conseguire le finalita' della presente legge i Comuni
operano esclusivamente mediante la forma di associazione prevista
dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. E' istituito il Comitato regionale per lo sviluppo della
collina con il compito di: 1. E' istituito il "Fondo regionale per la collina" alla cui
copertura finanziaria si provvede destinando a partire dall'entrata
in vigore della presente legge: 1. La Regione, per una piu' efficace attuazione della presente
legge, stipula apposita convenzione con gli Istituti di credito
operanti in Piemonte al fine di definire i rapporti intercorrenti
con gli Istituti stessi, la loro partecipazione al Fondo regionale
per la collina e la concessione di agevolazioni creditizie per le
iniziative previste dalla presente legge. 1. Entro tre mesi dalla loro costituzione, i Consorzi per lo
sviluppo della collina approvano il Piano pluriennale di sviluppo
socio-economico. 1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i
Consorzi per lo sviluppo della collina possono organizzare
l'esercizio associato di funzioni comunali nonche' la gestione
associata di servizi pubblici che i Comuni ritengano loro di
affidare con particolare riguardo ai seguenti settori: Capo III. - Politiche per il territorio 1. I Consorzi per lo sviluppo della collina individuano gli
interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale
all'interno del bacino di competenza e li coordinano con i piani di
bacino promuovendo, se necessario, ai sensi dell'articolo 14, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 conferenze dei servizi con la
Regione e l'Autorita' di bacino di cui all'articolo 11 della legge
18 maggio 1989, n. 183. 1. I Consorzi possono concedere contributi fino ad un massimo del
75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di
manutenzione ambientale concernenti le proprieta'
agro-silvo-pastorali. 1. I Consorzi per lo sviluppo della collina promuovono la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico
e privato per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, per
tutela paesaggistica e salvaguardia del territorio. I Consorzi
perseguono tali finalita' agendo attraverso: 1. Al fine di favorire l'adozione di colture non tradizionali,
erbacee, arbustive ed arboree, ivi comprese le piante officinali, i
prodotti del sottobosco e le coltivazioni dei funghi i Consorzi per
lo sviluppo della collina concedono, nell'ambito della convenzione
di cui all'articolo 6, agli imprenditori agricoli, alle cooperative
agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione e alle associazioni di produttori, contributi
in conto interessi per mutui quinquennali nella misura massima del
6 per cento relativa al 70 per cento della spesa dichiarata
ammissibile per l'acquisto del materiale e delle attrezzature
necessarie. 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare il
patrimonio immobiliare esistente, i Consorzi per lo sviluppo della
collina possono concedere contributi sulle spese di trasferimento,
di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima
abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria
residenza e dimora abituale e la propria attivita' economica, in
Comuni collinari e non provenendo da Comuni montani. 1. Per i Comuni collinari con meno di 5.000 abitanti per i quali
il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non adeguato
a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle
popolazioni, i Consorzi per lo sviluppo della collina su delega dei
Comuni provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone
e di merci di prima necessita', anche in deroga alle norme
regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto
comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con
i servizi di linea esistenti. Capo IV. - Interventi per l'economia 1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita'
agricola e di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria
evitando la frammentazione delle aziende agricole nelle zone
collinari, la Regione d'intesa con la Cassa per la formazione della
proprieta' contadina, accorda la preferenza nel finanziamento
dell'acquisto dei terreni siti in area collinare ai seguenti
beneficiari: 1. Il Consorzio per lo sviluppo della collina puo' assumere,
d'intesa con i produttori e loro categorie e con cooperative,
iniziative allo scopo di: 1. I Consorzi per lo sviluppo della collina, nell'ambito della
convenzione di cui all'articolo 6 e delle procedure previste
dall'articolo 7, comma 4, concedono contributi in conto interessi
fino ad un massimo del 5 per cento per mutui decennali e sino alla
concorrenza del 70 per cento della spesa ammessa a contributo alle
imprese artigianali, industriali, turistiche, commerciali ed in
particolare agricole, o loro consorzi, per le iniziative volte alla
creazione di nuove attivita' e all'ampliamento o ammodernamento di
quelle esistenti con priorita' per quelle che attuano nuove o
moderne tecnologie produttive. 1. I Consorzi per lo sviluppo della collina concedono, con le
procedure dell'articolo 7, comma 4, contributi a fondo perduto alle
imprese artigiane, industriali, turistiche, commerciali ed
agricole, localizzate nelle aree collinari, che aumentano la
propria dotazione di addetti mediante assunzione con contratti a
tempo indeterminato. 1. Allo scopo di valorizzare le potenzialita' produttive,
ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, i Consorzi
per lo sviluppo della collina promuovono il turismo rurale,
mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il
mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone interessate e
concorrano alla tutela dell'ambiente. 1. La Regione affida, ai sensi dell'articolo 6, agli Istituti di
credito convenzionati, che ne curano anche la diffusione in
collaborazione con le APT , la realizzazione del "Collina Pass". 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, d'intesa con i Consorzi per lo sviluppo della
collina, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali
da considerare come espressioni autentiche della collina piemontese
e definisce in questo contesto le possibili azioni promozionali e
di sostegno alla commercializzazione. Capo V. - Promozione dei servizi sociali 1. La Regione riconosce nei valori della cultura e delle
tradizioni un mezzo fondamentale per rendere la gente di collina
consapevole delle proprie origini storiche, culturali, religiose e
protagonista attiva dello sviluppo socio-economico. 1. Al fine di limitare il forte declino demografico delle aree
collinari i Consorzi per lo sviluppo collinare possono concedere
contributi alle famiglie residenti per favorire lo sviluppo della
natalita'. 1. I Comuni ed i Consorzi per lo sviluppo della collina,
nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con
l'Amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare
un equilibrato sviluppo del servizio scolastico sul territorio,
mediante convenzioni stipulate al livello provinciale, previa
intesa con l'Autorita' scolastica provinciale. 1. I soggetti, che ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995,
n. 62 esercitano funzioni socio-assistenziali, assegnano carattere
di priorita' agli interventi a favore della popolazione residente
in aree collinari. Capo VI. - Disposizioni finanziarie e finali 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi
bilanci di previsione.
Art.
All. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Articolo 2 - Ambito di applicazione.
CAPO II. Istituzioni e programmazione
Articolo 3 - Consorzio per lo sviluppo della collina;
Articolo 4 - Comitato regionale per lo sviluppo della collina;
Articolo 5 - Fondo regionale per la collina;
Articolo 6 - Convenzione Regione e Istituti di credito;
Articolo 7 - Programmazione degli interventi;
Articolo 8 - Esercizio associato di funzioni.
CAPO III. Politiche per il territorio
Articolo 9 - Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale;
Articolo 10 - Piccole opere di manutenzione ambientale;
Articolo 11 - Valorizzazione del patrimonio forestale;
Articolo 12 - Interventi per il sostegno di colture non
tradizionali;
Articolo 13 - Incentivi per l'insediamento nelle zone collinari;
Articolo 14 - Trasporti;
CAPO IV. Interventi per l'economia
Articolo 15 - Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i
giovani agricoltori;
Articolo 16 - Prodotti tipici;
Articolo 17 - Sostegno alle imprese;
Articolo 18 - Incentivi per l'occupazione;
Articolo 19 - Turismo rurale;
Articolo 20 - Collina Pass;
Articolo 21 - Artigianato e mestieri tradizionali.
CAPO V. Promozione dei servizi sociali
Articolo 22 - Valorizzazione della cultura locale;
Articolo 23 - Incentivi alla natalita';
Articolo 24 - Servizio scolastico;
Articolo 25 - Interventi socio-assistenziali.
CAPO VI. Disposizioni finanziarie e finali
Articolo 26 - Oneri finanziari.
(Finalita')
a) la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio collinare
umano, culturale ed ambientale;
b) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti;
c) la valorizzazione del territorio e dell'economia collinare con
il recupero ed il potenziamento di attivita' economiche specifiche;
d) la qualificazione dei servizi pubblici locali cosi' da
assicurare insopprimibili esigenze di vita civile ai residenti;
e) la riduzione dell'esodo della popolazione cosi' da realizzare
anche una efficace politica di difesa del suolo.
(Ambito di applicazione)
2. Ai fini degli interventi regionali di cui alla presente legge
le classificazioni "collina" e "collina depressa" costituiscono una
unica categoria.
(Consorzio per lo sviluppo della collina)
2. I Consorzi, di cui al comma 1, vengono denominati "Consorzi per
lo sviluppo della collina" e non possono avere una popolazione
inferiore a 5.000 abitanti. Non possono farne parte i Comuni con
popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti e i Comuni
parzialmente collinari nei quali la superficie del territorio
collinare sia inferiore al 15 per cento della superficie
complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori
collinari degli eventuali benefici ed interventi speciali per la
collina stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali e
regionali.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
Comuni costituiscono di propria iniziativa il Consorzio per lo
sviluppo della collina, in assenza del quale la Regione non
ammettera' ai benefici previsti dalla presente legge.
(Comitato regionale per lo sviluppo della collina)
a) formulare proposte e fornire pareri valutando la coerenza dei
programmi e degli interventi disposti per la valorizzazione dei
territori e delle popolazioni collinari;
b) presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sulla
situazione economica e sociale della collina;
c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Comitato puo' essere sede di promozione di "accordi di
programma" con i quali vengono definite azioni riguardanti l'intero
territorio collinare della regione.
3. Il Comitato e' composto da:
a) Presidente della Giunta regionale;
b) Assessore regionale competente per materia;
c) Presidenti dei Consorzi per lo sviluppo della collina;
d) Presidenti di Provincia. Il Comitato e' presieduto dal
Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente e a
cio' delegato.
4. Il Comitato decide autonomamente la propria organizzazione e le
modalita' di funzionamento.
(Fondo regionale per la collina)
a) una quota del 20 per cento di quanto accertato dalla Regione a
titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano
nell'esercizio precedente;
b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati
annualmente con la legge di bilancio, tra i quali quota parte dei
proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia e pesca e
di tartuficultura;
c) risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da
trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione Europea e
da contributi di privati e di Istituti di credito.
2. La ripartizione del Fondo tra i Consorzi per lo sviluppo della
collina avviene per il 30 per cento sulla base della popolazione
residente, per il 30 per cento in proporzione alla superficie del
territorio collinare e per il residuo 40 per cento in rapporto alla
differenza negativa del reddito pro-capite rispetto a quello medio
regionale.
3. La Regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
proprio bilancio di previsione, provvede al riparto del Fondo
regionale per la collina e lo comunica ai Consorzi per consentire
l'adeguamento dei Piani di sviluppo, di cui all'articolo 7, e
l'approvazione o variazione dei bilanci.
4. Il Fondo puo' alimentare attivita' di spesa corrente o di
investimento, interventi diretti da parte dei Consorzi o dei Comuni
che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati,
erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli Istituti di
credito convenzionati ai sensi del successivo articolo 6. Per le
forme di finanziamento a privati, se non disposto diversamente
dalla legge, almeno il 50 per cento delle risorse deve essere
concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge
regionale 18 ottobre 1994, n. 43.
5. L'eventuale esaurimento di richieste per iniziative
finanziabili con una delle modalita' previste dalla legge consente
il trasferimento delle risorse ad altre iniziative.
(Convenzione Regione e Istituti di credito)
2. La convenzione dovra' inoltre stabilire gli impegni dei vari
Istituti di credito:
a) alla promozione dell'assistenza creditizia a condizioni di
favore per l'attuazione degli scopi della legge;
b) alla gestione dei fondi stanziati dalla Regione e da altri
Enti;
c) all'opera di indirizzo e di assistenza a favore di tutte le
persone interessate alla concessione delle provvidenze;
d) alla realizzazione di iniziative concordate.
(Programmazione degli interventi)
2. Il Piano e' costituito da:
a) Una deliberazione programmatica che individua le linee guida
degli interventi previsti e che deve inoltre specificare le attese
di: riduzione dell'esodo, ricaduta economica ed occupazionale,
benefici ambientali, vantaggi sociali;
b) I programmi annuali operativi per l'utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili.
3. Il Piano puo' essere aggiornato annualmente ed e' trasmesso
alla Provincia e alla Regione.
4. Il Piano puo' essere realizzato da soggetti pubblici e privati,
singoli o associati, e deve tendenzialmente favorire l'impiego di
risorse materiali ed umane dell'area collinare. I progetti di
iniziativa privata, promossi in relazione agli interventi previsti
dalla presente legge, devono essere presentati ai Comuni di
competenza per la loro approvazione. I Comuni entro 30 giorni
deliberano e trasmettono i progetti approvati ai competenti
Consorzi per lo sviluppo della collina. Entro 60 giorni dal
ricevimento dei progetti, i Consorzi li esaminano, stabiliscono le
priorita' ed assegnano i relativi finanziamenti fino
all'esaurimento degli stanziamenti disponibili.
(Esercizio associato di funzioni)
a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse
collettivo del territorio subordinate alla salvaguardia
dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici,
architettonici;
b) manutenzione della viabilita';
c) raccolta e smaltimento dei rifiuti, disincentivo alla loro
produzione, selezione, riduzione e riutilizzo degli stessi;
d) organizzazione di interventi di ripristino e recupero
ambientale;
e) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
f) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del
trasporto scolastico;
g) promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per
gli anziani per corrispondere ai bisogni della popolazione;
locale e favorirne la permanenza nonche' gestione delle attivita';
socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale
13 aprile 1995, n. 62;
h) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento
e formazione per i giovani;
i) gestione di funzioni e servizi amministrativi comunali, anche
attraverso la realizzazione di un comune sistema informatico;
l) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto
alle attivita' istituzionali dei Comuni con particolare riferimento
ai compiti di assistenza al territorio;
2. I Consorzi esercitano anche le funzioni delegate dalla legge
regionale.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale)
2. La Regione riserva annualmente alle aree collinari almeno il 40
per cento delle proprie risorse di bilancio destinate agli
interventi di sistemazione idrogeologica e delega ai Consorzi la
realizzazione degli interventi.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli
singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi
del resente articolo.
(Valorizzazione del patrimonio forestale)
a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con Enti Pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali o altre forme
associative tra proprietari e coltivatori diretti.
2. I Consorzi per lo sviluppo della collina, con le procedure di
cui all'articolo 7, 4 comma, possono concedere ai proprietari
pubblici e privati, Enti pubblici, consorzi forestali o altre forme
associative, di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma,
finanziamenti a fondo perduto e a rotazione per:
a) l'acquisto di boschi o terreni inutilizzati;
b) la trasformazione produttiva dei boschi stessi e dei terreni
abbandonati;
c) la realizzazione delle piccole infrastrutture necessarie alla
gestione degli interventi di cui al punto b).
3. Ai soggetti di cui al punto c) del comma 1 possono essere
inoltre concessi finanziamenti a fondo perduto per:
a) la manutenzione e la conservazione del territorio, compresa la
pulitura dei fossi, torrenti e corsi d'acqua per fini di
sistemazione idrogeologica.
b) la manutenzione di strade interpoderali.
(Interventi per il sostegno di colture non
tradizionali)
2. Per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio tartufigeno
valgono le norme previste dalla legge regionale 29 agosto 1986, n.
37 come integrata e modificata dalle legge regionale 9 agosto 1989,
n. 46 e 9 ottobre 1995, n. 72 all'articolo 9. L'indennita' di cui
sopra e' estesa anche ai soggetti radicati in filare lungo i fossi,
strade e confini di proprieta'.
(Incentivi per l'insediamento nelle zone collinari)
2. I beneficiari dei contributi di cui al precedente comma che
trasferiscano prima della scadenza di un decennio la residenza e
dimora abituale e l'attivita' economica perdono il beneficio
ottenuto e ne devono la restituzione.
3. L'importo del contributo per il trasferimento di residenza e
dimora abituale non puo' essere superiore a 40 milioni di cui
almeno il 50 per cento a fondo rotazione e la restante parte a
fondo perduto. Per il trasferimento dell'attivita' economica, fatte
salve le percentuali disposte al presente comma, il contributo non
puo' essere superiore a 60 milioni. L'importo del contributo non
puo' comunque superare il 35 per cento del totale delle spese
sostenute.
4. I Consorzi possono erogare altresi' contributi a fondo perduto,
per un massimo di 5 milioni, a favore di residenti in territori
collinari, compresi i soggetti di cui al comma 1, per allacciamenti
telefonici, acquedottistici, di energia elettrica e di metano di
case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai
piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. Le provvidenze previste dal presente articolo possono essere
estese in via non prioritaria ai proprietari, non residenti, di
unita' abitative ubicate in Comuni collinari quando non siano
proprietari di altre abitazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
Comuni con meno di 2.000 abitanti.
7. La Giunta regionale determina annualmente, d'intesa con i
Consorzi, le modalita' di erogazione, la misura del contributo per
ogni tipo di intervento, l'eventuale rivalutazione inflazionistica
degli importi fissati ai commi 3 e 4. Sulla base di queste
direttive e delle procedure di cui all'articolo 7, comma 4, i
Consorzi stabiliscono l'entita' del contributo, la graduatoria
delle richieste, l'erogazione delle risorse, la gestione del fondo
di rotazione.
(Trasporti)
2. Il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di
trasporto da parte di Consorzi per lo sviluppo della collina e'
subordinato al nulla-osta preventivo della Provincia competente per
territorio.
3. I Consorzi delegati possono stipulare convenzioni con i Comuni
interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori
limitrofi, pur se non compresi nei Consorzi.
4. L'organizzazione del servizio e' definita da un apposito
Regolamento approvato dal Consorzio per lo sviluppo della collina.
5. La Regione, secondo le proprie disponibilita', assegna
annualmente ai Consorzi i fondi necessari per l'espletamento del
servizio.
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i
giovani agricoltori)
a) coltivatori diretti di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni,
residenti nelle zone collinari;
b) eredi considerati affittuari delle porzioni di fondi rustici
comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone
collinari, che intendono acquisire, alla scadenza del rapporto di
affitto, le quote medesime;
c) cooperative agricole con sede in territori collinari nelle
quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il
30 per cento, da giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni e
residenti in Comuni collinari.
2. I Consorzi per lo sviluppo della collina possono altresi'
concedere contributi a fondo perduto per la copertura delle spese
relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.
(Prodotti tipici)
a) individuare e definire una serie di prodotti classificati
tipici sia alimentari che artigianali;
b) definire il Marchio "Prodotto della Collina Piemontese";
c) assicurare la promozione e la commercializzazione dei prodotti.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale definisce le modalita' per gli interventi di
promozione e di commercializzazione dei prodotti tipici. I Consorzi
per lo sviluppo della collina provvedono, con le procedure
dell'articolo 7, 4 comma, ad erogare i contributi ai privati e a
finanziare gli interventi pubblici.
(Sostegno alle imprese)
2. L'importo massimo del finanziamento concesso e' di lire:
a) 400 milioni per le imprese industriali;
b) 150 milioni per le imprese artigiane;
c) 300 milioni per le imprese turistiche;
d) 200 milioni per le imprese commerciali;
e) 250 milioni per le imprese agricole. La Giunta regionale
determina annualmente, d'intesa con i Consorzi, l'eventuale
rivalutazione inflazionistica degli importi.
(Incentivi per l'occupazione)
2. Il contributo ammonta, per ogni assunto, a 8 milioni all'anno
per 3 anni e viene erogato semestralmente. Puo' essere revocato se
non viene rispettata la condizione di cui al comma precedente.
3. La Giunta regionale determina annualmente, d'intesa con i
Consorzi, l'eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi.
(Turismo rurale)
2. I Consorzi possono concedere incentivi:
a) per l'attuazione dei progetti di cui al comma precedente;
b) per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico ed
architettonico.;
c) per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi
rurali valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
3. Gli incentivi di cui al punto a) del comma precedente sono a
fondo perduto e non possono superare i 50 milioni. Gli incentivi di
cui ai punti b) e c) sono contributi in conto interesse fino al 5
per cento su mutui decennali di importo non superiore a 150
milioni. I Consorzi, sulla base della convenzione di cui
all'articolo 6, fissano annualmente i criteri per l'assegnazione
delle disponibilita' finanziarie adottando le procedure
dell'articolo 7, comma 4.
4. La Giunta regionale determina annualmente, d'intesa con i
Consorzi, l'eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi.
(Collina Pass)
2. La Carta di credito "Collina Pass" da associarsi alle piu'
diffuse carte di credito e' strumento promozionale in funzione
turistica capace di creare una rete ed un sistema fra gli operatori
turistici, culturali, naturalistici, produttivi e distributivi
delle aree collinari.
3. La "Collina Pass" dovra' garantire la qualita' dei servizi e la
tipicita' dell'offerta e dovra' consentire facilitazioni per:
a) acquisto di pacchetti di servizi di alberghi, ristoranti,
aziende agrituristiche e impianti termali;
b) acquisto di prodotti tipici;
c) utilizzo di percorsi con prenotazione assicurata;
d) uso di impianti sportivi;
e) ingresso a parchi, musei e teatri.
(Artigianato e mestieri tradizionali)
2. I Consorzi definiscono nell'ambito dei propri progetti annuali
gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee
generali espresse dalla Giunta regionale, individuano, con le
procedure dell'articolo 7, comma 4, i soggetti pubblici e privati
interessati a tali interventi.
(Valorizzazione della cultura locale)
2. I Consorzi, sentito il Comitato regionale per lo sviluppo della
collina, provvedono ad istituire e sostenere centri per la
documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni
della cultura dell'area collinare piemontese.
(Incentivi alla natalita')
2. Il contributo, a fondo perduto, ammonta a Lire 2 milioni per
ogni nato ed e' erogato dai Consorzi entro 3 mesi dalla richiesta.
I Consorzi determinano annualmente l'eventuale rivalutazione
inflazionistica dell'importo.
3. I Consorzi, nell'ambito delle politiche regionali per la tutela
della famiglia, attivano inoltre ogni altra iniziativa destinata a
favorire la natalita' attraverso la riduzione delle rette di
frequenza all'asilo nido e alla scuola materna, delle tariffe per
il trasporto scolastico, e attraverso l'erogazione di servizi di
assistenza alla famiglia e l'assegnazione di alloggi costruiti
nell'ambito dei programmi regionali di edilizia agevolata.
(Servizio scolastico)
2. La Regione riserva annualmente ai Comuni collinari, e
nell'ambito di iniziative intercomunali, al fine di realizzare un
equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e
dell'obbligo, almeno il 30 per cento delle risorse destinate
all'edilizia scolastica e al trasporto degli alunni. I Contributi
sono a fondo perduto e per l'edilizia scolastica non possono
superare i 150 milioni e sono cumulabili con gli interventi
finanziati dai Comuni, dai Consorzi e dagli altri Enti pubblici.
3. I Consorzi possono concedere borse di studio ai giovani di eta'
compresa tra i 14 ed i 25 anni residente nei Comuni collinari che
frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o
universitari.
(Interventi socioassistenziali)
2. Nella scheda "Presidi socio-assistenziali" allegato A - legge
regionale 10/96 al punto "Equilibrio territoriale" e' aggiunto
"Territorio ricompreso in aree collinari (3)".
(Oneri finanziari)
2. Le parole "80 per cento" di cui al comma 4 della legge
regionale 18 ottobre 1994, n. 43 sono sostituite dalle parole "30
per cento".