Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6230.

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare.

Presentata da CAVALIERE PASQUALE, DEORSOLA SERGIO, FERRARIS PAOLO, GALLARINI PIER LUIGI, GHIGLIA AGOSTINO, MARENGO LUCIANO GIOVANNI, PEANO PIERGIORGIO, PICCHIONI ROLANDO, ROSSO ROBERTO, RUBATTO PIER LUIGI, SAITTA ANTONINO, SPAGNUOLO CARLA, VAGLIO ROBERTO.

Art.
All. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Allegato 1

- Finalita';
Articolo 2 - Ambito di applicazione. CAPO II. Istituzioni e programmazione Articolo 3 - Consorzio per lo sviluppo della collina;
Articolo 4 - Comitato regionale per lo sviluppo della collina;
Articolo 5 - Fondo regionale per la collina;
Articolo 6 - Convenzione Regione e Istituti di credito;
Articolo 7 - Programmazione degli interventi;
Articolo 8 - Esercizio associato di funzioni. CAPO III. Politiche per il territorio Articolo 9 - Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale;
Articolo 10 - Piccole opere di manutenzione ambientale;
Articolo 11 - Valorizzazione del patrimonio forestale;
Articolo 12 - Interventi per il sostegno di colture non tradizionali;
Articolo 13 - Incentivi per l'insediamento nelle zone collinari;
Articolo 14 - Trasporti; CAPO IV. Interventi per l'economia Articolo 15 - Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori;
Articolo 16 - Prodotti tipici;
Articolo 17 - Sostegno alle imprese;
Articolo 18 - Incentivi per l'occupazione;
Articolo 19 - Turismo rurale;
Articolo 20 - Collina Pass;
Articolo 21 - Artigianato e mestieri tradizionali. CAPO V. Promozione dei servizi sociali Articolo 22 - Valorizzazione della cultura locale;
Articolo 23 - Incentivi alla natalita';
Articolo 24 - Servizio scolastico;
Articolo 25 - Interventi socio-assistenziali. CAPO VI. Disposizioni finanziarie e finali Articolo 26 - Oneri finanziari.

Capo I. - Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove con gli interventi previsti dalla presente legge:
a) la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio collinare umano, culturale ed ambientale;
b) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti;
c) la valorizzazione del territorio e dell'economia collinare con il recupero ed il potenziamento di attivita' economiche specifiche;
d) la qualificazione dei servizi pubblici locali cosi' da assicurare insopprimibili esigenze di vita civile ai residenti;
e) la riduzione dell'esodo della popolazione cosi' da realizzare anche una efficace politica di difesa del suolo.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Comuni i cui territori siano classificati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.
2. Ai fini degli interventi regionali di cui alla presente legge le classificazioni "collina" e "collina depressa" costituiscono una unica categoria.

Capo II. - Istituzioni e programmazione

Art. 3.
(Consorzio per lo sviluppo della collina)

1. Per conseguire le finalita' della presente legge i Comuni operano esclusivamente mediante la forma di associazione prevista dall'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I Consorzi, di cui al comma 1, vengono denominati "Consorzi per lo sviluppo della collina" e non possono avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Non possono farne parte i Comuni con popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti e i Comuni parzialmente collinari nei quali la superficie del territorio collinare sia inferiore al 15 per cento della superficie complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori collinari degli eventuali benefici ed interventi speciali per la collina stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni costituiscono di propria iniziativa il Consorzio per lo sviluppo della collina, in assenza del quale la Regione non ammettera' ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 4.
(Comitato regionale per lo sviluppo della collina)

1. E' istituito il Comitato regionale per lo sviluppo della collina con il compito di:
a) formulare proposte e fornire pareri valutando la coerenza dei programmi e degli interventi disposti per la valorizzazione dei territori e delle popolazioni collinari;
b) presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sulla situazione economica e sociale della collina;
c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Comitato puo' essere sede di promozione di "accordi di programma" con i quali vengono definite azioni riguardanti l'intero territorio collinare della regione.
3. Il Comitato e' composto da:
a) Presidente della Giunta regionale;
b) Assessore regionale competente per materia;
c) Presidenti dei Consorzi per lo sviluppo della collina;
d) Presidenti di Provincia. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente e a cio' delegato.
4. Il Comitato decide autonomamente la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.

Art. 5.
(Fondo regionale per la collina)

1. E' istituito il "Fondo regionale per la collina" alla cui copertura finanziaria si provvede destinando a partire dall'entrata in vigore della presente legge:
a) una quota del 20 per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente;
b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i quali quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia e pesca e di tartuficultura;
c) risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione Europea e da contributi di privati e di Istituti di credito.
2. La ripartizione del Fondo tra i Consorzi per lo sviluppo della collina avviene per il 30 per cento sulla base della popolazione residente, per il 30 per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare e per il residuo 40 per cento in rapporto alla differenza negativa del reddito pro-capite rispetto a quello medio regionale.
3. La Regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore del proprio bilancio di previsione, provvede al riparto del Fondo regionale per la collina e lo comunica ai Consorzi per consentire l'adeguamento dei Piani di sviluppo, di cui all'articolo 7, e l'approvazione o variazione dei bilanci.
4. Il Fondo puo' alimentare attivita' di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte dei Consorzi o dei Comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli Istituti di credito convenzionati ai sensi del successivo articolo 6. Per le forme di finanziamento a privati, se non disposto diversamente dalla legge, almeno il 50 per cento delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43.
5. L'eventuale esaurimento di richieste per iniziative finanziabili con una delle modalita' previste dalla legge consente il trasferimento delle risorse ad altre iniziative.

Art. 6.
(Convenzione Regione e Istituti di credito)

1. La Regione, per una piu' efficace attuazione della presente legge, stipula apposita convenzione con gli Istituti di credito operanti in Piemonte al fine di definire i rapporti intercorrenti con gli Istituti stessi, la loro partecipazione al Fondo regionale per la collina e la concessione di agevolazioni creditizie per le iniziative previste dalla presente legge.
2. La convenzione dovra' inoltre stabilire gli impegni dei vari Istituti di credito:
a) alla promozione dell'assistenza creditizia a condizioni di favore per l'attuazione degli scopi della legge;
b) alla gestione dei fondi stanziati dalla Regione e da altri Enti;
c) all'opera di indirizzo e di assistenza a favore di tutte le persone interessate alla concessione delle provvidenze;
d) alla realizzazione di iniziative concordate.

Art. 7.
(Programmazione degli interventi)

1. Entro tre mesi dalla loro costituzione, i Consorzi per lo sviluppo della collina approvano il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
2. Il Piano e' costituito da:
a) Una deliberazione programmatica che individua le linee guida degli interventi previsti e che deve inoltre specificare le attese di: riduzione dell'esodo, ricaduta economica ed occupazionale, benefici ambientali, vantaggi sociali;
b) I programmi annuali operativi per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il Piano puo' essere aggiornato annualmente ed e' trasmesso alla Provincia e alla Regione.
4. Il Piano puo' essere realizzato da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, e deve tendenzialmente favorire l'impiego di risorse materiali ed umane dell'area collinare. I progetti di iniziativa privata, promossi in relazione agli interventi previsti dalla presente legge, devono essere presentati ai Comuni di competenza per la loro approvazione. I Comuni entro 30 giorni deliberano e trasmettono i progetti approvati ai competenti Consorzi per lo sviluppo della collina. Entro 60 giorni dal ricevimento dei progetti, i Consorzi li esaminano, stabiliscono le priorita' ed assegnano i relativi finanziamenti fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili.

Art. 8.
(Esercizio associato di funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consorzi per lo sviluppo della collina possono organizzare l'esercizio associato di funzioni comunali nonche' la gestione associata di servizi pubblici che i Comuni ritengano loro di affidare con particolare riguardo ai seguenti settori:
a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo del territorio subordinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici, architettonici;
b) manutenzione della viabilita';
c) raccolta e smaltimento dei rifiuti, disincentivo alla loro produzione, selezione, riduzione e riutilizzo degli stessi;
d) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
e) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
f) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
g) promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani per corrispondere ai bisogni della popolazione;
locale e favorirne la permanenza nonche' gestione delle attivita';
socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62;
h) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
i) gestione di funzioni e servizi amministrativi comunali, anche attraverso la realizzazione di un comune sistema informatico;
l) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attivita' istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
2. I Consorzi esercitano anche le funzioni delegate dalla legge regionale.

Capo III. - Politiche per il territorio

Art. 9.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale)

1. I Consorzi per lo sviluppo della collina individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino di competenza e li coordinano con i piani di bacino promuovendo, se necessario, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 conferenze dei servizi con la Regione e l'Autorita' di bacino di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. La Regione riserva annualmente alle aree collinari almeno il 40 per cento delle proprie risorse di bilancio destinate agli interventi di sistemazione idrogeologica e delega ai Consorzi la realizzazione degli interventi.

Art. 10.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. I Consorzi possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprieta' agro-silvo-pastorali.
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del resente articolo.

Art. 11.
(Valorizzazione del patrimonio forestale)

1. I Consorzi per lo sviluppo della collina promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, per tutela paesaggistica e salvaguardia del territorio. I Consorzi perseguono tali finalita' agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con Enti Pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali o altre forme associative tra proprietari e coltivatori diretti.
2. I Consorzi per lo sviluppo della collina, con le procedure di cui all'articolo 7, 4 comma, possono concedere ai proprietari pubblici e privati, Enti pubblici, consorzi forestali o altre forme associative, di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma, finanziamenti a fondo perduto e a rotazione per:
a) l'acquisto di boschi o terreni inutilizzati;
b) la trasformazione produttiva dei boschi stessi e dei terreni abbandonati;
c) la realizzazione delle piccole infrastrutture necessarie alla gestione degli interventi di cui al punto b).
3. Ai soggetti di cui al punto c) del comma 1 possono essere inoltre concessi finanziamenti a fondo perduto per:
a) la manutenzione e la conservazione del territorio, compresa la pulitura dei fossi, torrenti e corsi d'acqua per fini di sistemazione idrogeologica.
b) la manutenzione di strade interpoderali.

Art. 12.
(Interventi per il sostegno di colture non tradizionali)

1. Al fine di favorire l'adozione di colture non tradizionali, erbacee, arbustive ed arboree, ivi comprese le piante officinali, i prodotti del sottobosco e le coltivazioni dei funghi i Consorzi per lo sviluppo della collina concedono, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6, agli imprenditori agricoli, alle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione e alle associazioni di produttori, contributi in conto interessi per mutui quinquennali nella misura massima del 6 per cento relativa al 70 per cento della spesa dichiarata ammissibile per l'acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie.
2. Per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio tartufigeno valgono le norme previste dalla legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 come integrata e modificata dalle legge regionale 9 agosto 1989, n. 46 e 9 ottobre 1995, n. 72 all'articolo 9. L'indennita' di cui sopra e' estesa anche ai soggetti radicati in filare lungo i fossi, strade e confini di proprieta'.

Art. 13.
(Incentivi per l'insediamento nelle zone collinari)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e recuperare il patrimonio immobiliare esistente, i Consorzi per lo sviluppo della collina possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attivita' economica, in Comuni collinari e non provenendo da Comuni montani.
2. I beneficiari dei contributi di cui al precedente comma che trasferiscano prima della scadenza di un decennio la residenza e dimora abituale e l'attivita' economica perdono il beneficio ottenuto e ne devono la restituzione.
3. L'importo del contributo per il trasferimento di residenza e dimora abituale non puo' essere superiore a 40 milioni di cui almeno il 50 per cento a fondo rotazione e la restante parte a fondo perduto. Per il trasferimento dell'attivita' economica, fatte salve le percentuali disposte al presente comma, il contributo non puo' essere superiore a 60 milioni. L'importo del contributo non puo' comunque superare il 35 per cento del totale delle spese sostenute.
4. I Consorzi possono erogare altresi' contributi a fondo perduto, per un massimo di 5 milioni, a favore di residenti in territori collinari, compresi i soggetti di cui al comma 1, per allacciamenti telefonici, acquedottistici, di energia elettrica e di metano di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. Le provvidenze previste dal presente articolo possono essere estese in via non prioritaria ai proprietari, non residenti, di unita' abitative ubicate in Comuni collinari quando non siano proprietari di altre abitazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei Comuni con meno di 2.000 abitanti.
7. La Giunta regionale determina annualmente, d'intesa con i Consorzi, le modalita' di erogazione, la misura del contributo per ogni tipo di intervento, l'eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi fissati ai commi 3 e 4. Sulla base di queste direttive e delle procedure di cui all'articolo 7, comma 4, i Consorzi stabiliscono l'entita' del contributo, la graduatoria delle richieste, l'erogazione delle risorse, la gestione del fondo di rotazione.

Art. 14.
(Trasporti)

1. Per i Comuni collinari con meno di 5.000 abitanti per i quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni, i Consorzi per lo sviluppo della collina su delega dei Comuni provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e di merci di prima necessita', anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea esistenti.
2. Il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di trasporto da parte di Consorzi per lo sviluppo della collina e' subordinato al nulla-osta preventivo della Provincia competente per territorio.
3. I Consorzi delegati possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, pur se non compresi nei Consorzi.
4. L'organizzazione del servizio e' definita da un apposito Regolamento approvato dal Consorzio per lo sviluppo della collina.
5. La Regione, secondo le proprie disponibilita', assegna annualmente ai Consorzi i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

Capo IV. - Interventi per l'economia

Art. 15.
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita' agricola e di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria evitando la frammentazione delle aziende agricole nelle zone collinari, la Regione d'intesa con la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, accorda la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni siti in area collinare ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, residenti nelle zone collinari;
b) eredi considerati affittuari delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone collinari, che intendono acquisire, alla scadenza del rapporto di affitto, le quote medesime;
c) cooperative agricole con sede in territori collinari nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni e residenti in Comuni collinari.
2. I Consorzi per lo sviluppo della collina possono altresi' concedere contributi a fondo perduto per la copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

Art. 16.
(Prodotti tipici)

1. Il Consorzio per lo sviluppo della collina puo' assumere, d'intesa con i produttori e loro categorie e con cooperative, iniziative allo scopo di:
a) individuare e definire una serie di prodotti classificati tipici sia alimentari che artigianali;
b) definire il Marchio "Prodotto della Collina Piemontese";
c) assicurare la promozione e la commercializzazione dei prodotti.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalita' per gli interventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti tipici. I Consorzi per lo sviluppo della collina provvedono, con le procedure dell'articolo 7, 4 comma, ad erogare i contributi ai privati e a finanziare gli interventi pubblici.

Art. 17.
(Sostegno alle imprese)

1. I Consorzi per lo sviluppo della collina, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6 e delle procedure previste dall'articolo 7, comma 4, concedono contributi in conto interessi fino ad un massimo del 5 per cento per mutui decennali e sino alla concorrenza del 70 per cento della spesa ammessa a contributo alle imprese artigianali, industriali, turistiche, commerciali ed in particolare agricole, o loro consorzi, per le iniziative volte alla creazione di nuove attivita' e all'ampliamento o ammodernamento di quelle esistenti con priorita' per quelle che attuano nuove o moderne tecnologie produttive.
2. L'importo massimo del finanziamento concesso e' di lire:
a) 400 milioni per le imprese industriali;
b) 150 milioni per le imprese artigiane;
c) 300 milioni per le imprese turistiche;
d) 200 milioni per le imprese commerciali;
e) 250 milioni per le imprese agricole. La Giunta regionale determina annualmente, d'intesa con i Consorzi, l'eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi.

Art. 18.
(Incentivi per l'occupazione)

1. I Consorzi per lo sviluppo della collina concedono, con le procedure dell'articolo 7, comma 4, contributi a fondo perduto alle imprese artigiane, industriali, turistiche, commerciali ed agricole, localizzate nelle aree collinari, che aumentano la propria dotazione di addetti mediante assunzione con contratti a tempo indeterminato.
2. Il contributo ammonta, per ogni assunto, a 8 milioni all'anno per 3 anni e viene erogato semestralmente. Puo' essere revocato se non viene rispettata la condizione di cui al comma precedente.
3. La Giunta regionale determina annualmente, d'intesa con i Consorzi, l'eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi.

Art. 19.
(Turismo rurale)

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialita' produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, i Consorzi per lo sviluppo della collina promuovono il turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente.
2. I Consorzi possono concedere incentivi:
a) per l'attuazione dei progetti di cui al comma precedente;
b) per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico ed architettonico.;
c) per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
3. Gli incentivi di cui al punto a) del comma precedente sono a fondo perduto e non possono superare i 50 milioni. Gli incentivi di cui ai punti b) e c) sono contributi in conto interesse fino al 5 per cento su mutui decennali di importo non superiore a 150 milioni. I Consorzi, sulla base della convenzione di cui all'articolo 6, fissano annualmente i criteri per l'assegnazione delle disponibilita' finanziarie adottando le procedure dell'articolo 7, comma 4.
4. La Giunta regionale determina annualmente, d'intesa con i Consorzi, l'eventuale rivalutazione inflazionistica degli importi.

Art. 20.
(Collina Pass)

1. La Regione affida, ai sensi dell'articolo 6, agli Istituti di credito convenzionati, che ne curano anche la diffusione in collaborazione con le APT , la realizzazione del "Collina Pass".
2. La Carta di credito "Collina Pass" da associarsi alle piu' diffuse carte di credito e' strumento promozionale in funzione turistica capace di creare una rete ed un sistema fra gli operatori turistici, culturali, naturalistici, produttivi e distributivi delle aree collinari.
3. La "Collina Pass" dovra' garantire la qualita' dei servizi e la tipicita' dell'offerta e dovra' consentire facilitazioni per:
a) acquisto di pacchetti di servizi di alberghi, ristoranti, aziende agrituristiche e impianti termali;
b) acquisto di prodotti tipici;
c) utilizzo di percorsi con prenotazione assicurata;
d) uso di impianti sportivi;
e) ingresso a parchi, musei e teatri.

Art. 21.
(Artigianato e mestieri tradizionali)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Consorzi per lo sviluppo della collina, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della collina piemontese e definisce in questo contesto le possibili azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione.
2. I Consorzi definiscono nell'ambito dei propri progetti annuali gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale, individuano, con le procedure dell'articolo 7, comma 4, i soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi.

Capo V. - Promozione dei servizi sociali

Art. 22.
(Valorizzazione della cultura locale)

1. La Regione riconosce nei valori della cultura e delle tradizioni un mezzo fondamentale per rendere la gente di collina consapevole delle proprie origini storiche, culturali, religiose e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico.
2. I Consorzi, sentito il Comitato regionale per lo sviluppo della collina, provvedono ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area collinare piemontese.

Art. 23.
(Incentivi alla natalita')

1. Al fine di limitare il forte declino demografico delle aree collinari i Consorzi per lo sviluppo collinare possono concedere contributi alle famiglie residenti per favorire lo sviluppo della natalita'.
2. Il contributo, a fondo perduto, ammonta a Lire 2 milioni per ogni nato ed e' erogato dai Consorzi entro 3 mesi dalla richiesta. I Consorzi determinano annualmente l'eventuale rivalutazione inflazionistica dell'importo.
3. I Consorzi, nell'ambito delle politiche regionali per la tutela della famiglia, attivano inoltre ogni altra iniziativa destinata a favorire la natalita' attraverso la riduzione delle rette di frequenza all'asilo nido e alla scuola materna, delle tariffe per il trasporto scolastico, e attraverso l'erogazione di servizi di assistenza alla famiglia e l'assegnazione di alloggi costruiti nell'ambito dei programmi regionali di edilizia agevolata.

Art. 24.
(Servizio scolastico)

1. I Comuni ed i Consorzi per lo sviluppo della collina, nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico sul territorio, mediante convenzioni stipulate al livello provinciale, previa intesa con l'Autorita' scolastica provinciale.
2. La Regione riserva annualmente ai Comuni collinari, e nell'ambito di iniziative intercomunali, al fine di realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo, almeno il 30 per cento delle risorse destinate all'edilizia scolastica e al trasporto degli alunni. I Contributi sono a fondo perduto e per l'edilizia scolastica non possono superare i 150 milioni e sono cumulabili con gli interventi finanziati dai Comuni, dai Consorzi e dagli altri Enti pubblici.
3. I Consorzi possono concedere borse di studio ai giovani di eta' compresa tra i 14 ed i 25 anni residente nei Comuni collinari che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

Art. 25.
(Interventi socioassistenziali)

1. I soggetti, che ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 esercitano funzioni socio-assistenziali, assegnano carattere di priorita' agli interventi a favore della popolazione residente in aree collinari.
2. Nella scheda "Presidi socio-assistenziali" allegato A - legge regionale 10/96 al punto "Equilibrio territoriale" e' aggiunto "Territorio ricompreso in aree collinari (3)".

Capo VI. - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 26.
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
2. Le parole "80 per cento" di cui al comma 4 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 sono sostituite dalle parole "30 per cento".