Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 31 agosto 1999, n. 24.

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato).

(B.U. 3 settembre 1999, 2° suppl. al n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), è sostituito dal seguente:
"3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono l'iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte."

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3. Il finanziamento di tutte le tipologie di interventi previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) è attuato attraverso risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore. La Regione inoltre ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dell'artigianato previsti dalla presente legge."

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è inserito il seguente:
"Art. 3 bis. (Monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi)
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, predispone il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.
2. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale, entro il mese di giugno, predispone e trasmette al Consiglio regionale, per opportuna informazione, una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:
a) lo stato di attuazione finanziaria;
b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi."

Art. 4.

1. La rubrica del capo I del titolo II della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente: "Capo I. Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese".

Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Istituzione del Fondo)
1. E' istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'articolo 5.
2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.
5. Il Fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte SpA.
6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese."

Art. 6.

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Programma degli interventi)
1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui all'articolo 4, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.
2. Il citato programma individua e determina:
a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;
d) gli indirizzi attuativi di intervento."

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. Per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo viene istituito, per ciascuna sezione del Fondo, con determinazione della Direzione regionale competente per materia, un Gruppo tecnico di valutazione, composto da:
a) il Dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede;
b) un esperto individuato dall'ente gestore;
c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative."

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane e il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti nell'attuazione dei programmi di investimento per l'impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell'attività aziendale, attraverso i seguenti interventi:
a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli articoli 10, 11 e 12, nonché la concessione agli stessi consorzi e cooperative di contributi per programmi di assistenza tecnica di cui all'articolo 21;
b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi su tutti gli interventi attivati, sotto qualsiasi forma, gestiti direttamente oppure per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa SpA, ovvero direttamente dall'Artigiancassa stessa o da Finpiemonte SpA o da altri istituti di credito;
c) anticipazioni finanziarie attraverso l'intervento di apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4."

Art. 9.

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente."

Art. 10.

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
" b) la presenza nell'organo amministrativo del Consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del responsabile della Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari appartenenti alle strutture di competenza."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è aggiunto il seguente:
"2 bis. I benefici della presente legge sono validi anche nel caso di eventuale fusione del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi con altri consorzi di garanzia fidi, a condizione che detti benefici vengano destinati esclusivamente ad integrazione di fondi rischi per la prestazione di garanzia alle imprese artigiane e che venga mantenuta la rappresentanza della Regione negli organi amministrativi e nel Collegio sindacale del consorzio."

Art. 11.

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
"d) svolgere attraverso i Confidi associati attività di assistenza, consulenza finanziaria, assicurativa e formativa a favore delle imprese artigiane".
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 12, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
"b) la presenza nell'organo amministrativo del consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla Giunta regionale, su proposta del responsabile della Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari appartenenti alle strutture di competenza."

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane singole o consorziate, possono essere finanziati fino ad un massimo del 70 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non può superare l'importo definito con il programma degli interventi di cui all'articolo 5 ed è erogato in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario sulla parte di importo residuo, che deve accompagnare la realizzazione del piano di investimento."

Art. 13.

1. L'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani)
1. La Regione promuove la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, sia singole che associate, all'interno di:
a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista;
b) complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;
c) aree per l'artigianato artistico e di servizio;
d) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana;
e) aree individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di sostegno pubblico all'artigianato.
2. I progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1, esecutivi e di immediata operatività, devono essere conformi agli strumenti urbanistici del comune."

Art. 14.

1. L'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Programma degli interventi)
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.
2. Nel programma sono individuati e determinati:
a) gli ambiti di intervento riferiti a determinate situazioni territoriali e alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
b) le misure di agevolazione e la determinazione dettagliata delle classi, delle tipologie e dei limiti degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);
c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande con relativa documentazione da parte dei soggetti interessati.
3. L'intervento regionale, nei limiti delle risorse disponibili, si attua con un contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali.
4. La Giunta regionale ha facoltà di aggiornare e modificare il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative."

Art. 15.

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono essere concessi per il sostegno delle spese occorrenti:
a) all'elaborazione del manuale di qualità;
b) all'accesso alle procedure di precertificazione o certificazione da parte degli organismi accreditati ai sensi delle normative in vigore;
c) all'addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo della qualità."
2. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale dispone, con proprio provvedimento, i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande."

Art. 16.

1. L'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. (Assistenza tecnica)
1. La Regione incentiva l'innovazione e l'aggiornamento organizzativo e manageriale nell'artigianato favorendo l'accesso delle imprese ai servizi di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, tecnologica, produttiva e commerciale, finalizzati al miglioramento dell'efficienza aziendale e delle strategie di presenza sui mercati. Gli interventi regionali sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dei sistemi di qualità, alla certificazione, al trasferimento delle informazioni relative a normative nazionali e comunitarie nonché a opportunità commerciali e di collaborazione tecnica, alla partecipazione alla ricerca applicata, alla creazione e allo sviluppo dei brevetti, alla partecipazione a gare di appalto, alla formazione e all'aggiornamento imprenditoriale e tecnologico anche nel campo delle tecniche finanziarie, alla creazione di nuove imprese, all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale e alla conseguente predisposizione di fascicoli relativi a richieste di accesso a programmi di finanziamento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso:
a) il finanziamento di iniziative attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
b) la concessione di contributi a programmi di assistenza tecnica predisposti, singolarmente o in concorso tra loro, dai centri e dalle agenzie per l'innovazione, anche a capitale misto pubblico e privato, promossi dall'Unione europea, dalle Università degli Studi e dal Politecnico, dalle CCIAA del Piemonte, dagli enti di ricerca operanti nella regione, dalle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, che operano direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi, nonchè da consorzi, società consortili e associazioni temporanee costituite tra imprese artigiane e dai soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12.
3. I programmi di assistenza tecnica possono essere predisposti sia con carattere di continuità nel tempo, quando occorra assicurare l'accesso a servizi reali di base da parte di gruppi aperti di imprese, sia per singole iniziative a carattere saltuario.
4. Il finanziamento regionale può coprire fino al 50 per cento delle spese relative alla realizzazione dei programmi di intervento, con criteri e limiti di importo stabiliti dalla Giunta regionale.
5. Nelle spese di realizzazione dei programmi di intervento rientrano anche i costi relativi alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi offerti, la cui incidenza non sia superiore al 10 per cento del costo dell'intero programma.
6. I criteri e le modalità' per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi sono disposti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative."

Art. 17.

1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, sono soppresse le parole: "entro il 31 dicembre".
2. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"5. L'intervento regionale può arrivare a coprire fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, con un tetto massimo di spesa il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative; con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande nonchè per la concessione ed erogazione dei contributi."

Art. 18.

1. La rubrica del capo V della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente: "Promozione".

Art. 19.

1. L'articolo 24 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. Interventi per la promozione".
1. Per diffondere e consolidare la presenza dell'artigianato piemontese sui mercati nazionali ed esteri, la Regione promuove interventi atti a facilitare:
a) la partecipazione ad esposizioni fieristiche e a missioni esplorative;
b) lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato;
c) la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato;
d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale;
e) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualità e di origine.
2. Gli interventi per la promozione commerciale diretti ad imprese artigiane singole o consorziate, a norma di legge, sono predisposti e curati attraverso l'Istituto per il commercio estero (ICE), le CCIAA del Piemonte, anche per il tramite della loro unione regionale e del Centro estero promosso dalle stesse, gli enti strumentali regionali, le associazioni rappresentative dell'artigianato e altri soggetti eventualmente individuati con apposita convenzione.
3. Le richieste di contributo per gli interventi e le iniziative di promozione devono essere presentate entro il mese di settembre dell'anno che precede l'esercizio di riferimento e devono essere corredate della documentazione atta a valutare le ricadute sulle imprese partecipanti nella loro dimensione di mercato economico-finanziaria.
4. Il programma degli interventi e delle iniziative di promozione commerciale nel settore dell'artigianato è approvato dalla Giunta regionale, entro il successivo mese di ottobre, e contiene i limiti di intervento e le modalita' per l'erogazione dei contributi.
5. I rapporti della Regione con gli enti incaricati di prestare gli interventi di promozione commerciale all'artigianato sono disciplinati da apposita convenzione predisposta dalla Giunta regionale."

Art. 20.

1. L'articolo 25 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Iniziative dirette)
1. La Regione può organizzare direttamente, o in collaborazione con l'ICE o le CCIAA del Piemonte, anche attraverso il Centro estero delle CCIAA piemontesi, partecipazioni collettive di imprese artigiane ad esposizioni e rassegne commerciali ritenute particolarmente qualificanti sotto il profilo della specializzazione merceologica, della ricerca e del confronto stilistico e delle innovazioni.
2. La Regione può farsi carico dell'organizzazione di missioni di delegazioni, qualora ciò risulti utile per ragioni di studio e documentazione di aspetti connessi all'organizzazione dei sistemi produttivi, ai rapporti di collaborazione tra imprese di differenti dimensioni, all'acquisizione di conoscenze nel campo delle tecnologie di produzione e della ricerca scientifica, all'assetto giuridico e istituzionale del settore e a quanto altro può formare oggetto di conoscenza e approfondimento degli aspetti evolutivi della realtà artigiana. Analogamente la Regione può ospitare delegazioni di operatori dell'artigianato interessate alla conoscenza delle caratteristiche del settore artigiano in Piemonte.
3. La Regione inoltre sostiene iniziative di promozione dell'artigianato tramite il finanziamento di programmi che prevedano lo svolgimento di attività finalizzate al recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico regionale e nazionale con contributi ad enti, associazioni fra imprese e consorzi, per importi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e tramite interventi diretti volti a diffondere la conoscenza delle lavorazioni artistiche e tipiche a livello nazionale e internazionale.
4. Gli interventi regionali previsti dal presente articolo, previa individuazione dei criteri da parte della Giunta regionale, sono attuati nei limiti degli stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio della Regione, fatta salva la preventiva intesa governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome), nei casi concernenti attività promozionali all'estero."

Art. 21.

1. L'articolo 27 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 27. (Disciplinari di produzione)
1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico individuate dalla Giunta regionale sono predisposti appositi disciplinari con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere.
2. I disciplinari delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico sono predisposti da apposite Commissioni e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato.
3. Le Commissioni di cui al comma 2 sono costituite da:
a) due esperti di storia e tecnica delle particolari lavorazioni considerate;
b) un imprenditore artigiano che risulti in attività da almeno sette anni nello stesso settore delle lavorazioni artistiche e tipiche oggetto di disciplinare, o da un imprenditore artigiano in quiescenza con esperienza di almeno sette anni nel settore oggetto del disciplinare;
c) un rappresentante designato dall'ente locale presso cui risultano le maggiori consistenze produttive delle attività prese in esame;
d) un rappresentante designato dalle associazioni e dalle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative;
e) il dirigente della struttura regionale competente per materia o suo delegato.
4. L'individuazione degli esperti e dell'imprenditore artigiano di cui al comma 3, lettere a) e b) è effettuata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia, a seguito di pubblicazione di avviso indicante i requisiti e le condizioni richieste per ricoprire l'incarico, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato.
5. Alla nomina delle Commissioni per i disciplinari, nonché alla loro reintegrazione nel caso in cui si determinino vacanze dagli incarichi conferiti o abbandoni, si provvede con determinazione della Direzione regionale competente per materia."

Art. 22.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è inserito il seguente:
"4 bis. La Giunta regionale adotta disposizioni organizzative idonee ad assicurare il coordinamento delle attività degli osservatori regionali istituiti per l'analisi dei diversi settori dell'economia piemontese."

Art. 23.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
"b) promuovere indagini, ricerche, studi e collaborazioni tese a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane sul mercato interno ed estero."
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
"d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni di studio."

Art. 24.

1. L'articolo 41 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 41. (Programma annuale di attività)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 38, l'Osservatorio regionale dell'artigianato predispone annualmente un programma di attività, tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale e di settore. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla commissione consiliare competente."

Art. 25.

1. L'articolo 43 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 43. (Iscrizione all'albo provinciale)
1. La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 443/1985, deve essere presentata alla Commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'attività o dell'acquisizione dei requisiti di legge o dalla data dell'iscrizione stessa, quando trattasi di attività' esercitata da società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2200 del codice civile e dell'articolo 26 quater del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.
2. La presentazione della domanda alla Commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per il tramite del Comune in cui ha sede l'impresa. La segreteria della Commissione o i competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso di inoltro a mezzo di uffici postali costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata.
3. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative, secondo la disciplina vigente. La Regione può integrare i predetti modelli con appositi intercalari al fine di acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'albo e dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di artigianato.
4. La Commissione provinciale per l'artigianato procede all'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo verificando, anche con accertamenti diretti, la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine la Commissione può richiedere al Comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, di effettuare l'istruttoria di competenza e di rilasciare le relative attestazioni di cui all'articolo 63, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l'istruttoria di competenza ed a rilasciare la relativa attestazione entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della Commissione provinciale per l'artigianato.
6. Sulla base degli elementi acquisiti e delle verifiche effettuate, la Commissione provinciale per l'artigianato dispone l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni.
7. La mancata comunicazione all'interessato vale come accoglimento della domanda stessa.
8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità dei requisiti di qualifica previsti dalla l. 443/1985.
9. L'iscrizione all'albo è comprovata da apposito certificato rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato."

Art. 26.

1. La rubrica dell'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente: "Modifiche e cancellazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3. La modifica dello stato di iscrizione e il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane producono effetti, rispettivamente, dalla data della modifica e dalla data della cessazione dell'attività stessa, o di perdita dei requisiti di qualifica previsti dalla l. 443/1985."

Art. 27.

1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane sono inflitte le sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:
a) da lire 500 mila a lire 5 milioni in caso di omessa domanda di iscrizione o denuncia di inizio attività;
b) da lire 400 mila a lire 2 milioni in caso di omessa denuncia di modifica dell'impresa o di cessazione dell'attività;
c) da lire 200 mila a lire 1 milione in caso di dichiarazione contenente dati inesatti;
d) da lire 1 milione a lire 5 milioni in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio;
e) da lire 50 mila a lire 300 mila in caso di domanda di iscrizione, denuncia di inizio attività, denuncia di modifica o di cancellazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 43 e 45."

Art. 28.

1. L'articolo 49 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 49. (Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)
1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore essa:
a) presenta alla Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) decide sui ricorsi, proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane e di negato riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico;
c) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, negata iscrizione, modifica e cancellazione dagli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) ai sensi della legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale);
d) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l. 443/1985;
e) svolge, in stretta collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato, attività di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attività artigiane della regione, avvalendosi prioritariamente degli enti strumentali regionali e in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'artigianato di cui all'articolo 36;
f) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato;
g) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
h) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle Commissioni provinciali dell'artigianato per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione Piemonte;
i) svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.
2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione.
3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale spetta di norma alla struttura organizzativa speciale dell'Avvocatura della Regione Piemonte.
4. Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti dall'apposita struttura organizzativa di cui agli articoli 52 e 53.
5. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro."

Art. 29.

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è inserito il seguente:
"Art. 59 bis. (Adeguamento alla normativa statale)
1. La Regione provvede ad apportare le necessarie modifiche alla presente legge in attuazione del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)."

Art. 30.

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:
"f) "Contributi ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado"".
2. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, sono inserite le seguenti:
"m bis) "Contributi in conto capitale per la localizzazione e rilocalizzazione di imprese artigiane";
m ter) "Iniziative dirette della Regione in materia di assistenza tecnica alle imprese artigiane"".

Art. 31.

1. E' abrogata la legge regionale 19 novembre 1996, n. 84 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 "Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano").
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
b) il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
c) il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
d) gli articoli 13, 17 e 19 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
e) il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
f) il capo VII del titolo II della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21.

Art. 32.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale concede un contributo una tantum ad integrazione del fondo rischi del Consorzio regionale tra i confidi di cui all'articolo 12 della l. r. 21/1997, come modificato dalla presente legge.
2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 31. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.