Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21.

Norme in materia di bonifica e d'irrigazione.

(B.U. 11 agosto 1999, suppl. al n. 32)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Oggetto)

1. La Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. La Regione riconosce altresì nei consorzi di bonifica, nei consorzi d'irrigazione e nei consorzi d'irrigazione e bonifica l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d'irrigazione.
2. La presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, disciplina l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione, e dei consorzi d'irrigazione e bonifica, ai quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini delle proposte di programmazione per lo specifico settore e per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere irrigue e di bonifica.
3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione che si realizza tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali dei quadri comunitari di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale, secondo le previsioni del programma regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli altri enti locali in materia d'agricoltura e lavori pubblici e secondo i principi di concertazione e collaborazione.

Art. 2.
(Piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione, finalizzato ad impostare organicamente le attività di bonifica e d'irrigazione sul territorio regionale.
2. La proposta di piano formulata dalla Giunta regionale è trasmessa alle Province ed ai consorzi di cui agli articoli 13, 45 e 47 operanti nella Regione, che possono formulare osservazioni e proposte entro novanta giorni dalla ricezione.
3. Il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione definisce:
a) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
b) la tipologia degli interventi e delle opere di bonifica e di irrigazione;
c) le principali opere di bonifica ed irrigazione da attuare nel periodo di validità del piano, i tempi e le risorse di massima necessarie per la loro realizzazione;
d) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

Art. 3.
(Programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione)

1. La Giunta regionale, in attuazione del piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione di cui all'articolo 2, nei centoventi giorni successivi alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, in conformità di quanto previsto dall'articolo 54, approva il programma triennale delle opere di bonifica e delle opere di irrigazione.

Art. 4.
(Ambiti territoriali per la bonifica e l'irrigazione)

1. Gli ambiti territoriali da riconoscere quali comprensori di bonifica e quelli da riconoscere quali comprensori di irrigazione sono individuati secondo i criteri e le procedure indicate agli articoli 7 e 44.

Art. 5.
(Riordino irriguo volontario)

1. Al fine di favorire il riordino irriguo negli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica, dei consorzi di irrigazione e dei consorzi di irrigazione e bonifica, la Regione, concedendo il contributo finanziario di cui all'articolo 52, incentiva la cessione volontaria dei diritti d'acqua a favore dei citati consorzi, cui è riconosciuto diritto di prelazione.
2. Con l'acquisizione dei diritti d'acqua di cui al comma 1, ai terreni del comprensorio consortile vengono assicurati, nei limiti della disponibilità naturale del corpo idrico e fatto salvo il rilascio in alveo del deflusso minimo vitale, i quantitativi d'acqua che risultano rispondenti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), all'effettivo fabbisogno idrico in funzione della superficie da irrigare, dei consumi idrici medi delle colture praticate e dei metodi di irrigazione adottati: i terreni stessi sono assoggettati ai contributi consortili in ragione del beneficio, con le modalità e le prescrizioni determinate dal consorzio.
3. Nel caso in cui la richiesta dei diritti d'acqua provenga da più consorzi, siano essi consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione o consorzi di irrigazione e bonifica, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, è data priorità al soggetto che dimostri di perseguire la più razionale utilizzazione della risorsa idrica in relazione ai criteri previsti dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 6.
(Collaborazione, concertazione e accordi di programma)

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di cui alla presente legge e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali.
2. I consorzi possono altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Capo II. Comprensori e consorzi di bonifica

Art. 7.
(Comprensori di bonifica)

1. I Comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione, al di fuori dei territori ai quali si applica la normativa regionale relativa alle zone montane. Tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti di cui all'articolo 4, i comprensori di bonifica devono corrispondere ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di organicità dell'azione pubblica di bonifica e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. Gli stessi ambiti, qualora confinino con il territorio di una Comunità montana, devono essere individuati d'intesa con la medesima.
2. Per la delimitazione dei comprensori di bonifica, la Giunta regionale trasmette alle Province e ai Comuni interessati le proposte di delimitazione fatte pervenire dai privati con le modalità previste dagli articoli 16 e 17.
3. I Comuni formulano eventuali osservazioni entro sessanta giorni e le trasmettono alle Province che esprimono il proprio parere e lo inviano alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni dei Comuni.
4. La Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute, definisce la delimitazione e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
5. La cartografia relativa è depositata presso la Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.
(Modifica dei comprensori di bonifica)

1. La delimitazione dei comprensori di bonifica può essere modificata, acquisite le osservazioni dei consorzi interessati, con le procedure di cui all'articolo 7.

Art. 9.
(Comprensori interregionali)

1. Nelle unità omogenee idrografiche che comprendono anche il territorio di regioni limitrofe possono essere delimitati comprensori interregionali, in conformità all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382).
2. La delimitazione di comprensori interregionali e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa con le regioni interessate.
3. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali e i consorzi competenti per territorio predispone, di concerto con i competenti organi delle Regioni interessate, la proposta d'intesa e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Nei comprensori interregionali si applicano le disposizioni contenute nelle intese tra le Regioni, anche in deroga a quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 10.
(Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale)

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica è svolta secondo le previsioni del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, redatto dal consorzio competente per territorio.
2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale:
a) definisce le linee d'intervento della bonifica nel comprensorio;
b) individua le opere di bonifica da realizzare indicandone le priorità;
c) stabilisce gli indirizzi per le opere di competenza dei privati;
d) propone la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio, nonché per la salvaguardia dell'ambiente naturale.
3. Le linee di intervento della bonifica sono stabilite sulla base delle caratteristiche idrografiche del territorio, tenuto conto della sua destinazione d'uso risultante dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. Le opere di bonifica sono individuate nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 12.
5. Per ciascuna opera è definita la localizzazione ed il progetto di massima con il costo presunto, specificando se si tratta di esecuzione di opera di competenza pubblica o privata.
6. Il piano generale ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere di bonifica; il piano ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni di cui al comma 2, lettera d), ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

Art. 11.
(Procedure per l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale)

1. Il Consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica, entro un anno dalle prime elezioni consortili successive all'approvazione dello statuto, delibera la proposta di piano concernente il comprensorio di propria competenza e la trasmette ai Comuni e alle Province interessati per territorio, curandone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella pagina regionale di almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
2. I Comuni provvedono al deposito della proposta di piano nella rispettive segreterie per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso mediante affissione nell'albo pretorio e pubblici manifesti.
3. I Comuni, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, trasmettono alla Provincia le proprie osservazioni in merito nonchè le eventuali osservazioni ricevute ai sensi del comma 2.
4. Le Province, tenuto conto degli atti ricevuti ai sensi del comma 3, esprimono il proprio parere in merito alla proposta di piano nei novanta giorni successivi al ricevimento della medesima e lo trasmettono alla Giunta regionale unitamente agli atti stessi.
5. La Giunta regionale, sulla base degli atti ricevuti, acquisito il parere della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, approva il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale.
6. Dell'avvenuta approvazione è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione. Successivamente a tale adempimento sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso del suolo che siano incompatibili con le previsioni del piano.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, non si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, dell'eventuale aumento di valore dei terreni derivanti da mutamenti di destinazione degli stessi, compatibili con le previsioni del piano, disposti successivamente alla data di cui al comma 6.
8. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale è aggiornato ed integrato con le modalità e gli effetti di cui al presente articolo.

Art. 12.
(Opere di bonifica)

1. Nei comprensori delimitati ai sensi dell'articolo 7 costituiscono opere di bonifica, così come individuate nel piano regionale per le attività di bonifica e irrigazione:
a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;
b) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
d) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;
f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette;
g) le altre opere idonee ad assicurare la funzionalità di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), in rapporto alle caratteristiche idrografiche del territorio;
h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali;
i) il riordino fondiario per favorire il contenimento dei fenomeni di polverizzazione e frammentazione della proprietà compresi gli studi e le opere irrigue e viabili conseguenti; il riordino irriguo finalizzato alla razionale distribuzione delle acque irrigue comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento, il potenziamento delle reti;
l) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle zone e dei terreni collinari dissestati da fenomeni idrogeologici.
2. Gli enti locali, che per l'esercizio di funzioni di loro competenza utilizzino le opere di bonifica di cui al presente articolo, sono chiamati a contribuire alle spese per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle stesse.

Art. 13.
(Consorzi di bonifica)

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici e concorrono con gli altri consorzi previsti dalla presente legge alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 secondo le direttive, i piani e i programmi disposti dalla Regione.
2. Su ciascun comprensorio di bonifica opera un solo consorzio di bonifica.
3. La costituzione di un consorzio di bonifica non comporta la cessazione dei consorzi irrigui esistenti sul territorio, che continuano ad esercitare la loro attività conservando la loro personalità giuridica, la loro autonomia di gestione e le loro competenze sul territorio interessato.
4. In caso di sovrapposizione territoriale di competenze per l'esercizio dell'irrigazione tra i consorzi di bonifica ed i consorzi irrigui esistenti, le rispettive zone di competenza devono essere definite dai consorzi interessati, nel rispetto dei criteri dell'organicità, funzionalità ed economicità della gestione irrigua.
5. Qualora le parti interessate non raggiungano un'intesa, la vertenza è demandata alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, che esprime una proposta di accordo entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non sia accolta dalle parti, la Giunta regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza.
6. I consorzi di bonifica possono altresì, per la realizzazione di iniziative, costituire o partecipare con altri soggetti pubblici o privati ad accordi, programmi, attività di studio, realizzazione e gestione delle risorse idriche, compresi gli acquedotti rurali, nonchè svolgere attività finalizzata alla valorizzazione dei prodotti agricoli di interesse del consorzio sia nel proprio comprensorio sia al di fuori del medesimo, in sintonia con i compiti istituzionali.

Art. 14.
(Funzioni dei consorzi di bonifica)

1. Ai consorzi di bonifica competono le seguenti funzioni:
a) deliberano la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e del programma di cui all'articolo 3 relativo al comprensorio di propria competenza;
b) provvedono alla gestione delle opere di bonifica, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
c) provvedono alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere di bonifica di competenza privata per l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui all'articolo 22, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
d) esercitano le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica ai sensi dell'articolo 72 del r.d. 1775/1933 e quelle di competenza regionale dei consorzi idraulici di terza categoria, che interessano il comprensorio consortile ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) predisponendo ed attuando i piani di polizia idraulica per il mantenimento delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua;
e) elaborano ed attuano i piani di riordino fondiario e di riordino irriguo;
f) esercitano tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla presente legge.
2. I consorzi di bonifica esercitano inoltre le funzioni per la difesa del suolo, la tutela ed uso plurimo delle risorse idriche e la salvaguardia ambientale, loro attribuite dalla normativa vigente.
3. Su concessione della Regione e di altri enti i consorzi di bonifica possono effettuare la progettazione ed esecuzione di opere di bonifica di competenza dei soggetti affidatari pubblici.

Art. 15.
(Partecipazione al consorzio)

1. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere beneficio dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed il programma triennale di cui all'articolo 3.
2. Il perimetro di contribuenza che comprende le proprietà immobiliari che presentano i requisiti di cui al comma 1 è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e successive modifiche ed integrazioni.
3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualità di consorziato si acquisisce con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.
4. Contestualmente all'approvazione dello statuto consortile è stabilito il perimetro di contribuenza provvisorio. Il perimetro definitivo è determinato dopo l'approvazione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e può essere successivamente aggiornato in rapporto alle modificazioni del piano medesimo.
5. I consorziati:
a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge ed allo statuto del consorzio;
b) sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica;
c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del consorzio.
6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
7. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6, al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 16.
(Costituzione su iniziativa degli interessati)

1. Nei comprensori, delimitati ai sensi dell'articolo 7, possono essere istituiti i consorzi su proposta dei proprietari degli immobili situati nei comprensori medesimi, che traggono beneficio dalla bonifica.
2. La proposta di costituzione del consorzio è presentata da almeno un terzo dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio e che rappresentino almeno un terzo dell'estensione complessiva del medesimo.
3. La proposta è corredata con lo schema preliminare di statuto nonché con la nomina di un organo provvisorio incaricato dell'indizione delle prime elezioni consortili e degli altri adempimenti per la costituzione del Consiglio dei delegati.
4. La proposta di costituzione è inviata alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Entro i sessanta giorni successivi a tale pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le eventuali osservazioni alla Giunta regionale.
6. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, valutati i pareri e le osservazioni ricevute ed apportate le eventuali modifiche per garantirne la legittimità e la funzionalità, adotta la proposta di costituzione e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione.
7. L'organo provvisorio di cui al comma 3, entro centottanta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale, provvede all'elezione dei delegati di cui all'articolo 33.

Art. 17.
(Costituzione su iniziativa della Regione)

1. I consorzi di bonifica possono essere costituiti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, per la realizzazione del piano regionale per le attività di bonifica e di irrigazione, da attuarsi nel comprensorio interessato, delimitato ai sensi dell'articolo 7. L'intervento è previsto laddove si accerti la necessità e l'urgenza del recupero o della valorizzazione della produttività agricola del territorio considerato, constatata la mancanza di iniziative, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 e deve ottenere il consenso dei proprietari degli immobili del comprensorio, nella stessa misura indicata all'articolo 16, comma 2 e nel rispetto dell'autonomia dei consorzi irrigui esistenti.
2. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina una commissione provvisoria di amministrazione del consorzio incaricata di elaborare lo statuto consortile e di indire le prime elezioni per la costituzione del Consiglio dei delegati secondo criteri preventivamente individuati dalla Giunta regionale.
3. La commissione è così composta :
a) un rappresentante della Giunta regionale, con funzione di Presidente;
b) due rappresentanti della Provincia se il comprensorio interessa una sola Provincia, in caso contrario un rappresentante per Provincia;
c) tre rappresentanti designati dai Comuni del comprensorio con il maggior numero di abitanti;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative nell'ambito del comprensorio;
e) un rappresentante dell'Unione Regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari.
4. La commissione, entro novanta giorni dalla nomina, elabora lo statuto provvisorio del consorzio che viene approvato sulla base della procedura di cui all'articolo 16, commi 4 e 5.
5. Nei centottanta giorni successivi all'approvazione dello statuto la commissione di cui al comma 2 provvede all'elezione dei delegati ai sensi dell'articolo 33.

Art. 18.
(Modifica e soppressione dei consorzi di bonifica)

1. La modifica dei consorzi di bonifica è attuata con le stesse modalità di cui agli articoli 16 e 17.
2. La soppressione dei consorzi di bonifica è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il consorzio interessato.

Art. 19.
(Consorzio di bonifica già operante)

1. Per i comprensori nei quali è già operante un consorzio di bonifica, le relative funzioni sono attribuite al consorzio esistente.
2. Gli organi del consorzio di bonifica, già operante alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato fatta salva la sostituzione, a norma di statuto, di singoli membri che cessino dalla carica prima di tale scadenza.

Art. 20.
(Realizzazione delle opere di bonifica)

1. La Giunta regionale può, tramite concessione, assegnare ai consorzi di bonifica la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica. Nell'atto di concessione sono stabiliti i termini per indire la gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione del relativo finanziamento pubblico.
2. I consorzi di bonifica provvedono alla redazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica comprese nel programma triennale di finanziamento di cui all'articolo 56 e li trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.
4. Qualora il consorzio di bonifica operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, con atto motivato, revoca la concessione e provvede all'affidamento dei lavori secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.
5. Le opere ultimate sono consegnate al consorzio concessionario previo collaudo, per la loro manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data di ultimazione. Nei casi di cui al comma 4 la consegna al consorzio risulta da apposito verbale.
6. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai singoli lotti.

Art. 21.
(Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)

1. I proprietari degli immobili situati nella perimetrazione del consorzio di bonifica di cui all'articolo 15, comma 2, concorrono alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:
a) alla realizzazione delle opere di bonifica ed alla manutenzione straordinaria di esse con un concorso finanziario massimo del 5 per cento della spesa occorrente, in rapporto alla rilevanza del beneficio;
b) alla realizzazione, a proprio carico, delle opere di particolare interesse dei singoli immobili, connesse alle finalità ed alla funzionalità delle opere di bonifica nonché all'esercizio ed alla loro manutenzione;
c) all'esercizio ed alla manutenzione ordinaria delle opere di bonifica ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna accertati ai sensi dell'articolo 20, comma 5.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera c) sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto al beneficio che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate.
3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi contributi in conto capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa considerata ammissibile: fino al cinquantacinque per cento in collina entro il limite di spesa di lire 180.000.000; fino al quaranta per cento in pianura entro il limite di spesa di lire 180.000.000.

Art. 22.
(Esecuzione delle opere di competenza privata)

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), previste nel programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione di cui all'articolo 3, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del consorzio di bonifica competente.
2. In caso di inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su istanza del consorzio, dispone l'intervento sostitutivo a spese dei proprietari.

Art. 23.
(Proprietà pubblica delle opere di bonifica)

1. Le opere di bonifica realizzate ai sensi dell'articolo 20 appartengono al demanio regionale.
2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime.
3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e trascrizioni delle opere di proprietà della Regione, provvede il consorzio di bonifica concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il consorzio trasmette altresì alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato nonché copia del verbale di collaudo delle opere.
5. In caso di revoca della concessione di cui all'articolo 20, comma 4, agli adempimenti di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale.

Art. 24.
(Gestione delle opere)

1. I consorzi di bonifica, nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono, dalla data della loro consegna, alla gestione delle opere di bonifica realizzate.
2. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:
a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica ed alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili;
b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle reti a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della l. 36/1994.

Art. 25.
(Concessioni, licenze e permessi)

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904, sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole della competente Direzione regionale.
2. I provvedimenti sono adottati entro trenta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.
3. Ai fini dell'acquisizione del parere del competente ufficio regionale, il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data della richiesta di parere alla data di ricevimento del medesimo.
4. E' di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

Art. 26.
(Violazioni amministrative)

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste di cui agli articoli 132, 133, 134 e 136 del r.d. 368/1904 provvedono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli agenti dipendenti dai consorzi di bonifica ai quali sia stata attribuita, ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, la qualifica di guardia giurata.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal consorzio competente.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applica la disciplina della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 27.
(Piano di classifica e contributo consortile di bonifica)

1. Il contributo consortile di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese riferibili all'articolo 21, comma 1, lettere a) e c), nonché per le spese di funzionamento del consorzio.
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza; il costo a carico dei consorziati per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), deve gravare pro quota sul contributo consortile, per la durata dell'ammortamento del mutuo eventualmente all'uopo stipulato.
3. A tal fine il consorzio approva, sulla base dei criteri di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), il piano di classifica degli immobili che individua il beneficio derivante dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione del medesimo e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile, tenendo conto delle variazioni che intervengono nel loro utilizzo.
4. Fino alla redazione e approvazione del piano di classifica e di determinazione del beneficio, il riparto della spesa per l'adempimento dei fini istituzionali è determinato in riferimento alle spese risultanti dai bilanci preventivi sulla base di indici provvisori.
5. Il contributo di bonifica consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell'articolo 21 del r.d. 215/1933.

Art. 28.
(Diritto di voto)

1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, se in regola con il pagamento dei contributi di bonifica consortili, ha diritto ad un voto.
2. Per le proprietà in comunione il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote.
3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa alla segreteria del consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.
5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.
6. Ai fini dell'esercizio di voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di tre deleghe. I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.
7. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 29.
(Catasto consortile)

1. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio.
2. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà nonché, nei casi di cui all'articolo 15, comma 6 l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

Art. 30.
(Organi)

1. Gli organi dei consorzi di bonifica sono:
a) il Consiglio dei delegati
b) la Deputazione amministrativa
c) il Presidente
d) il Collegio di revisori dei conti.

Art. 31.
(Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del consorzio, non inferiore a quindici e pari ad un multiplo di cinque.
2. I componenti del Consiglio dei delegati vengono eletti per quattro quinti dai consorziati e per un quinto sono nominati tra gli amministratori dei Comuni rientranti, anche parzialmente, nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica.
3. La nomina dei rappresentanti dei Comuni è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'assemblea dei Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 32.
4. Il provvedimento di nomina è comunicato al consorzio nei dieci giorni successivi alla chiusura delle operazioni per le elezioni consortili. A tal fine il consorzio deve comunicare al Presidente della Giunta regionale la data delle elezioni almeno novanta giorni prima.

Art. 32.
(Designazione dei rappresentanti dei Comuni)

1. I rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dei delegati sono designati da un assemblea composta dai Sindaci dei Comuni del comprensorio o da loro delegati, con voto limitato a:
a) due nominativi, per la designazione di tre rappresentanti;
b) tre nominativi, per la designazione fino a cinque rappresentanti;
c) quattro nominativi, per la designazione di sei rappresentanti.
2. La convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla scadenza degli organi consortili.
3. L'assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o dal suo delegato.
4. L'assemblea dei Sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.
5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6. Qualora l'elezione non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'amministrazione consortile precedente, il consiglio dei delegati può validamente esercitare le proprie funzioni nella composizione risultante dall'elezione dei rappresentanti dei consorziati.
7. Il consiglio dei delegati può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati tutti i rappresentanti delle amministrazioni comunali.

Art. 33.
(Elezione dei delegati)

1. I consorziati eleggono i componenti del Consiglio al loro interno.
2. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi fino ad un massimo di 5 fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
3. Ad ogni fascia è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna ed il totale della contribuenza consortile, fino ad un limite massimo del 50 per cento dei delegati da eleggere.
4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una fascia, perché eccedenti il 50 per cento dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre fasce con criterio proporzionale.
5. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente fascia per fascia su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.
6. Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalla lista, in caso di resto, i delegati da assegnare vengono attribuiti alle liste con i maggiori quozienti.
7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
8. Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
9. Sia nell'ipotesi del comma 6 sia in quella del comma 7, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.
10. L'individuazione delle classi di contribuenza di cui al comma 2, è effettuata con deliberazione della Deputazione Amministrativa approvata dalla Giunta regionale.

Art. 34.
(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.
2. I delegati eletti, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo non eletto appartenente alla medesima lista.
3. I delegati nominati dalla Regione decadono dal Consiglio qualora cessino dalla carica di amministratori dei Comuni. Alla sostituzione provvede la Regione su designazione del Comune interessato.
4. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei delegati eletti che cessino dalla carica, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni con i membri rimasti in carica.
5. Qualora i delegati eletti rimasti in carica siano inferiori ai due terzi del numero previsto dallo statuto, l'intero Consiglio decade ed è rinnovato a seguito di nuove elezioni consortili.
6. Nei casi di cui al comma 3, fino alla sostituzione dei delegati decaduti, e nel caso di cui al comma 4, le maggioranze, per la validità delle sedute e per l'adozione delle deliberazioni, sono calcolate facendo riferimento al numero dei membri rimasti in carica.

Art. 35.
(Compiti e funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio dei delegati:
a) delibera la proposta di statuto da sottoporre all'approvazione della Regione ed approva i regolamenti del consorzio e le relative modifiche;
b) nomina il Presidente, la Deputazione amministrativa e il Collegio dei revisore dei conti;
c) delibera la proposta di piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, di cui all'articolo 10;
d) approva il piano di classifica degli immobili di cui all'articolo 27, comma 3;
e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
f) esercita tutte le altre funzione attribuitegli dallo statuto.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei delegati.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei delegati presenti, salve le diverse maggioranze previste dallo statuto.

Art. 36.
(Deputazione amministrativa)

1. La Deputazione amministrativa è l'organo che provvede alla gestione del consorzio, esercitando le funzioni a tal fine attribuitele dallo statuto.
2. La Deputazione è composta dal Presidente e da un numero di membri stabilito nello statuto, nominati dal Consiglio dei delegati.
3. I membri della Deputazione sono nominati tra i delegati eletti dai consorziati.
4. La Deputazione resta in carica quanto il Consiglio che l'ha nominata.
5. I membri della Deputazione, che cessino dalla carica prima della scadenza, vengono sostituiti da altri delegati secondo la categoria di appartenenza.
6. Lo statuto consortile stabilisce le modalità per la sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.
7. La Deputazione cessa dalla carica prima della scadenza qualora decada la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 37.
(Presidente)

1. Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente del consorzio tra i propri membri eletti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente. Presiede il consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito con le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 38.
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione fra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio dei delegati e scelti tra soggetti esperti in materia contabile e amministrativa.
2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quanto il Consiglio dei delegati.
3. Al membro effettivo iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti è affidata la presidenza del Collegio.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile;
d) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
e) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).

Art. 39.
(Statuto)

1. Il consorzio di bonifica è retto da uno statuto che detta disposizioni per il suo funzionamento, in conformità con le disposizioni della presente legge.
2. In particolare lo statuto stabilisce:
a) il numero dei componenti del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa;
b) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;
c) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili.
3. La proposta di statuto è deliberata dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei relativi componenti ed è trasmessa alla Giunta regionale nei trenta giorni successivi.
4. Lo statuto è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16.
5. Lo statuto può essere modificato con le stesse modalità.

Art. 40.
(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili)

1. Le deliberazioni del Consiglio dei delegati sono pubblicate, entro sette giorni dall'adozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nell'albo consortile istituito presso la sede del consorzio e diventano esecutive trascorso il termine di affissione.
2. Le deliberazioni assunte dalla Deputazione amministrativa, anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate all'albo del consorzio di bonifica a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione. Tali deliberazioni sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

Art. 41.
(Controllo regionale sugli atti consortili)

1. Entro cinque giorni dalla loro adozione il consorzio trasmette alla Giunta regionale, per il controllo di competenza, copia delle deliberazioni relative:
a) ai piani di organizzazione variabile;
b) all'assunzione di mutui;
c) ai piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica consortili;
d) ai bilanci preventivi, alle relative variazioni ed ai conti consuntivi.
2. Entro i trenta giorni successivi alla data del loro ricevimento, la Giunta regionale ha facoltà di annullare le deliberazioni di cui al comma 1, ovvero di interrompere il termine per una sola volta, al fine di richiedere i chiarimenti al consorzio. Qualora il consorzio non risponda entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti la deliberazione è dichiarata decaduta. Trascorsi i termini previsti le deliberazioni si intendono approvate ove non sia pervenuta notifica di annullamento.

Art. 42.
(Vigilanza regionale e poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei consorzi obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile, e per gli atti sui quali siano stati posti rilievi o denunce di irregolarità.
2. A tale fine, la Giunta regionale delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima.
3. Qualora il consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per il compimento dello stesso.
4. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio.
5. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio dei delegati in caso di:
a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
b) persistente inattività;
c) gravi irregolarità amministrative e contabili.
6. In tali casi la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il Consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Qualora il Consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero non siano ritenute valide le controdeduzioni presentate, la Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio e nomina un Commissario straordinario del consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo Consiglio. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità, l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.
8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per :
a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 41;
b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;
c) la proposta del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei relativi programmi pluriennali d'attuazione;
d) l'assunzione di mutui.

Art. 43.
(Impugnazione dei provvedimenti consortili)

1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), da proporsi entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione prevista dall'articolo 40.
2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notificazione.
3. La Giunta regionale decide con provvedimento definitivo.

Capo III. Comprensori e consorzi di irrigazione

Art. 44.
(Comprensori di irrigazione)

1. I comprensori d'irrigazione sono delimitati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali di cui all'articolo 4, corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive.
2. A tale scopo i consorzi interessati inviano alla Giunta regionale le proprie proposte di delimitazione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, trasmette le proposte di delimitazione alle Province che, entro trenta giorni, fanno pervenire le proprie osservazioni.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, approva la delimitazione dei comprensori di irrigazione nel rispetto delle situazioni in atto.

Art. 45.
(Consorzi di irrigazione)

1. A ciascun ambito delimitato ai sensi dell'articolo 44 corrisponde un consorzio di irrigazione territorialmente competente.
2. I consorzi d'irrigazione privi di personalità giuridica possono acquisirla:
a) costituendosi in consorzi di miglioramento fondiario di cui al titolo V, capo II del r.d. 215/1933, con le procedure previste dall'articolo 16 della presente legge;
b) ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.
3. Ai consorzi d'irrigazione, istituiti o riconosciuti ai sensi delle norme di cui al titolo V, capo II del r.d. 215/1933, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44, è riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico.
4. Fanno parte del consorzio di irrigazione e sono iscritti ad ogni effetto di legge nel catasto corsortile i proprietari dei terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio. Ne fanno parte inoltre gli affittuari dei suddetti terreni che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza per le spese di esercizio.
5. L'ordinamento dei consorzi di irrigazione è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme contenute nel codice civile e, per i consorzi di miglioramento fondiario, nel r.d. 215/1933.

Art. 46.
(Funzioni dei consorzi di irrigazione)

1. Ai consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, competono le seguenti funzioni:
a) esercizio dell'irrigazione in forma collettiva e manutenzione delle relative opere, nonché, su concessione dello Stato o della Regione, realizzazione di interventi pubblici di manutenzione straordinaria degli impianti per l'irrigazione collettiva o di nuovi impianti collettivi anche in attuazione degli obiettivi dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
b) realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio di impianti di produzione di energia sui canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
c) svolgimento degli ulteriori compiti previsti per i consorzi di irrigazione dall'articolo 27 della legge 36/1994;
d) svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 183/1989;
e) esecuzione, con proprio personale, di misure e monitoraggi idrologici, secondo specifici protocolli tecnici regionali;
f) collaborazione con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, avvalendosi del proprio personale addetto alla sorveglianza delle opere, nonché collaborazione con le Autorità competenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi la depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue;
g) promozione del riordino fondiario e del riordino irriguo.
2. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 71 del r.d. 215/1933 o riconosciuti con apposito provvedimento svolgono i compiti di polizia idraulica e le funzioni di cui al titolo VI del r.d. 368/1904.
3. Le spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere irrigue e per il funzionamento dei consorzi sono ripartite tra gli utenti beneficiari iscritti nel catasto consortile. Il riparto viene effettuato secondo i criteri indicati nello statuto o nel piano generale di riparto delle spese.

Art. 47.
(Consorzi di irrigazione e bonifica)

1. I consorzi di irrigazione costituiti ai sensi dell'articolo 71 del r.d. 215/1933, o riconosciuti con apposito provvedimento, possono svolgere in tutto il proprio comprensorio o su parte dello stesso, oltre alle funzioni proprie dei consorzi di irrigazione, anche attività di bonifica qualora ottengano, ai sensi dell'articolo 7, per il territorio interessato a tale attività, la classifica di bonifica e costituiscano a tale fine una separata gestione bonifica, secondo apposita previsione statutaria.
2. La gestione bonifica è sottoposta alla disciplina prevista dalla presente legge.
3. Gli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica nominano loro rappresentanti negli organi statutari finalizzati alla predetta attività, secondo le indicazioni contenute nello statuto consortile.
4. I consorzi di irrigazione descritti nel presente articolo assumono la denominazione di consorzi di irrigazione e bonifica e conservano la natura giuridica dei consorzi di irrigazione.

Art. 48.
(Funzioni dei consorzi di irrigazione e bonifica)

1. Ai consorzi di irrigazione e bonifica, limitatamente al territorio classificato di bonifica, competono oltre alle funzioni che l'articolo 46 assegna ai consorzi di irrigazione, tutte le funzioni che la presente legge affida ai consorzi di bonifica ai sensi degli articoli 14 e 25.
2. I consorzi di irrigazione e bonifica, al pari dei consorzi di bonifica, possono, sulla base di accordi da stipularsi tra gli enti interessati, assumere incarichi da parte della Regione, delle Provincie, dei Comuni e loro consorzi per lo studio, la realizzazione e la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, compresi il controllo delle acque sotterranee, la depurazione e il riutilizzo delle acque reflue e gli acquedotti rurali; possono altresì assumere incarichi nei settori della difesa del suolo e della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Art. 49.
(Costituzione di coutenze e partecipazione a società)

1. Per la gestione in comune di canali, invasi o altri impianti idrici, i consorzi di irrigazione e i consorzi di irrigazione e bonifica contitolari della stessa utenza di acqua pubblica si costituiscono con atto pubblico in coutenza.
2. Alle coutenze così costituite possono venire concessi i contributi previsti all'articolo 52.
3. La costituzione di coutenza è altresì ammessa per:
a) la realizzazione di nuove iniziative nel settore delle utenze idriche con l'eventuale partecipazione di altri soggetti interessati;
b) la partecipazione a società, anche miste pubbliche e private, che operino nel settore delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

Art. 50.
(Canali demaniali di irrigazione)

1. La gestione dei canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), è esercitata dai consorzi di irrigazione, dagli enti pubblici e dalle coutenze a tale scopo costituite, cui possono essere concessi i contributi previsti all'articolo 52.

Art. 51.
(Riordino dei consorzi di irrigazione esistenti)

1. La Regione in considerazione dell'elevato numero di piccoli consorzi di irrigazione esistenti, diffusi sul territorio, al fine di rendere più organici gli interventi a favore dell'attività irrigua, incentiva, con le provvidenze di cui all'articolo 52, i consorzi di irrigazione, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44.
2. I consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, comma 1 possono essere costituiti anche attraverso la fusione di organismi consortili esistenti, ovvero con la formazione di consorzi di secondo grado.
3. Allo stesso scopo la Regione, qualora non si ravvisino le condizioni per realizzare le fusioni, promuove, tenuto conto della realtà esistente, la costituzione, oltre che dei consorzi di irrigazione di cui al comma 1, anche di coutenze ai sensi dell'articolo 49.
4. I consorzi di irrigazione esistenti che risultano di estensione troppo limitata per poter economicamente disporre di moderne ed efficienti strutture tecniche ed amministrative, hanno facoltà, qualora ne ravvisino la convenienza economica, di concordare con i consorzi esistenti idoneamente organizzati, indipendentemente dalla localizzazione dei rispettivi comprensori, forme volontarie di collaborazione e di aggregazione.
5. In mancanza di iniziativa da parte dei consorzi esistenti, allo scopo di acquisire una più efficiente ed organica funzionalità dell'esercizio irriguo, la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63, entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto al comma 2 dell'articolo 44, sentite le Province interessate, presenta proposte alla Giunta regionale per la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione, a condizione che sussista l'assenso della maggioranza dei soci che rappresenti almeno la maggioranza della superficie irrigata di ciascun consorzio.
6. Con l'entrata in vigore della presente legge gli esistenti consorzi di miglioramento fondiario che operano su comprensori di antica irrigazione classificati di bonifica e che già dispongono di una separata gestione bonifica e dei relativi organi statutari, sono considerati, a tutti gli effetti, quali consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47.

Art. 52.
(Finanziamenti regionali per l'irrigazione)

1. A favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45, possono essere concessi contributi in conto capitale:
a) fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;
b) fino al 50 per cento del valore di trasferimento relativo al riordino irriguo volontario di cui all'articolo 5.

Capo IV. Norme comuni

Art. 53.
(Consorzi di secondo grado)

1. Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione, consorzi di irrigazione e bonifica e Comunità montane.
2. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado di cui al comma 1 possono partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune.
3. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 può essere assunta da uno o più dei soggetti interessati nonchè dalla Regione.
4. La costituzione dei consorzi di cui ai commi 1 e 2 è deliberata, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, con l'approvazione dei rispettivi statuti che devono definirne i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento.

Art. 54.
(Attuazione del programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione)

1. Il programma di cui all'articolo 3 è valido per un triennio ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
2. Il programma, con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio della Regione, individua per ciascuno degli anni considerati e per ogni comprensorio:
a) le nuove opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere di manutenzione straordinaria, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta, l'eventuale concorso degli enti locali ai sensi dell'articolo 12, nonché la misura del concorso a carico dei proprietari immobiliari interessati di cui all'articolo 21;
b) le nuove opere di bonifica di competenza privata e l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso per la loro realizzazione.
3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di bonifica e di irrigazione, gli interventi previsti nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale sono realizzati sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale nell'ambito degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio annuale della Regione e secondo i criteri e le priorità da questa individuate, sentito il parere della Commissione consultiva regionale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della l.r. 63/1978, come sostituito dall'allegato all'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44.

Art. 55.
(Procedure per la redazione dei programmi annuali)

1. I consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45, i consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47 e i consorzi di bonifica, in conformità delle indicazioni deliberate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, elaborano la proposta di programma annuale relativa ai comprensori di propria competenza e la trasmettono entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta regionale.
2. La proposta è contestualmente inviata agli enti locali interessati per territorio.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno tali enti trasmettono alla Giunta regionale eventuali osservazioni in ordine alla priorità degli interventi previsti e al coordinamento con le altre opere pubbliche che interessano il medesimo territorio.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni ricevute, approva il programma.
5. Il programma così approvato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 56.
(Finanziamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale di finanziamento per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e la conseguente ripartizione delle risorse, valutando la loro priorità in rapporto alle altre opere pubbliche previste per ciascun comprensorio ed al complesso degli interventi di bonifica e di irrigazione da realizzare sul territorio regionale.
2. Per le opere pubbliche di bonifica, la Giunta regionale tiene conto degli elementi desumibili dai piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale nonché degli eventuali ulteriori elementi relativi ad eventi successivi all'approvazione dei piani e specificatamente motivati nel programma triennale di cui all'articolo 54.

Art. 57.
(Contributi regionali per gli interventi di competenza privata)

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata per le quali possono essere concessi contributi di cui all'articolo 21, la Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del programma triennale di cui all'articolo 54, delibera i criteri per la concessione di contributi.

Art. 58.
(Contributi regionali per la fusione dei consorzi)

1. La Regione, al fine di favorire la fusione di organismi consortili esistenti, concede contributi in conto capitale, entro le seguenti misure:
a) fino al 100 per cento per le spese notarili, fiscali e professionali documentate e riconosciute ammissibili;
b) fino al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere necessarie e funzionali al comprensorio conseguente alla fusione stessa.

Art. 59.
(Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti ed indifferibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, lo stanziamento previsto per i contributi a favore dei consorzi può essere utilizzato, nel limite massimo del quindici per cento per le spese di pronto intervento, quale anticipazione dei fondi riconosciuti dallo Stato alla Regione per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti.
2. In caso di mancato accoglimento da parte dello Stato della proposta regionale di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, la stessa reintegra, fino al limite massimo indicato al comma 1, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 60.
(Interventi della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale promuove e finanzia, con le forme previste dall'ordinamento regionale, rilevamenti, indagini, studi e ricerche per realizzare una migliore conoscenza e valutazione degli aspetti fisici, ambientali, sociali ed economici, finalizzati all'elaborazione del piano regionale per le attività di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 2, nonché per particolari necessità che si manifestino in un periodo successivo a tale elaborazione.
2. Le spese per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, sono autorizzate in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 61.
(Relazione triennale)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione triennale concernente l'attuazione del programma triennale di cui all'articolo 54.
2. La relazione è presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo al triennio di riferimento.

Art. 62.
(Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è costituito presso la Giunta regionale il Sistema informativo della bonifica ed irrigazione, di seguito denominato SIBI.
2. Il SIBI contiene in forma organizzata e facilmente accessibile le informazioni necessarie per migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa, conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio, documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali, supportare l'attività di elaborazione ed attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali.
3. Per la realizzazione del SIBI, la Regione può stipulare apposite convenzioni e collegamenti con altri enti, strutture e sistemi informativi ed avvalersi di tecnici ed esperti nel campo informativo, socioeconomico e territoriale.
4. Il SIBI è raccordato con tutti i sistemi informativi della Regione.

Art. 63.
(Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione)

1. E' costituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione. La Consulta è organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge.
2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da quindici membri di cui:
a) un rappresentante dell'Unione regionale del Piemonte dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari;
b) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica di cui all'articolo 13;
c) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione e bonifica di cui all'articolo 47;
d) un rappresentante designato dai consorzi di irrigazione di cui all'articolo 45;
e) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
h) un rappresentante delle Province interessate designato dall'Unione delle Province piemontesi (UPP);
i) tre funzionari della Regione, in rappresentanza dei Settori regionali competenti in materia di agricoltura, lavori pubblici, risorse idriche e ambiente.
3. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale all'Agricoltura o da un suo delegato.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dalla Giunta regionale.

Art. 64.
(Competenze della Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione)

1. La Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione formula proposte in ordine:
a) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi;
b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili;
c) alle vertenze tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 5;
d) alla organizzazione d'ufficio dei consorzi irrigui esistenti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 5.
2. La Consulta esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:
a) piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
b) delimitazione dei comprensori di bonifica e dei comprensori di cui all'articolo 44;
c) piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
d) piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
e) delimitazione dei perimetri consortili;
f) programma triennale regionale della bonifica e dell'irrigazione.

Art. 65.
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1999 la spesa di lire 350.000.000 per le spese correnti e la spesa di lire 6.300.000.000 per spese di investimento.
2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con le denominazioni sottospecificate e gli stanziamenti a fianco indicati:
a) "Spese per studi e ricerche per la redazione del piano di cui all'articolo 60 e per le spese notarili, fiscali e professionali di cui all'articolo 58, lire 350.000.000";
b) "Contributi in conto capitale per opere di bonifica e irrigazione private obbligatorie, lire 2.800.000.000";
c) "Contributi in conto capitale per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione e opere private di bonifica e irrigazione, lire 1.000.000.000";
d) "Contributi in conto capitale di cui all'articolo 52, lire 1.250.000.000";
e) "Contributi in conto capitale di cui all'articolo 58, lire 1.250.000.000".
3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di lire 350.000.000 dal capitolo 15910 e di lire 6.300.000.000 dal capitolo 27170.
4. Fra i capitoli indicati al comma 3, è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).
5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è altresì istituito un capitolo denominato: "Introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai consorzi di bonifica con la dotazione "per memoria".
6. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 66.
(Norma transitoria)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione Europea sulla legge.