Legge regionale 26 aprile 1999, n. 9. Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali). (B.U. 28 aprile 1999, n. 17) Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) così come modificata dalla legge regionale n. 4/1986, legge regionale n. 14/1994, legge regionale n. 69/1995 è sostituito dal seguente:
"L'indennità in caso di morte, l'indennità in caso di invalidità permanente e l'indennità giornaliera in caso di invalidità temporanea sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale".