Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 11 novembre 1998, n. 31.

Modifiche della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 'Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera ', da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75.

(B.U. 19 novembre 1998, n. 46)

Art. 1, 2

Art. 1.
(Modifica della lettera b del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), come modificata dalla legge regionale 12 giugno 1991, n. 24, è sostituita dalla seguente:
"b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza negli organi di amministrazione dell'Associazione di rappresentanti del Comune e di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico.".

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserito il seguente:
"3 bis. La Regione può concedere annualmente un contributo al Comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI); il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle Associazioni turistiche pro loco, migliorarne le capacità organizzative e operative, fornire loro assistenza tecnica e amministrativa".