Disegno di legge regionale, n. 6398.
Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 concernente 'l'Albo delle Associazioni Turistiche Proloco '. 1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, e' sostituita dalla seguente:
"b) sia costituita con atto pubblico ed il relativo Statuto preveda la possibilita' di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicita' delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che in caso di scioglimento dell'Associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di Enti pubblici, siano devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede; lo Statuto puo' inoltre prevedere la presenza negli organi di amministrazione dell'Associazione di rappresentanti del Comune e di organismi o associazioni locali che svolgono attivita' o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico".