Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 28 gennaio 1998, n. 4)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. L'articolo 20 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. (Disciplina del controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC)
1. La Regione, attraverso la Giunta regionale, esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della produttivita' degli enti. A tal fine promuove iniziative di indirizzo nei confronti delle ATC, nel rispetto degli indirizzi generali e nella promozione delle attivita' istituzionali, per il conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione stessa in attuazione delle leggi e dello statuto.
2. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione valendosi, in particolare, del programma di attivita' e di spesa annuale e pluriennale, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, al fine di verificarne la rispondenza al perseguimento degli obiettivi statutari. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale lo statuto, la dotazione organica del personale limitatamente alla consistenza numerica del personale, il regolamento degli uffici di cui all'articolo 12, il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ogni altra disposizione regolamentare in ordine alla quale la Regione impartisca apposite istruzioni.
3. Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai Collegi sindacali su tutti gli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformita', in quanto applicabili, alle norme del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilita' delle ATC. I Collegi sindacali sono, inoltre, tenuti ad attestare la rispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilita' dell'esercizio. I Collegi sindacali, a cadenza quadrimestrale, sono tenuti a relazionare ai rispettivi Consigli di Amministrazione in ordine all'attivita' di controllo espletata.
4. Il Collegio sindacale e' tenuto a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qual volta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.
5. E' data facolta' alle ATC compatibilmente con gli equilibri finanziari e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di societa' di revisione.
6. La Giunta regionale provvede a stabilire le procedure, le modalita' ed i tempi per l'esecuzione dei controlli previsti ai commi 1 e 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 2.

1. Il titolo V della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"Titolo V. Controllo delle ATC".

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

Art. 4.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attivita' e di spesa, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle ATC, sui quali la Giunta regionale non si e' ancora pronunciata ai sensi della l.r. 11/1993 e del relativo regolamento attuativo, sono soggetti alla disciplina dei controlli previsti dall'articolo 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.