Disegno di legge regionale, n. 6106.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11,
'Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata'. 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge
regionale 26 aprile 1993, n. 11 e' sostituito dal seguente: "Le ATC
disciplinano con apposito regolamento, da adottarsi in conformita'
allo Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base
ai criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e
secondo principi di professionalita' e responsabilita'". 1. Il comma 1 dell'articolo 14, della legge regionale n. 11/1993, e'
sostituito dal seguente: "1. Le Agenzie Territoriali per la Casa
ATC , in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
'Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421' provvederanno alla rideterminazione delle dotazioni organiche
successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di
recepimento del Decreto legislativo. n. 29/1993, nei modi e nei
tempi dalla stessa previsti". 1. L'articolo 18 della legge regionale n. 11/1993, e' sostituito dal
seguente: "Articolo 18. (Ripianamento dei disavanzi di gestione) 1.
Il Consiglio di Amministrazione delle ATC , qualora il conto
consuntivo presenti come risultato un disavanzo, con la medesima
deliberazione di approvazione del rendiconto deve proporre alla
Giunta regionale un piano di risanamento, anche pluriennale,
finalizzato all'assorbimento del disavanzo stesso. 1. L'articolo 19 della legge regionale n. 11/1993, cosi' come
modificato dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 8, e' sostituito
dal seguente: "Articolo 19. (Fondo sociale) 1. L'attribuzione del
fondo sociale, previsto dall'articolo 21 della legge regionale 28
marzo 1995, n. 46: 'Nuove norme per le assegnazioni e per la
determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica' e' effettuata dagli Enti gestori a favore degli assegnatari
di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata aventi
titolo. 1. L'articolo 20 della legge regionale n. 11/1993, e' sostituito dal
seguente: "Articolo 20. (Vigilanza e controllo sugli atti delle
ATC ) 1. La Regione, attraverso la Giunta regionale, esercita la
vigilanza sulle ATC , finalizzata all'accertamento della
produttivita' degli Enti. A tal fine promuove iniziative di
indirizzo e di impulso nei confronti delle ATC , nel rispetto degli
indirizzi generali e nella promozione delle attivita' istituzionali,
per il conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione
stessa in attuazione delle leggi e dello Statuto. 1. Al comma 2 dell'articolo 22, della legge regionale n. 11/1993,
dopo la parola "verifiche" sono aggiunte le parole, "disciplinati
con apposito regolamento".
2. Le ATC , nell'ambito del piano di risanamento, propongono alla
Regione l'utilizzo dei rientri finanziari previsti dall'articolo 25,
comma 3, lettera d) della legge 8 agosto 1977, n. 513,
'Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo
dell'edilizia residenziale pubblica'".
2. La gestione del fondo sociale di cui al comma 1 e' affidata alle
ATC che, entro il 31 agosto di ciascun anno, sottopongono
all'approvazione della Giunta regionale la rendicontazione delle
erogazioni effettuate dagli Enti gestori nell'anno precedente".
2. Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai Collegi
sindacali che, ai sensi del codice civile, operano al riguardo e
procedono alla revisione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo, vigilando sull'osservanza dello Statuto e delle
disposizioni regolamentari.
3. Il Collegio sindacale e', inoltre, tenuto ad attestare la
rispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilita'
dell'esercizio.
4. Il Collegio sindacale e', altresi', tenuto a fornire dettagliate
informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qual
volta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte
della Regione.
5. Presso ciascuna ATC e' istituito un ufficio di segreteria del
Collegio sindacale, costituito da personale dipendente dell' ATC e
che risponde del proprio operato al presidente del Collegio
sindacale. La struttura dell'ufficio, il suo organico e la
definizione delle mansioni dei funzionari ad esso assegnati sono
specificate dal regolamento di cui al comma 9.
6. La Giunta regionale esercita la vigilanza finalizzata
all'accertamento della produttivita' delle ATC , di cui al comma 1,
valendosi in particolare del programma di attivita' e di spesa
annuale e pluriennale, del bilancio di previsione e del conto
consuntivo, al fine di verificarne la rispondenza al perseguimento
degli obiettivi statutari.
7. La competente Sezione di quadrante del Comitato regionale di
controllo, con le modalita' di cui alla legge regionale 22 settembre
1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale
di controllo), in quanto applicabili, esercita il controllo di
legittimita' sullo Statuto dell' ATC , sui regolamenti e sulla
pianta organica del personale; la Giunta regionale esercita sugli
stessi documenti le piu' generali verifiche di cui al comma 6.
8. Spetta al Collegio sindacale esprimere alla Regione il proprio
parere in merito alla compatibilita' economica in sede di richiesta
da parte dell' ATC di autorizzazione alle assunzioni, nel rispetto
della normativa in materia di pubblico impiego.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento attuativo, la Regione
provvede a stabilire le procedure, le modalita' e i tempi per
l'esecuzione della vigilanza e dei controlli previsti dal presente
articolo".