Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6106.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, 'Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata'.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 e' sostituito dal seguente: "Le ATC disciplinano con apposito regolamento, da adottarsi in conformita' allo Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'".

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 14, della legge regionale n. 11/1993, e' sostituito dal seguente: "1. Le Agenzie Territoriali per la Casa ATC , in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 'Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421' provvederanno alla rideterminazione delle dotazioni organiche successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del Decreto legislativo. n. 29/1993, nei modi e nei tempi dalla stessa previsti".

Art. 3.

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 11/1993, e' sostituito dal seguente: "Articolo 18. (Ripianamento dei disavanzi di gestione) 1. Il Consiglio di Amministrazione delle ATC , qualora il conto consuntivo presenti come risultato un disavanzo, con la medesima deliberazione di approvazione del rendiconto deve proporre alla Giunta regionale un piano di risanamento, anche pluriennale, finalizzato all'assorbimento del disavanzo stesso.
2. Le ATC , nell'ambito del piano di risanamento, propongono alla Regione l'utilizzo dei rientri finanziari previsti dall'articolo 25, comma 3, lettera d) della legge 8 agosto 1977, n. 513, 'Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica'".

Art. 4.

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 11/1993, cosi' come modificato dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 8, e' sostituito dal seguente: "Articolo 19. (Fondo sociale) 1. L'attribuzione del fondo sociale, previsto dall'articolo 21 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46: 'Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica' e' effettuata dagli Enti gestori a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata aventi titolo.
2. La gestione del fondo sociale di cui al comma 1 e' affidata alle ATC che, entro il 31 agosto di ciascun anno, sottopongono all'approvazione della Giunta regionale la rendicontazione delle erogazioni effettuate dagli Enti gestori nell'anno precedente".

Art. 5.

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 11/1993, e' sostituito dal seguente: "Articolo 20. (Vigilanza e controllo sugli atti delle ATC ) 1. La Regione, attraverso la Giunta regionale, esercita la vigilanza sulle ATC , finalizzata all'accertamento della produttivita' degli Enti. A tal fine promuove iniziative di indirizzo e di impulso nei confronti delle ATC , nel rispetto degli indirizzi generali e nella promozione delle attivita' istituzionali, per il conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione stessa in attuazione delle leggi e dello Statuto.
2. Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai Collegi sindacali che, ai sensi del codice civile, operano al riguardo e procedono alla revisione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, vigilando sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari.
3. Il Collegio sindacale e', inoltre, tenuto ad attestare la rispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilita' dell'esercizio.
4. Il Collegio sindacale e', altresi', tenuto a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qual volta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.
5. Presso ciascuna ATC e' istituito un ufficio di segreteria del Collegio sindacale, costituito da personale dipendente dell' ATC e che risponde del proprio operato al presidente del Collegio sindacale. La struttura dell'ufficio, il suo organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad esso assegnati sono specificate dal regolamento di cui al comma 9.
6. La Giunta regionale esercita la vigilanza finalizzata all'accertamento della produttivita' delle ATC , di cui al comma 1, valendosi in particolare del programma di attivita' e di spesa annuale e pluriennale, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, al fine di verificarne la rispondenza al perseguimento degli obiettivi statutari.
7. La competente Sezione di quadrante del Comitato regionale di controllo, con le modalita' di cui alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo), in quanto applicabili, esercita il controllo di legittimita' sullo Statuto dell' ATC , sui regolamenti e sulla pianta organica del personale; la Giunta regionale esercita sugli stessi documenti le piu' generali verifiche di cui al comma 6.
8. Spetta al Collegio sindacale esprimere alla Regione il proprio parere in merito alla compatibilita' economica in sede di richiesta da parte dell' ATC di autorizzazione alle assunzioni, nel rispetto della normativa in materia di pubblico impiego.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento attuativo, la Regione provvede a stabilire le procedure, le modalita' e i tempi per l'esecuzione della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo".

Art. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 22, della legge regionale n. 11/1993, dopo la parola "verifiche" sono aggiunte le parole, "disciplinati con apposito regolamento".