Legge regionale 17 giugno 1997, n. 36. Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte. (B.U. 25 giugno 1997, n. 25) 1. La presente legge disciplina le modalita' d'uso ed esposizione della bandiera della Regione Piemonte da parte delle amministrazioni e degli Enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione Piemonte, purche' affiancata dalla bandiera nazionale e da quella dell'Unione Europea.
1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione Piemonte ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennita' regionale o locale.
1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), dalle ore 8.00 al tramonto.
1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremita' superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri. 1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine "bandiera" si intende quella della Regione Piemonte approvata con legge regionale 24 novembre 1995, n. 83 (Adozione della bandiera della Regione Piemonte).
3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.
2. La bandiera viene altresi' esposta:
a) all'esterno della sede della Giunta regionale allorche' la Giunta regionale e' riunita;
b) all'esterno della sede del Consiglio regionale in occasione delle riunioni consiliari;
c) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali piemontesi, in occasione delle riunioni degli stessi;
d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico.
2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio regionale puo' disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.