Proposta di legge regionale, n. 6190.
Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della
Regione Piemonte. 1. La presente legge disciplina le modalita' d'uso ed esposizione
della bandiera della Regione Piemonte da parte delle amministrazioni
e degli Enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione Piemonte. 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici
nella Regione Piemonte ha luogo nei casi previsti dalla legge e,
previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della
Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano
particolare importanza e solennita' regionale o locale. 1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici
ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere b), c) e d),
dell'articolo 2, dalle ore 8.00 al tramonto. 1. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, dell'articolo 4, del
D.P.C.M. 3 giugno 1986, pubblicato in Gazzatta Ufficiale il 5
giugno 1986, numero 128; quando la bandiera e' esposta su di un'asta,
in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla
destra del tavolo della Presidenza. 1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno
di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi,
all'estremita' superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata
nelle pubbliche cerimonie funebri. 1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine "bandiera" si
intende quella della Regione Piemonte approvata con legge regionale
24 novembre 1995, numero 83.
3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della
bandiera della Repubblica, delle bandiere militari, della marina
mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.
2. La bandiera viene altresi' esposta:
a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si
tengano nella Regione Piemonte;
b) all'esterno della sede della Giunta regionale allorche' la
Giunta regionale e' riunita;
c) all'esterno della sede del Consiglio regionale in occasione
delle riunioni consiliari;
d) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali piemontesi, in occasione delle riunioni degli
stessi;
e) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione,
in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed
accademico;
f) all'esterno degli edifici giudiziari piemontesi nel giorno
d'inaugurazione dell'anno giudiziario.
2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente della Giunta
regionale puo' disporre od autorizzare che la bandiera rimanga
esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve
essere adeguatamente illuminata.
2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, dell'articolo 5, del
D.P.C.M. 3 giugno 1986, pubblicato in Gazzatta Ufficiale il 5
giugno 1986, numero 128; qualora la bandiera venga esposta assieme
ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra o, qualora le
bandiere siano piu' di una, al centro.
3. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2, dell'articolo 5, del
D.P.C.M. 3 giugno 1986, pubblicato in Gazzatta Ufficiale il 5
giugno 1986, numero 128; la bandiera, qualora le altre siano issate
su pennoni vicini, deve essere issata per prima ed ammainata per
ultima.
4. Fatto salvo il disposto di cui al comma 3, dell'articolo 5, del
D.P.C.M. 3 giugno 1986, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5
giugno 1986, numero 128; nessuna bandiera, vessillo, gonfalone, o
gagliardetto puo' comunque essere posta al di sopra della bandiera
del Piemonte.