Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6190.

Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte.

Presentata da BELLINGERI GIAN FRANCO, DUTTO CLAUDIO, FARASSINO GIUSEPPE, ROSSO ROBERTO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le modalita' d'uso ed esposizione della bandiera della Regione Piemonte da parte delle amministrazioni e degli Enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione Piemonte.
2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine "bandiera" si intende quella della Regione Piemonte approvata con legge regionale 24 novembre 1995, numero 83.
3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

Art. 2.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione Piemonte ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennita' regionale o locale.
2. La bandiera viene altresi' esposta:
a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengano nella Regione Piemonte;
b) all'esterno della sede della Giunta regionale allorche' la Giunta regionale e' riunita;
c) all'esterno della sede del Consiglio regionale in occasione delle riunioni consiliari;
d) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali piemontesi, in occasione delle riunioni degli stessi;
e) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;
f) all'esterno degli edifici giudiziari piemontesi nel giorno d'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Art. 3.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 2, dalle ore 8.00 al tramonto.
2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente della Giunta regionale puo' disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4.

1. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, dell'articolo 4, del D.P.C.M. 3 giugno 1986, pubblicato in Gazzatta Ufficiale il 5 giugno 1986, numero 128; quando la bandiera e' esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, dell'articolo 5, del D.P.C.M. 3 giugno 1986, pubblicato in Gazzatta Ufficiale il 5 giugno 1986, numero 128; qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra o, qualora le bandiere siano piu' di una, al centro.
3. Fatto salvo il disposto di cui al comma 2, dell'articolo 5, del D.P.C.M. 3 giugno 1986, pubblicato in Gazzatta Ufficiale il 5 giugno 1986, numero 128; la bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
4. Fatto salvo il disposto di cui al comma 3, dell'articolo 5, del D.P.C.M. 3 giugno 1986, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 1986, numero 128; nessuna bandiera, vessillo, gonfalone, o gagliardetto puo' comunque essere posta al di sopra della bandiera del Piemonte.

Art. 5.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremita' superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 6.

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.