Legge regionale 9 giugno 1997, n. 32. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II. 'Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum '. (B.U. 18 giugno 1997, n. 24) 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1992, n. 25 è sostituito dal seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l. r. 55/1990 è sostituito dal seguente:
1. La presente legge ha effetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1.
"1. Ai componenti della Commissione sono dovuti i compensi stabiliti per i componenti del Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione dall'articolo 13, commi 2 e 4, della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1".
"2. Agli oneri relativi si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 10220 del bilancio regionale di previsione per l'anno finanziario 1997 e con gli stanziamenti nei corrispettivi capitoli per gli esercizi successivi".