Proposta di legge regionale, n. 6302.
Determinazione dei compensi spettanti ai componenti della
Commissione di cui alla legge 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II.
'Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa
legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum'. 1. L'articolo unico della legge 23 aprile 1992, n. 25 e' sostituito
dal seguente: 1. Il 2 comma dell'articolo 11 della legge regionale 20 dicembre
1990, n. 55 e' sostituito dal seguente: 1. La presente legge ha effetto alla data di entrata in vigore
della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1.
Art. 1, 2, 3
"Ai componenti della Commissione sono dovuti i compensi stabiliti
per i componenti del Comitato regionale per la comunicazione e
l'informazione dall'articolo 13, 2 e 4 comma della legge regionale 2
gennaio 1997, n. 1".
"Agli oneri relativi si provvede con gli stanziamenti iscritti al
capitolo 10220 del bilancio regionale di previsione per l'anno
finanziario 1997 e con gli stanziamenti nei corrispettivi capitoli
per gli esercizi successivi".