Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 9 giugno 1997, n. 28.

Integrazione al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 e all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari.

(B.U. 18 giugno 1997, n. 24)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972 n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) e' cosi' integrato: dopo la parola "stampa" aggiungere le seguenti parole "di informazione anche radiotelevisiva previa stipula di una convenzione tra il Consiglio regionale ed emittenti nazionali e locali nonche' per l'accesso a banche dati esterne".

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. n. 12/1972 e successive modifiche ed integrazioni è inserito l'articolo 2 bis:
Art. 2 bis.
"La convenzione di cui all'articolo 2, è deliberata dall'Ufficio di Presidenza e deve prevedere:
a) accesso garantito a tutti i Gruppi consiliari;
b) parità di tariffe secondo le fasce orarie del palinsesto;
c) adeguato supporto tecnico alle trasmissioni proposte dai Gruppi consiliari".

Art. 3.

1. All'articolo 4 punto 1 lettera a) della l. r. n. 2/1991 dopo le parole "Capitolo 30" sono aggiunte le parole "e per quanto attiene i rimborsi diretti ai gruppi con lo stanziamento iscritto al Cap. 10030".

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti dei Capitoli 10210 e 10030 di spesa del Bilancio regionale per l'anno 1997 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.