Proposta di legge regionale, n. 6229.
Integrazione al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 10 novembre
1972, n. 12, aggiunto dall'articolo 1 delle l.r. 14 gennaio 1991, n.
2 e all'articolo 4 della l.r. 14 gennaio 1991, n. 2 in materia di
funzionamento dei Gruppi consiliari. 1. Il comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 12/1972,
aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2
e' cosi' integrato: dopo la parola "stampa" aggiungere le seguenti
parole "di informazione anche radiotelevisiva nonche' per l'accesso
a banche dati esterne". 1. All'articolo 4 punto 1 lettera A) della legge regionale 14
gennaio 1991, n. 2 dopo le parole "Capitolo 30" sono aggiunte le
parole "e per quanto attiene i rimborsi diretti ai gruppi con lo
stanziamento iscritto al Cap. 10030". 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte con gli stanziamenti dei Capitoli 10210 e 10030 di spesa
del Bilancio regionale per l'anno 1996 e con gli stanziamenti dei
corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.
Art. 1, 2, 3