Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 26 maggio 1997, n. 26.

Primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59.

(B.U. 28 maggio 1997, n. 21)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

1. Il termine di scadenza di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 e' prorogato fino al 31 luglio 1997.

Art. 2.

Art. 3.

1. Al comma 11 dell'articolo 38 della l.r. 59/1995, dopo le parole "legge 24 novembre 1981, n. 689" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle sanzioni previste all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per le quali e' competente il comune cui spettano i relativi proventi.".

Art. 4.

1. L'articolo 30 e i commi 7 e 9 dell'articolo 38 della l.r. 59/1995 sono abrogati.

Art. 5.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.