Legge regionale 26 maggio 1997, n. 26. Primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59. (B.U. 28 maggio 1997, n. 21) 1. Il termine di scadenza di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 e' prorogato fino al 31 luglio 1997. 1. Al comma 11 dell'articolo 38 della l.r. 59/1995, dopo le parole "legge 24 novembre 1981, n. 689" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle sanzioni previste all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per le quali e' competente il comune cui spettano i relativi proventi.". 1. L'articolo 30 e i commi 7 e 9 dell'articolo 38 della l.r. 59/1995 sono abrogati. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.