Disegno di legge regionale, n. 6301.
Proroga termini dell'articolo 18 comma 4 legge regionale 13 aprile
1995 n. 59 'Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento
dei rifiuti' e delega ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio delle discariche per inerti. 1. Il termine di scadenza di cui all'articolo 18, comma 4 della
legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, e' prorogato fino al 31 luglio
1997. 1. Le discariche di seconda categoria tipo A, di potenzialita'
inferiore a 30 mila metri cubi, per rifiuti inerti, sono da
intendersi come rinterri di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h)
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del
suolo) e successive modifiche ed integrazioni, e non sono da
considerare impianti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, in quanto a basso impatto ambientale. 1. L'articolo 29 della l.r. 59/1995 e' abrogato. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. Le discariche di cui al comma 1 non sono sottoposte
all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto
legislativo 22/1997, bensi' all'autorizzazione all'esercizio ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.
3. Sono delegati ai Comuni, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e i relativi
provvedimenti di rinnovo per le discariche di cui al comma 1. I
Comuni rilasciano l'autorizzazione, previa comunicazione alla
Provincia competente per territorio.
4. I criteri, le modalita', le procedure, gli obblighi e i termini
per la presentazione delle domande e il rilascio delle
autorizzazioni, anche in riferimento alle procedure di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 56/1977 sono
quelli di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 127-3819
del 30 novembre 1995 e sue eventuali modificazioni stabilite dalla
Giunta regionale medesima.