Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6301.

Proroga termini dell'articolo 18 comma 4 legge regionale 13 aprile 1995 n. 59 'Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti' e delega ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche per inerti.

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. Il termine di scadenza di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, e' prorogato fino al 31 luglio 1997.

Art. 2.

1. Le discariche di seconda categoria tipo A, di potenzialita' inferiore a 30 mila metri cubi, per rifiuti inerti, sono da intendersi come rinterri di cui all'articolo 56, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni, e non sono da considerare impianti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in quanto a basso impatto ambientale.
2. Le discariche di cui al comma 1 non sono sottoposte all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, bensi' all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.
3. Sono delegati ai Comuni, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e i relativi provvedimenti di rinnovo per le discariche di cui al comma 1. I Comuni rilasciano l'autorizzazione, previa comunicazione alla Provincia competente per territorio.
4. I criteri, le modalita', le procedure, gli obblighi e i termini per la presentazione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni, anche in riferimento alle procedure di autorizzazione ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 56/1977 sono quelli di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 127-3819 del 30 novembre 1995 e sue eventuali modificazioni stabilite dalla Giunta regionale medesima.

Art. 3.

1. L'articolo 29 della l.r. 59/1995 e' abrogato.

Art. 4.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.