Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ' .

(B.U. 8 gennaio 1997, n. 1)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Modifica articolo 34 legge regionale 13 aprile 1995, n. 62)

1. L'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali), e' sostituito dal seguente:
"Articolo 34 (Delega di funzioni amministrative regionali).
1. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega ai soggetti che gestiscono le attivita' socio-assistenziali nelle forme di cui all'articolo 13, comma 4, le seguenti funzioni amministrative:
a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle IPAB, nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e purche' non siano attribuiti al Comitato regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione, a norma dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale). Restano di competenza della Giunta regionale le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle IPAB, quando questa sia di competenza regionale. Detta nomina e' effettuata d'intesa con l'amministrazione regionale;
c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;
d) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.
2. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega alle USL le seguenti funzioni amministrative:
a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), ai sensi degli articoli 36 e 37;
b) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali sui presidi socio-assistenziali previsti dalla normativa vigente;
c) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternita' e dell'infanzia.
3. I soggetti delegati istituiscono una Commissione di vigilanza, di cui si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.
4. All'interno della Commissione di vigilanza, le cui modalita' operative sono definite dalle specifiche disposizioni regionali vigenti, e' presente personale dotato di competenza sanitaria e tecnica e personale dotato di competenza socio-assistenziale, messo a disposizione dai soggetti gestori delle attivita' socio-assistenziali territorialmente competenti.
5. Fino alla definizione di un modello sovraziendale con competenze di coordinamento, le funzioni di cui al comma 2, sono esercitate dal Comune di Torino per il proprio ambito territoriale".

Art. 2.
(Modifica comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62)

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. n. 62/1995, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d) forniscono una preparazione professionale che, tenendo conto della peculiarita' del settore socio-assistenziale, mira alla realizzazione degli obiettivi della legge".

Art. 3.
(Consorzi per la gestione delle attivita' socioassistenziali gestione transitoria)

1. Qualora gli enti locali abbiano costituito un consorzio per la gestione delle attivita' socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. n. 62/1995, con l'approvazione della convenzione e dello statuto ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), entro il 31 dicembre 1996, al fine di garantire la continuita' delle relative prestazioni nelle more dell'attivazione e del funzionamento dell'ente, le USL di riferimento territoriale gestiscono in via transitoria le attivita' socio-assistenziali secondo le modalita' di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 (Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni, fino alla data di insediamento degli organi gestionali del consorzio e comunque non oltre il 31 marzo 1997.
2. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 41, comma 1 della l.r. n. 62/1995 nella pianta organica del consorzio avviene alla data di insediamento dei suoi organi gestionali.
3. Il consorzio subentra all'USL nella gestione delle attivita' socio-assistenziali nel proprio ambito territoriale alla data di cui al comma 2. Il subentro opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi in atto e dei procedimenti in corso.

Art. 4.
(Personale dei servizi socioassistenziali gestione transitoria)

1. Qualora gli enti locali abbiano stipulato fra loro convenzioni per la gestione delle attivita' socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 24 della l. n. 142/1990, oppure abbiano conferito la delega all'USL per la gestione delle attivita' stesse, stipulando la convenzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) entro il 31 dicembre 1996, oppure gestiscano direttamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d) della l.r. n. 62/1995 modificata ed integrata, il trasferimento del personale di cui all'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 62/1995 modificata ed integrata, viene effettuato entro e non oltre il 31 marzo 1997.
2. Fino alla data dell'inquadramento del personale nella propria pianta organica, i Comuni trasferiscono all'USL le risorse finanziarie di propria competenza relative al personale di cui al comma 1.

Art. 5.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.