Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6247.

Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali'.

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali), e' sostituito dal seguente:
"Articolo 34 (Delega di funzioni amministrative regionali).
1. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega ai soggetti che gestiscono le attivita' socio-assistenziali nelle forme di cui all'articolo 13, comma 4, le seguenti funzioni amministrative:
a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ( IPAB ) nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e purche' non siano attribuiti, a norma dell'articolo 1, comma 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), al Comitato regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione. Restano di competenza della Giunta regionale le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei consigli di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle istituzioni di cui alla lettera a), quando questa sia di competenza regionale. Detta nomina e' effettuata d'intesa con l'amministrazione regionale;
c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle istituzioni di cui alla lettera a) nei casi previsti dalla legge;
d) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.
2. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega alle Aziende sanitarie locali ( ASL ) le seguenti funzioni amministrative:
a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali di cui all'articolo 27 delle legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), ai sensi degli articoli 36 e 37;
b) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio-assistenziali;
c) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternita' e dell'infanzia.
3. I soggetti delegati istituiscono una commissione di vigilanza, di cui si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.
4. All'interno della commissione di vigilanza, le cui modalita' operative sono definite dalla specifica normativa regionale vigente, deve essere presente personale dotato di competenza sanitaria e tecnica e personale dotato di competenza socio-assistenziale messo a disposizione dai soggetti gestori delle attivita' socio-assistenziali territorialmente competenti.
5. Fino alla definizione di un modello sovraziendale con competenze di coordinamento, le funzioni di cui al comma 2, sono esercitate dal Comune di Torino per il proprio ambito territoriale".

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 62/1995, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d) forniscono una preparazione professionale che, tenendo conto della peculiaria' del settore socio-assistenziale, mira alla realizzazione degli obiettivi della presente legge".