Disegno di legge regionale, n. 6247.
Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 'Norme
per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali'. 1. L'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62
(Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali), e'
sostituito dal seguente: 1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 62/1995, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 34 (Delega di funzioni amministrative regionali).
1. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega ai
soggetti che gestiscono le attivita' socio-assistenziali nelle
forme di cui all'articolo 13, comma 4, le seguenti funzioni
amministrative:
a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ( IPAB ) nei limiti di cui
alla legislazione statale vigente e purche' non siano attribuiti, a
norma dell'articolo 1, comma 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di beneficenza pubblica e del relativo personale), al
Comitato regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della
Costituzione. Restano di competenza della Giunta regionale le
funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei
consigli di amministrazione e la nomina del commissario
straordinario;
b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle
istituzioni di cui alla lettera a), quando questa sia di competenza
regionale. Detta nomina e' effettuata d'intesa con l'amministrazione
regionale;
c) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di
amministrazione delle istituzioni di cui alla lettera a) nei casi
previsti dalla legge;
d) le funzioni amministrative relative all'organizzazione e
gestione degli interventi di formazione del personale
socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano
relativamente alla formazione di base, riqualificazione,
aggiornamento e formazione permanente.
2. La Regione, secondo gli indirizzi definiti dal Piano, delega
alle Aziende sanitarie locali ( ASL ) le seguenti funzioni
amministrative:
a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca
dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi
socio-assistenziali di cui all'articolo 27 delle legge regionale 23
aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria
regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio
1990-92), ai sensi degli articoli 36 e 37;
b) la vigilanza, la verifica ed il controllo dei requisiti
gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui
presidi socio-assistenziali;
c) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al
funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi
di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e
regionale relativa alla protezione della maternita' e
dell'infanzia.
3. I soggetti delegati istituiscono una commissione di vigilanza,
di cui si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2.
4. All'interno della commissione di vigilanza, le cui modalita'
operative sono definite dalla specifica normativa regionale
vigente, deve essere presente personale dotato di competenza
sanitaria e tecnica e personale dotato di competenza
socio-assistenziale messo a disposizione dai soggetti gestori delle
attivita' socio-assistenziali territorialmente competenti.
5. Fino alla definizione di un modello sovraziendale con
competenze di coordinamento, le funzioni di cui al comma 2, sono
esercitate dal Comune di Torino per il proprio ambito
territoriale".
"1. Gli interventi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d)
forniscono una preparazione professionale che, tenendo conto della
peculiaria' del settore socio-assistenziale, mira alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge".