Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali).

(B.U. 8 gennaio 1997, n. 1)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/1994, e' sostituita dalla seguente:
"b) n. 8 piani topografici della zona interessata in scala adeguata secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale".
2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/1994, e' sostituita dalla seguente:
"e) relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale".

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 25/1994)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/1994, e' sostituito dal seguente:
"3. Il permesso di ricerca predispone ogni condizione in ordine alle modalita' della ricerca e dei relativi lavori, alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica, alla ricomposizione di siti di ricerca nonche' ai preminenti interessi generali. E' inoltre disposto il versamento di una cauzione o la presentazione di idonee garanzie a carico del richiedente in base a quanto stabilito da apposita deliberazione della Giunta regionale".

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 25/1994)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 25/1994, e' sostituita dalla seguente:
"c) n. 8 piani topografici in scala adeguata, secondo quanto indicato da apposita deliberazione della Giunta regionale, con indicazione dell'area richiesta in concessione, comprendente il bacino di alimentazione, con l'individuazione precisa e tassativa delle sorgenti o in genere dei punti d'acqua".

Art. 4.
(Integrazione dell'articolo 25 della l.r. 25/1994)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 25/1994, sono aggiunte le seguenti:
"b bis) gli importi del canone annuo e del relativo minimo complessivo di cui alla lettera b) sono ridotti del 50 per cento per le concessioni per acque minerali e termali distribuite a titolo gratuito a cura del concessionario;
b ter) sono esonerate dal pagamento del canone annuo tutte le Amministrazioni comunali, titolari di concessioni per acque minerali e termali, che provvedono direttamente alla gestione delle fonti minerali, senza esercitare attivita' di imbottigliamento e commercializzazione.".