Disegno di legge regionale, n. 6205.
Integrazione alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e
coltivazione di acque minerali e termali). 1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della legge
regionale 12 luglio 1994, n. 25, sono aggiunte le seguenti:
"b bis) gli importi del canone annuo e del relativo minimo complessivo di
cui alla lettera b) sono ridotti del 50 per cento per le concessioni
per acque minerali e termali distribuite a titolo gratuito a cura
del concessionario;
b ter) sono esonerate dal pagamento del canone annuo tutte le Amministrazioni comunali, titolari di concessioni per acque minerali e termali, che provvedono direttamente alla gestione delle fonti minerali".