Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 2 gennaio 1997, n. 1.

Istituzione e funzionamento del 'Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione '.

(B.U. 8 gennaio 1997, n. 1)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Art. 1.
(Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione)

1. Il Consiglio regionale del Piemonte riconosce la funzione strategica dell'informazione per lo sviluppo democratico della Comunita' regionale e, quale organo che esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, svolge un ruolo propositivo, propulsivo e normativo per lo sviluppo del settore della comunicazione nel suo complesso.
2. Il Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione, di seguito chiamato Comitato, e' organo con funzioni di consulenza, propositive, di gestione e di controllo nel settore della informazione e comunicazione regionale e locale.
3. Esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalle leggi della Regione e dello Stato, secondo la disciplina della legge.
4. Ha sede presso il Consiglio regionale, da cui dipende funzionalmente.

Capo I. Funzioni

Art. 2.
(Funzioni di consulenza e di proposta)

1. Il Comitato e' organo di consulenza della Regione nel settore della informazione e della comunicazione regionale e locale, in particolare nell'ambito radiotelevisivo, dell'editoria e dei mezzi di comunicazione di massa. E' altresi' organo di consulenza nei confronti di organi statali e di altri Enti e organismi nei casi e limiti stabiliti dalle leggi. In particolare:
a) esprime parere per la parte di competenza regionale sullo schema del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, nonche' sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, ai sensi della legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
b) esprime parere sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive private locali che trasmettano programmi di pubblica utilita';
c) esprime parere sui piani dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
d) esprime parere sui disegni di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore della informazione e della comunicazione;
e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia radiotelevisiva e dell'informazione e comunicazione.
2. Il Comitato e' altresi' organo di proposizione, nelle materie di cui al comma 1, nei confronti delle Regioni, di organi statali e di altri organismi. In particolare:
a) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
b) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria pubblica del servizio pubblico radiotelevisivo e le realta' culturali e informative della regione, nonche' sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
c) formula proposte, appoggia e assume ogni opportuna iniziativa per stimolare e sviluppare attivita' di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e comunicazione a livello regionale e locale.

Art. 3.
(Funzioni di governo e di controllo)

1. Al fine di garantire le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione, il Comitato svolge le funzioni di organo dell'autorita' di garanzia nella comunicazione in relazione ai compiti previsti dalla legislazione nazionale.
2. Il Comitato, nell'ambito della disciplina sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato:
a) regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, decidendo sulle relative domande in conformita' con le norme di legge e regolamentari vigenti. A tale scopo puo' adottare uno specifico regolamento contenente le norme per l'accesso alle trasmissioni locali;
b) assolve ai compiti previsti dalla disciplina sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, in collaborazione - ove richiesta - con gli organi governativi o parlamentari operanti nel settore;
c) esercita le attivita' e le funzioni affidategli dal ministro preposto al settore delle poste e telecomunicazioni e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria e verifica il rispetto delle disposizioni emanate dalla competente commissione parlamentare e dal garante stesso per le campagne elettorali;
d) esercita le attivita' richieste dai soggetti di cui alla lettera c) allo scopo di provvedere alla tenuta del registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, con la documentazione relativa agli indici di ascolto;
e) collabora con gli organi regionali competenti all'adozione o adeguamento dei piani territoriali di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione.

Capo II. Composizione ed elezione

Art. 4.
(Composizione)

1. Il Comitato e' composto da nove esperti nei settori della comunicazione, dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni, della multimedialita'.
2. La competenza e la professionalita' specifica di ogni componente deve essere comprovata in apposito curriculum da acquisire prima della elezione a cura della presidenza del Consiglio regionale.
3. Per quanto non diversamente disciplinato in modo espresso dalla legge, si applica la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine e incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati", come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1996, n. 9.

Art. 5.
(Elezione e durata in carica)

1. Il Comitato e' eletto dal Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato ai due terzi dei componenti da eleggere.
2. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale e' avvenuta l'elezione e, in attesa dell'elezione del nuovo Comitato, le sue funzioni sono prorogate nei limiti della legge regionale sulla proroga degli organi amministrativi.
3. In caso di cessazione dalla carica - per qualsiasi motivo - di uno o piu' componenti, il Consiglio regionale elegge i nuovi membri per la restante parte della legislatura.

Art. 6.
(Incompatibilita')

1. La carica di componente del Comitato e' incompatibile:
a) con la carica di Consigliere regionale, di deputato e di senatore;
b) con la qualifica di amministratore e di socio di societa' concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi e impianti e di produzione e gestione di pubblicita', di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, editoriale e della multimedialita', nonche' di amministratore e socio di imprese a quelle collegate o da quelle controllate;
c) con la qualifica di dipendente o dirigente delle societa' o imprese di cui alla lettera b);
d) con lo svolgimento in corso di attivita' professionali, di collaborazione o di consulenza continuativa con le societa' e imprese di cui alla lettera b).
2. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1 sono ineleggibili a componenti del Comitato. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle stesse condizioni comporta decadenza dalla carica di componente del Comitato.

Capo III. Organizzazione e funzionamento

Art. 7.
(Presidenza)

1. Dopo l'elezione del Comitato, il Consiglio regionale nomina a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente del Comitato, scegliendolo fra i componenti dello stesso. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parita' di voti risulta eletto il piu' anziano di eta'. Il Presidente dura in carica 30 mesi e non puo' essere rieletto immediatamente al termine del suo mandato.
2. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno.
3. Il Comitato elegge fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, un Vice Presidente ed un segretario che insieme al Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Comitato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8.
(Autonomia organizzativa)

1. Per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori il Comitato approva, a maggioranza assoluta, un regolamento. In particolare il regolamento, nel rispetto della legge, dispone in ordine ai seguenti contenuti:
a) le modalita' di convocazione delle riunioni;
b) la disciplina delle sedute e delle votazioni;
c) la disciplina delle verbalizzazioni e dei diritti di accesso dei componenti;
d) le funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza del Comitato;
e) ogni altra disciplina utile per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato.
2. Il regolamento del Comitato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9.
(Programmazione dell'attivita' e relazioni)

1. Il Comitato approva annualmente, entro il mese di settembre, un programma dell'attivita' da svolgere nell'anno successivo, e lo presenta al Consiglio e alla Giunta regionale.
2. Copia del programma dell'attivita' da svolgere, corredata dal relativo preventivo di spesa, viene inviata alla Presidenza del Consiglio regionale per la determinazione dell'apposito finanziamento annuale a carico del bilancio del Consiglio.
3. Il Comitato presenta altresi' al Consiglio ed alla Giunta regionale, annualmente, una relazione sulle attivita' svolte, con un consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, nonche' una relazione sulla situazione complessiva del sistema della comunicazione e dell'informazione in ambito regionale, formulando eventuali proposte di intervento. Di tale relazione viene data adeguata pubblicita' a cura della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10.
(Rapporti istituzionali)

1. In relazione all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite il Comitato svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, collabora e si rapporta col Consiglio e la Giunta regionale, nonche' con altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni, ivi compresa la commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita'.
2. Il Comitato intrattiene rapporti con i Comitati delle altre regioni, aderisce altresi' alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alle loro attivita', intrattiene rapporti con i coordinamenti nazionali dei Consigli e delle Giunte regionali e con l'Osservatorio sul sistema comunicativo regionale, ove istituito.

Art. 11.
(Strumenti di promozione e partecipazione)

1. Il Comitato pone in essere idonee forme di contatto, collaborazione, confronto e partecipazione con le associazioni delle imprese operanti a livello locale, con le associazioni degli utenti, con il sistema delle autonomie e con tutti i soggetti interessati al settore della comunicazione e dell'informazione.
2. Il Comitato consulta periodicamente i soggetti di cui al comma 1 e propone al Consiglio regionale l'organizzazione di conferenze regionali sull'informazione e sulla comunicazione.

Art. 12.
(Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale e' istituito l'Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale, quale strumento di conoscenza nell'ambito della competenza regionale, dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale nonche' delle sue interazioni e dei suoi rapporti con il sistema comunicativo nazionale.
2. L'Osservatorio acquisisce, raccoglie ed organizza elementi di conoscenza:
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Osservatorio;
a) raccoglie ed aggiorna, in forma strutturata e permanente, i dati riguardanti l'informazione locale nel suo complesso;
b) coordina e raccoglie gli apporti che possono pervenire dai servizi stampa e comunicazione regionali, dal Comitato regionale dai centri di studio e di statistica;
c) promuove i contributi di ricerca degli Istituti universitari e delle Istituzioni pubbliche e private operanti nel settore della comunicazione e dell'informazione;
d) utilizza dati, informazioni e conoscenze per un approccio sistematico ed organico al settore dell'informazione, con l'obiettivo di consentire la qualificazione dell'informazione pubblica e di fornire agli operatori un punto di riferimento per le possibili strategie di intervento.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, delibera il progetto di strutturazione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale, per il suo funzionamento, dei servizi di comunicazione e di informazione del Consiglio regionale ed in genere delle professionalita' disponibili nell'apparato della Regione. Puo' avvalersi, in via saltuaria o permanente, anche mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici e privati che possono contribuire efficacemente alle realizzazioni delle sue finalita'.
5. Il Comitato regionale concorre all'attivita' dell'Osservatorio.

Art. 13.
(Compensi e rimborsi spese)

1. Al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario del Comitato viene corrisposto un compenso mensile, per dodici mensilita', la cui entita' e' determinata, all'atto dell'insediamento del Comitato stesso, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore rispettivamente al 30, al 15 e al 10 per cento dell'indennita' mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
2. Agli altri componenti del Comitato viene corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta la cui entita' e' determinata, con le modalita' di cui al comma 1, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore all'80 per cento dell'indennita' di presenza per i Consiglieri regionali prevista dall'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14.
3. Ai componenti del Comitato puo' essere concesso un assegno compensativo per il lavoro istruttorio o di studio effettuato in relazione all'attivita' del Comitato e su incarico del suo Presidente. L'importo di tale assegno e' determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Comitato, in relazione al tipo ed alla gravosita' dell'incarico, nei limiti delle disponibilita' finanziarie assicurate al Comitato a carico del bilancio del Consiglio regionale.
4. A tutti i componenti del Comitato e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di trasferta nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 14.
(Strutture di supporto)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale delle strutture e del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale, sentito il Presidente del Comitato e con le modalita' previste dalle norme vigenti sulla gestione del personale regionale.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni il Comitato e le relative strutture di supporto possono rapportarsi e utilizzare l'apporto delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, previa intesa con le rispettive presidenze.

Art. 15.
(Collaborazioni e consulenze)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalita' della legge, il Comitato puo' proporre all'Ufficio di Presidenza del Consiglio l'affidamento di incarichi di collaborazione o di consulenza.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono regolati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito delle attivita' dell'Amministrazione regionale", come da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1991, n. 36.

Art. 16.
(Autonomia finanziaria)

1. Per il funzionamento del Comitato, a carico del bilancio del Consiglio regionale viene assicurato un apposito finanziamento, determinato sulla base del programma annuale delle attivita' da svolgere nell'anno successivo.
2. Per i fini di cui al comma 1 e' istituita un'apposita voce nel bilancio del Consiglio regionale.
3. Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure stabilite per la contabilita' del Consiglio regionale.

Capo IV. Norme finali e finanziarie

Art. 17.
(Norma transitoria e abrogazione)

1. In sede di prima applicazione, le funzioni attribuite dalla legge al Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione sono svolte, fino alla scadenza del suo mandato, dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo nella composizione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 59.
2. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno o piu' componenti, si procedera' alla sostituzione dei dimissionari tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
3. E' abrogata la l.r. 59/1991 "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo".

Art. 18.
(Norma finanziaria)

1. Le spese per l'attivita' e il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.