Proposta di legge regionale, n. 6224.
Istituzione e funzionamento del 'Comitato regionale per la
comunicazione e l'informazione'. 1. Il Consiglio regionale del Piemonte riconosce la funzione
strategica dell'informazione per lo sviluppo democratico della
Comunita' regionale e, quale organo che esercita le potesta'
legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione, svolge un ruolo
propositivo, propulsivo e normativo per lo sviluppo del settore
della comunicazione nel suo complesso. Capo I. - Funzioni 1. Il Comitato e' organo di consulenza della Regione nel settore
della informazione e della comunicazione regionale e locale, in
particolare nell'ambito radiotelevisivo, dell'editoria e dei mezzi
di comunicazione di massa. E' altresi' organo di consulenza nei
confronti di organi statali e di altri Enti e organismi nei casi e
limiti stabiliti dalle leggi. In particolare: 1. Al fine di garantire le esigenze di decentramento sul
territorio delle funzioni di governo, di garanzia e di controllo in
materia di comunicazione, il Comitato svolge le funzioni di organo
dell'autorita' di garanzia nella comunicazione in relazione ai
compiti previsti dalla legislazione nazionale. Capo II. - Composizione ed elezione 1. Il Comitato e' composto da sette esperti nei settori della
comunicazione, dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni,
della multimedialita'. 1. Il Comitato e' eletto dal Consiglio regionale, all'inizio di
ogni legislatura, con voto limitato ai due terzi dei componenti da
eleggere. 1. La carica di componente del Comitato e' incompatibile: Capo III. - Organizzazione e funzionamento 1. Dopo l'elezione del Comitato, il Consiglio regionale nomina a
maggioranza assoluta dei componenti il Presidente del Comitato,
scegliendolo fra i componenti dello stesso. Se nessuno riporta la
maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a
parita' di voti risulta eletto il piu' anziano di eta'. Il
Presidente dura in carica 30 mesi e non puo' ossere rieletto
immediatamente al termine del suo mandato. 1. Per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori il Comitato
approva, a maggioranza assoluta, un regolamento. In particolare il
regolamento, nel rispetto della legge, dispone in ordine ai
seguenti contenuti: 1. Il Comitato approva annualmente, entro il mese di settembre, un
programma dell'attivita' da svolgere nell'anno successivo, e lo
presenta al Consiglio e alla Giunta regionale. 1. In relazione all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite il
Comitato svolge le funzioni di cui al comma primo, articolo 3,
collabora e si rapporta col Consiglio e la Giunta regionale,
nonche' con altri organi delle amministrazioni statali, regionali e
locali, e con altri enti e istituzioni. 1. Il Comitato pone in essere idonee forme di contatto,
collaborazione, confronto e partecipazione con le associazioni
delle imprese operanti a livello locale, con le associazioni degli
utenti, con il sistema delle autonomie e con tutti i soggetti
interessati al settore della comunicazione e dell'informazione. 1. Presso la presidenza del Consiglio regionale e' istituito
l'Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale, quale
strumento di conoscenza nell'ambito della competenza regionale,
dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale. 1. Al Presidente ed al Vice Presidente del Comitato viene
corrisposto un compenso mensile, per dodici mensilita', la cui
entita' e' determinata, all'atto dell'insediamento del Comitato
stesso, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in
misura non superiore rispettivamente al trenta e al quindici per
cento dell'indennita' mensile lorda spettante al Consigliere
regionale. 1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale delle
strutture e del personale messo a disposizione dal Consiglio
regionale, sentito il Presidente del Comitato e con le modalita'
previste dalle norme vigenti sulla gestione del personale
regionale. 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato puo'
deliberare l'affidamento di incarichi di collaborazione o di
consulenza, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale e nei limiti delle disponibilita' finanziarie
assicurate al Comitato a carico del bilancio del Consiglio
regionale. 1. Per il funzionamento del Comitato, a carico del bilancio del
Consiglio regionale viene assicurato un apposito finanziamento,
determinato sulla base del programma annuale delle attivita' da
svolgere nell'anno successivo. Capo IV. - Norme finali e finanziarie 1. In sede di prima applicazione, l'elezione del Comitato avviene
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 1. Le spese per l'attivita' e il funzionamento del Comitato sono a
carico del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
(Comitato regionale per la comunicazione e
l'informazione)
2. Il Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione, di
seguito chiamato Comitato, e' organo con funzioni di consulenza,
propositive, di gestione e di controllo nel settore della
informazione e comunicazione regionale e locale.
3. Esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalle
leggi della Regione e dello Stato, secondo la disciplina della
presente legge.
4. Ha sede presso il Consiglio regionale, da cui dipende
funzionalmente.
(Funzioni di consulenza e di proposta)
a) esprime parere sullo schema del piano nazionale di assegnazione
delle radiofrequenze, nonche' sui bacini di utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti, ai sensi della legge sul
sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
b) esprime parere sui provvedimenti che la Regione adotta per
disporre agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e
televisive private locali che trasmettano programmi di pubblica
utilita';
c) esprime parere sui piani dei programmi predisposti dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
d) esprime parere sui disegni di legge regionale disciplinanti in
tutto o in parte la materia rientrante nel settore della
informazione e della comunicazione;
e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi e regolamenti in materia radiotelevisiva e
dell'informazione e comunicazione.
2. Il Comitato e' altresi' organo di proposizione, nelle materie di
cui al comma 1, nei confronti delle Regioni, di organi statali e di
altri organismi. In particolare:
a) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, sia in sede nazionale che regionale, ed ai
concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e
televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
b) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di
collaborazione fra la concessionaria pubblica del servizio pubblico
radiotelevisivo e le realta' culturali e informative della regione,
nonche' sui contenuti delle convenzioni che possono essere
stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
c) formula proposte, appoggia e assume ogni opportuna iniziativa
per stimolare e sviluppare attivita' di formazione e di ricerca sui
temi e problemi dell'informazione e comunicazione a livello
regionale e locale.
(Funzioni di governo e di controllo)
2. Il Comitato, nell'ambito della disciplina sul sistema
radiotelevisivo pubblico e privato:
a) regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, decidendo
sulle relative domande in conformita' con le norme di legge e
regolamentari vigenti. A tale scopo puo' adottare uno specifico
regolamento contenente le norme per l'accesso alle trasmissioni
locali;
b) assolve ai compiti previsti dalla disciplina sul sistema
radiotelevisivo pubblico e privato, in collaborazione - ove
richiesta - con gli organi governativi o parlamentari operanti nel
settore;
c) esercita le attivita' e le funzioni affidategli dal ministro
preposto al settore delle poste e telecomunicazioni e dal garante
per la radiodiffusione e l'editoria e verifica il rispetto delle
disposizioni emanate dalla competente commissione parlamentare e
dal garante stesso per le campagne elettorali;
d) esercita le attivita' richieste dai soggetti di cui alla
lettera c) allo scopo di provvedere alla tenuta del registro delle
imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, con la
documentazione relativa agli indici di ascolto;
e) collabora con gli organi regionali competenti all'adozione o
adeguamento dei piani territoriali di coordinamento per la
localizzazione degli impianti di diffusione.
(Composizione)
2. La competenza e la professionalita' specifica di ogni
componente deve essere comprovata in apposito curriculum da
acquisire prima della elezione a cura della presidenza del
Consiglio regionale.
3. Per quanto non diversamente disciplinato in modo espresso dalla
presente legge, si applica integralmente la legge regionale 23
marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine e incarichi
pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i
soggetti nominati" e successive modifiche.
(Elezione e durata in carica)
2. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura
nel corso della quale e' avvenuta l'elezione e, in attesa
dell'elezione del nuovo Comitato, le sue funzioni sono prorogate
nei limiti della legge regionale sulla proroga degli organi
amministrativi.
3. In caso di cessazione dalla carica - per qualsiasi motivo - di
uno o piu' componenti, il Consiglio regionale elegge i nuovi membri
per la restante parte della legislatura.
(Incompatibilita')
a) con la carica di Consigliere regionale, di deputato e di
senatore;
b) con la qualifica di amministratore e di socio di societa'
concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese
radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e
distribuzione di programmi e impianti e di produzione e gestione di
pubblicita', di imprese operanti nel settore delle
telecomunicazioni, editoriale e della multimedialita', nonche' di
amministratore e socio di imprese a quelle collegate o da quelle
controllate;
c) con la qualifica di dipendente o dirigente delle societa' o
imprese di cui alla lettera b);
d) con lo svolgimento di attivita' professionali, di
collaborazione o di consulenza continuativa con le societa' e
imprese di cui alla lettera b).
2. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1
sono ineleggibili a componenti del Comitato. L'accertamento
dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle stesse condizioni
comporta decadenza dalla carica di componente del Comitato.
(Presidenza)
2. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le
riunioni stabilendone l'ordine del giorno.
3. Il Comitato elegge fra i suoi componenti, a maggioranza
assoluta, un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
(Autonomia organizzativa)
a) le modalita' di convocazione delle riunioni;
b) la disciplina delle sedute e delle votazioni;
c) la disciplina delle verbalizzazioni e dei diritti di accesso
dei componenti;
d) ogni altra disciplina utile per assicurare lo svolgimento dei
lavori del Comitato.
2. Il regolamento del Comitato viene pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
(Programmazione dell'attivita' e relazioni)
2. Copia del programma dell'attivita' da svolgere, corredata dal
relativo preventivo di spesa, viene inviata alla Presidenza del
Consiglio regionale per la determinazione dell'apposito
finanziamento annuale a carico del bilancio del Consiglio.
3. Il Comitato presenta altresi' al Consiglio ed alla Giunta
regionale, annualmente, una relazione sulle attivita' svolte, con
un consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, nonche'
una relazione sulla situazione complessiva del sistema della
comunicazione e dell'informazione in ambito regionale, formulando
eventuali proposte di intervento. Di tale relazione viene data
adeguata pubblicita' a cura della Presidenza del Consiglio
regionale.
(Rapporti istituzionali)
2. Il Comitato intrattiene rapporti con i Comitati delle altre
regioni, aderisce altresi' alle strutture ed agli strumenti di
coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o
interregionale e partecipa alle loro attivita', intrattiene
rapporti con i coordinamenti nazionali dei Consigli e delle Giunte
regionali e con l'Osservatorio sul sistema comunicativo regionale,
ove istituito.
(Strumenti di promozione e partecipazione)
2. Il Comitato consulta periodicamente i soggetti di cui al primo
comma e propone al Consiglio regionale l'organizzazione di
conferenze regionali sull'informazione e sulla comunicazione.
(Osservatorio permanente sul sistema comunicativo
regionale)
2. L'Osservatorio acquisisce, raccoglie ed organizza elementi di
conoscenza:
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e
nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro
strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato
dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate
alla comunicazione ed all'informazione.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Osservatorio;
a) raccoglie ed aggiorna, in forma strutturata e permanente, i
dati riguardanti l'informazione locale nel suo complesso;
b) coordina e raccoglie gli apporti che possono pervenire dai
servizi stampa e comunicazione regionali, dal Comitato regionale
per il servizio radiotelevisivo, dai centri di studio e di
statistica;
c) promuove i contributi di ricerca degli Istituti universitari e
delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore della
comunicazione e dell'informazione;
d) utilizza dati, informazioni e conoscenze per un approccio
sistematico ed organico al settore dell'informazione, con
l'obiettivo di consentire la qualificazione dell'informazione
pubblica e di fornire agli operatori un punto di riferimento per le
possibili strategie di intervento.
4. L'Ufficio di presidenza delibera il progetto di strutturazione,
organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si
avvale, per il suo funzionamento, dei servizi di comunicazione e di
informazione del Consiglio regionale ed in genere delle
professionalita' disponibili nell'apparato del Consiglio. Puo'
avvalersi, in via saltuaria o permanente, anche mediante apposite
convenzioni, di organismi pubblici e privati che possono
contribuire efficacemente alle realizzazioni delle sue finalita'.
5. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi concorre
all'attivita' dell'Osservatorio.
(Compensi e rimborsi spese)
2. Agli altri componenti del Comitato viene corrisposto un gettone
di presenza per ogni giornata di seduta la cui entita' e'
determinata, con le modalita' di cui al primo comma, dall'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Ai componenti del Comitato puo' essere concesso un assegno
compensativo per il lavoro istruttorio o di studio effettuato in
relazione all'attivita' del Comitato e su incarico del suo
Presidente. L'importo di tale assegno e' determinato dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Comitato,
in relazione al tipo ed alla gravosita' dell'incarico, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie assicurate al Comitato a carico
del bilancio del Consiglio regionale. Tale compenso non spetta ne'
al Presidente ne' al Vice Presidente del Comitato.
4. A tutti i componenti del Comitato e' corrisposto il rimborso
delle spese di viaggio e l'indennita' di trasferta nella misura
stabilita per i dirigenti regionali.
(Strutture di supporto)
2. L'Ufficio di Presidenza, sentito il Presidente del Comitato,
assegna alla segreteria del Comitato locali e dotazioni idonee allo
svolgimento delle sue funzioni ed ha facolta' di organizzare la
segreteria, in ragione della complessita' dell'attivita' da
svolgere, in una delle strutture organizzative in cui si articolano
gli uffici del Consiglio.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni il Comitato e le relative
strutture di supporto possono rapportarsi e utilizzare l'apporto
delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, previa
intesa con le rispettive presidenze.
(Collaborazioni e consulenze)
(Autonomia finanziaria)
2. Per i fini di cui al comma 1 e' istituita un'apposita voce nel
bilancio del Consiglio regionale.
3. Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato sono
impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure stabilite per
la contabilita' del Consiglio regionale.
(Norma transitoria e abrogazione)
2. E' abrogata la legge regionale n. 16 dicembre 1991, n. 59
"Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo".
3. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo resta in
carica fino all'insediamento del Comitato regionale per la
comunicazione e l'informazione di cui all'articolo 1 della presente
legge.
(Norma finanzaria)