Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 19 novembre 1996, n. 83.

Devoluzione di quote di assegnazioni statali vincolate nonche' ulteriori variazioni al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996 e disposizioni finanziarie per gli anni 1997 e 1998.

(B.U. 27 novembre 1996, n. 48)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
All. A., B.

Art. 1.

1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte, non piu' utilizzabili secondo le originarie finalizzazioni e per l'importo indicato nell'allegato A tabella 1, sono devolute ad integrazione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996, indicati nell'allegato A tabella 2 per l'importo specificato.

Art. 2.

1. Negli stati di previsione del bilancio per il corrente anno, sono inserite le variazioni indicate nell'allegato B alla presente legge.

Art. 3.

1. E' autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'adesione della Regione Piemonte all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS per la realizzazione della tangenziale Est-Ovest di Cuneo.
2. Alla spesa si fa fronte come segue:
a) quanto a lire 20 miliardi con una disponibilita' di pari ammontare dell'importo di lire 35 miliardi autorizzati per l'anno 1997 con riferimento al Settore Patrimonio dall'articolo 2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1996, n. 10;
b) quanto a lire 9 miliardi con una disponibilita' di pari ammontare del capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1996-1998 tranche 1998;
c) quanto a lire 10 miliardi con una disponibilita' di pari ammontare del capitolo numero 27170 del bilancio pluriennale 1996-1998 tranche 1998.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione e con la dotazione indicata al comma 2: "Erogazione di somme per l'adesione all'Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo e l'ANAS, per la realizzazione della tangenziale Est-Ovest di Cuneo".

Art. 4.

1. Le somme assegnate ai sensi ed in applicazione della legge 19 novembre 1987, n. 470, non impegnate per carenze di domande, possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per altri eventi calamitosi verificatisi su tutto il territorio piemontese.

Art. 5.

1. Le somme assegnate, ai sensi ed in applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il ripristino di strutture danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche ancora disponibili sul capitolo n. 22260 del bilancio per l'anno 1996 anche a seguito di revoche e rinunce, e non piu' utilizzabili per carenza di domande sono devolute al finanziamento di interventi di opere irrigue collettive.
2. In applicazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
capitolo n. 20950 + 9.500.000.000
capitolo n. 22260 - 9.500.000.000.

Art. 6.

1. Le somme assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con decreto ministeriale 8 gennaio 1993, n. 785, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 sul capitolo n. 22240 e non utilizzate per esaurimento delle domande presentate per il corrispondente evento calamitoso, sono devolute nella misura di lire 666.500.000 al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 n. 22246 per il finanziamento delle domande ancora giacenti presentate sull'articolo 3 del decreto legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31.

Art. 7.

1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752 e 16 aprile 1987, n. 183, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande presentate sulla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 in attuazione del regolamento CEE n. 797/1985 per il miglioramento delle strutture agrarie, sono devolute per analoghi interventi previsti dal regolamento CEE n. 2328/1991 al capitolo sotto indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
devoluzione da
capitolo importo
13140 1.000.000.000
21056 1.000.000.000
21090 200.000.000
21100 2.300.000.000
21120 4.500.000.000
devoluzione a
capitolo importo
21033 9.000.000.000.

Art. 8.

1. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei presidi socio-assistenziali dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 59, possono essere utilizzate anche per completare il finanziamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno 1995.

Art. 9.

1. Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi, in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14, per l'acquisto di mezzi di sgombero neve, e' autorizzato, a decorrere dal 1997, il limite di impegno di lire 350.000.000, che viene iscritto al capitolo n. 24958 del bilancio pluriennale 1996-1998, tranche 1997.
2. Alla copertura degli oneri si provvede con una disponibilita' di pari ammontare del capitolo n. 15910 del bilancio pluriennale 1996-1998, tranche 1997.

Art. 10.

1. La riduzione di lire 14.510.000.000 del capitolo n. 27160 e' riferita alle schede FIP del campo di intervento "Turismo".

Art. 11.

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

Allegato A (Tabella 1 e Tabella 2) (art. 1) Somme assegnate, non piu' utilizzabili secondo le originarie finalizzazioni, e devolute ad integrazione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996

Tabella 1
capitoli importo
12940 -7.698.701.975
14151 - 2.180.000
24050 - 457.269.097
24170 - 18.504.069
24320 - 79.153.900
24330 - 1.889.355
24340 - 98.879.180
24350 - 48.977.240
24370 - 248.016.877
24380 - 15.715.059
24390 - 36.752.288
24550 - 76.522.532
Complessivamente 8.782.561.572

Tabella 2
capitoli importo
10332 + 200.000.000
11400 + 2.182.561.572
11725 + 800.000.000
11720 + 800.000.000
11680 + 200.000.000
12085 + 1.000.000.000
14930 + 1.000.000.000
15620 + 100.000.000
20450 + 2.500.000.000
Complessivamente + 8.782.561.572.

Allegato B.

Allegato B: Variazioni agli stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1996 (art. 2)
OMISSIS