Legge regionale 15 novembre 1996, n. 81. Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 57, (Interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale) cosi' come modificata dalla legge regionale 24 ottobre 1995, n. 73. (B.U. 20 novembre 1996, n. 47) 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 57, e' sostituito dal seguente:
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
"3. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 3, non puo' superare il 15 per cento dell'importo del finanziamento assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per programmi di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400 milioni".
(Dichiarazione di urgenza)