Disegno di legge regionale, n. 6225.
Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995 numero 57,
(Interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale)
cosi' come modificata dalla legge regionale 24 ottobre 1995, numero
73. 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 aprile
1995, numero 57, e' sostituito dal seguente:
"3. Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma
3, non puo' superare il 15 per cento dell'importo del finanziamento
assistito da garanzia, limitatamente alle iniziative il cui costo
complessivo non superi la spesa di lire 400 milioni o per programmi
di maggior costo fino alla concorrenza di lire 400 milioni".