Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 4 settembre 1996, n. 68.

Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 'Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand ' .

(B.U. 11 settembre 1996, n. 37)

Art. 1

Art. 1.

1. L'articolo 22 della legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - Esercizio della pesca
1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco e' vietato.
2. E' fatta eccezione per gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva, individuati con deliberazione dell'Ente di gestione. La gestione di questi bacini e' regolata da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Ente di gestione ed i proprietari degli stessi.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 300 mila; la sanzione di cui al presente comma, nel caso di esercizio della pesca al di fuori delle limitazioni poste dalle convenzioni di cui al comma 2, e' applicabile ai singoli individui esercitanti la pesca ed e' maggiorata di dieci volte per i gestori dei bacini, che ne rispondono in solido.".