Disegno di legge regionale, n. 6128.
Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 'Norme
per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di
Salbertrand'. 1. L'articolo 22 della legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 22. (Esercizio della pesca).
1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco e' vietata.
2. E' fatta eccezione per gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva, individuati con deliberazione dell'Ente di
gestione. La gestione di questi bacini e' regolata da apposite
convenzioni da stipularsi tra l'Ente di gestione ed i proprietari
degli stessi.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 300 mila".