Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 4 settembre 1996, n. 66.

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana. Abrogazione della legge regionale 23 agosto 1989, n. 52.

(B.U. 11 settembre 1996, n. 37)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
2. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) relativa al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni ad un massimo di lire cinque milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso, cosi' come previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 "Istituzione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana".
3. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) relativa al divieto di esercitare l'attivita' venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
4. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c), d), f) e g) relative ai divieti di: "c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole; f) esercitare attivita' sportive e ricreative con mezzi meccanici fuori strada; g) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, tranne che per lo svolgimento delle attivita' agricole o delle attivita' di vigilanza o di soccorso;" comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, cosi' come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della l. r. 46/1980, cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 inerente alle sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di aree protette.
5. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere e) ed h), relative ai divieti di: "e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole e della fruibilita' del parco; h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi;" comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni, cosi' come previsto dall'articolo 9, terzo comma, della l.r. 46/1980.
6. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), relative ai divieti di: "a) edificare nelle zone di dissesto o potenziale dissesto geologico e idrogeologico; b) introdurre allevamenti animali di tipo industriale intensivo"; comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire dieci milioni ad un massimo di lire venti milioni.
7. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), relativa al divieto di danneggiare i massi erratici, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire cinque milioni.
8. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 3, comma 2, relativa al divieto di apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario fino all'emanazione di regolamento da parte dell'Ente parco, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire cinque milioni oltre l'obbligo della demolizione.
9. Le violazioni alle norme previste nel regolamento di navigazione di cui all'articolo 3, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire cento mila ad un massimo di lire un milione.
10. Gli interventi in materia forestale eseguiti in difformita' da quanto previsto dall'articolo 4 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cinque milioni.
11. Le violazioni all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, relativi agli interventi ammessi nella zona denominata "Mareschi", comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire cinque milioni.
12. Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2, 5, 6, 8 e 11 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Art. 3.

1. La legge regionale 23 agosto 1989, n. 52 "Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana", e' abrogata.