Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6131.

Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1989, n. 52 'Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale dei Laghi di Avigliana'.

Art. 1

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1989, n. 52, e' sostituito dal seguente: "7. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 3 lettera c), relativa al divieto di danneggiare i massi erratici, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 52/1989 e' inserito il seguente: "7 bis. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 4 relativa al divieto di apposizione di qualsiasi elemento o struttura di tipo pubblicitario fino alla emanazione di regolamento da parte dell'Ente Parco, comportano sanzioni da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre l'obbligo della demolizione".
3. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 52/1989 e' sostituito dal seguente: "8. Le violazioni alle norme previste nel regolamento di navigazione di cui all'articolo 6 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione".
4. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 52/1989 e' sostituito dal seguente: "9. Gli interventi in materia forestale eseguiti in difformita' da quanto previsto all'articolo 7 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni".
5. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 52/1989 e' sostituito dal seguente: "10. Le violazioni agli articoli 8 e 9, relativi agli interventi ammessi nella zona denominata "Mareschi", comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni".
6. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 52/1989 e' sostituito dal seguente: "11. Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2, 5, 6 e 10 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale".