Legge regionale 5 agosto 1996, n. 55. Modificazioni alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 'Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo '. (B.U. 7 agosto 1996, n. 32) 1. E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40.
1. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 40/1994 e' sostituito dal seguente:
1. L'articolo 26 della legge regionale 40/1994 e' sostituito dal seguente:
1. Al comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 40/1994 l'inciso "anche a mezzo di timbro e data apposto da lui o da un suo delegato" e' sostituito dal seguente: "anche a mezzo di timbro a data apposto da lui o da un suo delegato". 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. E' soppresso il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 40/94.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 40/1994 e' aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Nel caso di annullamento giurisdizionale della decisione negativa del controllo, per motivi diversi dalla tardivita', i termini di cui ai commi 1 e 2 ridecorrono dalla data della notifica della sentenza all'Ente interessato".
4. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 40/1994 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli atti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sono trasmessi al controllo, a pena di decadenza, con le modalita' del comma 4 entro cinque giorni dalla richiesta, unitamente a copia della stessa".
"5. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 5 al 25 agosto e dal 27 dicembre al 31 dicembre".
"Articolo 26 (Modalita' del controllo sul bilancio e sul conto consuntivo)
1. Le deliberazioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo devono essere trasmesse entro venti giorni dall'adozione, con le modalita' di cui all'articolo 18.
2. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio relativi alle deliberazioni di cui al comma 1 devono essere trasmessi dall'Ente entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche se forniti con atto deliberativo.
3. Nei confronti degli atti di cui al comma 1 non operano le decadenze di cui agli articoli 18 e 21.
4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, di cui all'articolo 46, comma 11, della legge 142/1990, l'Organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 57 della legge 142/1990, e della documentazione ad essa allegata".