Disegno di legge regionale, n. 6193.
Modificazioni alla legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 'Nuove
norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo'. 1. E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18
della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40. 1. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 40/1994 e'
sostituito dal seguente: "5. I termini per l'esercizio del controllo
sono sospesi dal 5 al 25 agosto e dal 27 dicembre al 31 dicembre". 1. L'articolo 26 della legge regionale 40/1994 e' sostituito dal
seguente: "Articolo 26 (Modalita' del controllo sul bilancio e sul
conto consuntivo) 1. Le deliberazioni di approvazione del bilancio e
del conto consuntivo devono essere trasmesse entro venti giorni
dall'adozione, con le modalita' di cui all'articolo 18. 1. Al comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 40/1994
l'inciso "anche a mezzo di timbro e data apposto da lui o da un suo
delegato" e' sostituito dal seguente: "anche a mezzo di timbro a data
apposto da lui o da un suo delegato". 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi
dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
2. E' soppresso il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 18 della
legge regionale 40/94.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 40/1994 e'
aggiunto il seguente comma: "2 bis. Nel caso di annullamento
giurisdizionale della decisione negativa del controllo, i termini di
cui ai commi 1 e 2 ridecorrono dalla data della notifica della
sentenza all'Ente interessato".
4. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 40/1994 e'
sostituito dal seguente: "6. Gli atti di cui ai commi 2 e 4
dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento
delle autonomie locali), sono trasmessi al controllo, a pena di
decadenza, con le modalita' del comma 4 entro cinque giorni dalla
richiesta, unitamente a copia della stessa".
2. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio relativi
alle deliberazioni di cui al comma 1 devono essere trasmessi
dall'Ente entro venti giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, anche se forniti con atto deliberativo.
3. Nei confronti degli atti di cui al comma 1 non operano le
decadenze di cui agli articoli 18 e 21.
4. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, di
cui all'articolo 46, comma 11, della legge 142/1990, l'Organo di
controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal
Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 57 della
legge 142/1990, e della documentazione ad essa allegata".