Legge regionale 24 luglio 1996, n. 50. Modifica alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 'Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984' - Norme per l'attivita' dei laboratori. (B.U. 31 luglio 1996, n. 31) 1. L'ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dal seguente:
1. Al comma sesto dell'art. 5 della l.r. 55/87, cosi' come modificata dalla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 43, aggiungere dopo la dicitura "D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303," la frase "e successive modificazioni e integrazioni".
"8. E' consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, operante sul territorio regionale. Le condizioni di ammissibilita' del trasferimento e le relative modalita', nonche' le sanzioni per il caso di violazione, saranno disciplinate da apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".