Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 24 luglio 1996, n. 50.

Modifica alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 'Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984' - Norme per l'attivita' dei laboratori.

(B.U. 31 luglio 1996, n. 31)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. L'ottavo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dal seguente:
"8. E' consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, operante sul territorio regionale. Le condizioni di ammissibilita' del trasferimento e le relative modalita', nonche' le sanzioni per il caso di violazione, saranno disciplinate da apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 2.

1. Al comma sesto dell'art. 5 della l.r. 55/87, cosi' come modificata dalla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 43, aggiungere dopo la dicitura "D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303," la frase "e successive modificazioni e integrazioni".