Disegno di legge regionale, n. 6162.
Modifica alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 'Requisiti
minimi dei laboratori analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984.
Norme per l'attivita' dei laboratori'. 1. L'ultimo comma dell'articolo 4, della legge regionale 5 novembre
1987, n. 55, e' sostituito dal seguente: "E' consentito il
trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di
diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno
professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di
legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti
autorizzata, operanti sul territorio regionale. Le condizioni di
ammissibilita' del trasferimento e le relative modalita', nonche' le
sanzioni per il caso di violazione, saranno disciplinate da apposito
regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".