Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6162.

Modifica alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 'Requisiti minimi dei laboratori analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984. Norme per l'attivita' dei laboratori'.

Art. 1

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 4, della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dal seguente: "E' consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata, operanti sul territorio regionale. Le condizioni di ammissibilita' del trasferimento e le relative modalita', nonche' le sanzioni per il caso di violazione, saranno disciplinate da apposito regolamento regionale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".