Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 48.

Modificazioni alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 'Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione di unita' da diporto, aeromobili e materiali vari '.

(B.U. 24 luglio 1996, n. 30)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 26 e' sostituito dal seguente:
"2. Occupazione di zona portuale per ormeggio di unita' da diporto:
a) tassa: lire 5.000 annue per metro quadrato e comunque di importo non inferiore a lire 70.000 ad eccezione dei soggetti indicati al comma 11, lettere b), c) e d) che corrispondono una tassa fissa di lire 70 mila annue;
b) canone: lire 15.000 annue per metro quadrato".

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 26/1995 e' aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis. Termini di pagamento, sanzioni e rapporti con i concessionari
1. Le tasse previste dall'articolo 2 sono assoggettate alle disposizioni della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, e devono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per i ritardati e gli omessi versamenti e per il contenzioso tributario, si applicano la l.r. 13/1980 e l'articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutte le concessioni, ancorche' rilasciate in corso d'anno, scadono al 31 dicembre del sesto anno dal rilascio. Le concessioni vigenti rilasciate con scadenza diversa dal 31 dicembre, sono automaticamente prorogate al 31 dicembre dell'anno di scadenza.
3. In sede di prima applicazione, i concessionari devono effettuare il pagamento della tassa annuale e del canone entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per i ritardati ed omessi pagamenti dei canoni previsti dall'articolo 2, che devono essere versati contestualmente alla tassa entro il 31 gennaio di ogni anno, si fa luogo al recupero della somma evasa maggiorata degli interessi moratori nella misura stabilita dall'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I rapporti con i concessionari sono disciplinati da apposita concessione, registrata all'Ufficio del registro competente per territorio, con spese a carico del concessionario. La Giunta regionale e' delegata a predisporre gli schemi di concessione".

Art. 3.

1. L'articolo 3 della l.r. 26/1995 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. Approdo ed ormeggio delle unita' da diporto
1. Agli effetti della presente legge:
a) per approdo si intende la temporanea sospensione della navigazione anche se in area ove non sia ammesso l'ormeggio, per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante l'approdo, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la navigazione;
b) per ormeggio si intende la sospensione della navigazione dell'unita' da diporto protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte del conducente;
c) per ormeggio di emergenza si intende l'interruzione della navigazione dell'unita' da diporto per cause imputabili all'avaria dell'unita' stessa ovvero per avverse condizioni meteorologiche.
2. Nella zona di ormeggio, all'uopo predisposta, le unita' da diporto devono essere collocate nel modo prescritto dalla segnaletica. I conducenti sono tenuti a sistemare l'unita' entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
3. Nei luoghi ove l'ormeggio e' permesso per un tempo limitato e' fatto obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile, l'orario in cui l'ormeggio ha avuto inizio ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 9. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata dell'ormeggio e' fatto obbligo di porlo in funzione.
4. E' fatto obbligo ai concessionari di pontili e boe d'ormeggio di mantenere visibile sui beni oggetto di concessione il numero identificativo di appartenenza".

Art. 4.

1. L'articolo 4 della l.r. 26/1995 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. Divieto di approdo e di ormeggio dell'unita' da diporto
1. L'approdo e l'ormeggio sono vietati:
a) dovunque venga impedito l'accesso ad un'altra unita' da diporto regolarmente ormeggiata oppure impedito lo spostamento di unita' da diporto ormeggiata;
b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea;
c) in prossimita' ed in corrispondenza dei segnalamenti afferenti la navigazione in modo da occultarne la vista;
d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza e di alaggio e varo indicati da apposita segnaletica;
e) in prossimita' dell'accesso a lago dei posti barca, fatto salvo negli appositi spazi;
f) in corrispondenza degli scivoli di alaggio e varo pubblico ed all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;
g) presso i punti di ormeggio pubblici, senza la prescritta concessione;
h) presso boe posate senza la prescritta concessione.
2. Durante l'ormeggio e l'approdo dell'unita' da diporto il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti.
3. E' vietato abbandonare unita' da diporto, aeromobili nonche' relitti degli stessi in acqua o sulle sponde.
4. E' vietata la posa di boe senza la prescritta concessione".

Art. 5.

1. L'articolo 6 della l.r. 26/1995 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. Rimozione dell'unita' da diporto, aeromobili e materiali vari
1. I soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1993, n. 39, dispongono la rimozione di unita' da diporto, aeromobili e boe nei casi di violazione delle norme previste dall'articolo 3, commi 2 e 3 e dall'articolo 4 nonche' nel caso in cui materiale di varia natura, galleggiante o sommerso, possa costituire ostacolo o intralcio all'ormeggio di unita' da diporto oppure pericolo alla navigazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresi' provvedere alla rimozione di unita' da diporto ed aeromobili ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere siano abbandonati.
3. La Giunta regionale puo' affidare in concessione il servizio di rimozione e di custodia delle unita' da diporto ed aeromobili.
4. I proprietari di unita' da diporto ed aeromobili sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e custodia del mezzo di loro proprieta'.
5. I beni rimossi sono conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione regionale puo' procedere o allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi ".

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 26/1995 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, ed all'articolo 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 26/1995 e' aggiunto il seguente:
"Art. 7 bis. Programmi di intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna
1. La Regione provvede, in un'ottica di integrazione delle funzioni turistiche e ricreative del territorio, compatibilmente con le esigenze della protezione dell'ambiente e con la valorizzazione del paesaggio, a destinare appositi finanziamenti, in conto capitale pari all'importo dell'opera, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunita' Montane e degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali che si facciano carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti la navigazione interna piemontese.
2. Le Province, i Comuni, le Comunita' Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali presentano alla Regione, entro il 31 dicembre, un programma di interventi corredato da progetti preliminari per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.
3. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla presentazione del programma di intervento, la Giunta regionale individua le priorita' di intervento sulla base dei seguenti obiettivi:
a) realizzazione di infrastrutture portuali e di opere idrauliche per le vie navigabili;
b) manutenzione, riparazione, segnalazione, illuminazione ed esercizio delle infrastrutture portuali, delle opere idrauliche e delle vie navigabili;
c) realizzazione e miglioramento del sistema viario di accesso alle strutture portuali e delle pertinenti aree destinate a parcheggio;
d) funzionalita' delle vie navigabili;
e) recupero ambientale delle aree demaniali degradate.
4. Le Province, i Comuni, le Comunita' Montane e gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali procedono all'esecuzione del programma presentato attraverso la realizzazione di progetti esecutivi e di loro lotti funzionali.
5. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, i progetti degli interventi considerati opere di interesse pubblico devono essere trasmessi alla Regione, dotati di tutti i pareri e le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, entro il 31 agosto. La Giunta regionale delibera, entro il 30 settembre, la concessione dei finanziamenti.
6. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici).
7. Per l'anno 1996 i progetti di cui al comma 5 devono essere presentati alla Regione entro i 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 26/1995 e' inserito il seguente:
"Art. 8 bis. Finanziamento dei programmi di intervento
1. Al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 7 bis si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, di apposito capitolo denominato: "Finanziamenti in conto capitale a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunita' Montane e degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, per la valorizzazione del demanio lacuale e fluviale".
2. Allo stanziamento del predetto capitolo si fa fronte con le somme a disposizione sui capitoli n. 14420 e n. 25360 del bilancio regionale per l'esercizio corrente. La dotazione per gli anni successivi e' determinata in sede di approvazione della legge di bilancio di previsione della Regione Piemonte.
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 9.

1. Il titolo della l.r. 26/1995 e' sostituito dal seguente:
"Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione unita' da diporto, aeromobili e materiali vari. Interventi per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna".

Art. 10.

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.