Disegno di legge regionale, n. 6129.
Modificazione della legge regionale 1 marzo 1995, n. 26
'Disciplina delle tasse e dei canoni di concessione per
l'occupazione di Aree nelle zone portuali piemontesi. Rimozione
di Unita' da diporto'. 1. La lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 della legge
regionale 1 marzo 1995, n. 26, e' sostituita dalla seguente: "a)
tassa: lire 5 mila annue per metro quadrato e comunque di importo
non inferiore a lire 70 mila ad eccezione dei soggetti indicati
al comma 11, lettere b), c), d) che corrispondono una tassa fissa
di lire 70 mila annue". 1. Dopo la lettera f) del comma 1, dell'articolo 4 della legge
regionale n. 26/1995, e' aggiunta la seguente: "f bis) presso i
punti di ormeggio pubblici, senza la prescritta concessione". 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n.
26/1995, e' aggiunto il seguente: "4 bis) I beni rimossi sono
conservati in apposite aree per un minimo di trenta giorni,
trascorsi i quali l'Amministrazione regionale puo' procedere o
allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi".