Legge regionale 17 luglio 1996, n. 47. Utilizzo risorse del Fondo nazionale dell'artigianato, istituito con legge 3 ottobre 1987, n. 399. (B.U. 24 luglio 1996, n. 30) 1. Le assegnazioni di fondi alla Regione, disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 399 vengono utilizzate per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1 e per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 1994, n. 30 "Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano" e vengono iscritte al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, n. 25575 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
2. Le economie risultanti dai capitoli 14580 e 14590 nel bilancio dell'anno 1995 sono devolute nel capitolo 25575 dell'anno 1996.