Disegno di legge regionale, n. 6152.
Utilizzo risorse del Fondo nazionale dell'artigianato, istituito
con legge 3 ottobre 1987, n. 399. 1. Le assegnazioni di fondi alla Regione, disposte ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito
in legge 3 ottobre 1987, n. 399 vengono utilizzate per le finalita'
previste dall'articolo 1, comma 1 e per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge
regionale 11 agosto 1994, n. 30 "Interventi regionali per lo
sviluppo e la qualificazione del settore artigiano" e vengono
iscritte al capitolo dello stato di previsione della spesa del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, n. 25515 ed ai
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
2. Le economie risultanti dai capitoli 14580 e 14590 nel bilancio
dell'anno 1995 sono devolute nel capitolo 25575 dell'anno 1996.